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Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 luglio 2006 - Ayadi / Consiglio

(Causa T-253/02)1

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate ad Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Competenza della Comunità - Congelamento dei capitali - Principio di sussidiarietà - Diritti fondamentali - Ius cogens - Sindacato giurisdizionale - Ricorso di annullamento")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chafiq Ayadi (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente dai sigg. A. Lyon, H. Miller, dalla sig.ra M. Willis-Stewart, solicitors, e dal sig. S. Cox, barrister, successivamente dai sigg. Lyon, Miller e Cox)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: dai sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente dal sig. J. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: dai sigg. C. Brown e M. Wilderspin, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU 2002 L 139, pag. 9)

Dispositivo della sentenza

Il ricorso è respinto.

Il ricorrente è condannato a sopportare, oltre alle proprie, le spese del Consiglio.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 289 del 23.11.2002.