Language of document : ECLI:EU:F:2009:126

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL
TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

29 settembre 2009

Causa F‑18/05 RENV

D

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio previo annullamento – Malattia professionale – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale dell’aggravamento della malattia di cui soffre il ricorrente – Art. 73 dello Statuto – Cancellazione dal ruolo – Spese»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale D chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 4 maggio 2004, con cui è stata respinta la sua domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia o dell’aggravamento della malattia di cui egli soffre e che gli impedisce di coprire un posto della sua categoria corrispondente al suo grado.

Decisione: La causa F‑18/05 RENV, D/Commissione, è cancellata dal ruolo del Tribunale. La Commissione sopporterà, oltre alla totalità delle proprie spese relative ai procedimenti svoltisi dinanzi al Tribunale e al Tribunale di primo grado, la metà delle spese sostenute dal ricorrente relative ai detti procedimenti. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese relative ai procedimenti svoltisi dinanzi al Tribunale e al Tribunale di primo grado. La Axa Belgium, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporterà le proprie spese.

Massime

Procedura – Spese – Rinuncia giustificata dal comportamento dell’altra parte

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 87, n. 5; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 122)

Ai sensi dell’art. 87, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica prima dell’entrata in vigore del regolamento di procedura proprio di quest’ultimo, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.

Tuttavia, occorre procedere ad una ripartizione delle spese nel caso di una rinuncia agli atti a seguito della decisione di un’istituzione di riconsiderare, dopo quattro anni, il suo diniego di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia contro il quale l’interessato ha proposto ricorso, qualora la rinuncia agli atti sia stata presentata solo tre giorni lavorativi prima dell’udienza e quasi un anno dopo la detta decisione, e l’istituzione sia risultata vittoriosa in una decisione pronunciata su impugnazione nella stessa causa.

(v. punti 10‑14)