Language of document : ECLI:EU:C:2023:917

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

23 novembre 2023 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Misure alle quali la Repubblica d’Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, della Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Decisione che dichiara le misure di aiuto parzialmente incompatibili con il mercato interno – Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea – Elementi di prova presentati al Tribunale dopo la chiusura della fase scritta del procedimento – Ricevibilità – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 17, paragrafi 1 e 2 – Poteri della Commissione europea per quanto riguarda il recupero degli aiuti – Termine di prescrizione – Grado di precisione delle misure interruttive di tale termine – Obbligo di motivazione – Snaturamento degli elementi di prova – Dati rilevanti ai fini della determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare»

Nella causa C‑758/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 dicembre 2021,

Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda),

Airport Marketing Services Ltd, con sede in Dublino (Irlanda),

rappresentate da B. Byrne, solicitor, S. Rating, abogado, e E. Vahida, avocat,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da K. Blanck, A. Bouchagiar e J. Ringborg, successivamente da A. Bouchagiar e J. Ringborg, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Ilešič, facente funzione di presidente di sezione, I. Jarukaitis (relatore) e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Lamote, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la loro impugnazione, la Ryanair DAC e la Airport Marketing Services Ltd (in prosieguo: la «AMS») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 settembre 2021, Ryanair e a./Commissione (T‑448/18, EU:T:2021:626; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento degli articoli 5 e 6 della decisione (UE) 2018/628 della Commissione europea, dell’11 novembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l’Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché degli articoli da 9 a 11 di tale decisione nella parte in cui le riguardano.

 Diritto dell’Unione

 Regolamento (UE) 2015/1589

2        Il considerando 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), così recita:

«Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno prevedere un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non può più essere ingiunto il recupero».

3        L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Notifica di nuovi aiuti», al paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione [europea] di adottare una decisione (...)».

4        L’articolo 5 di detto regolamento, rubricato «Richiesta di informazioni allo Stato membro notificante», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.      La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura notificata a norma dell’articolo 2 siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. (...)

2.      Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite».

5        L’articolo 12 dello stesso regolamento, contenuto nel capo III di quest’ultimo, riguardante la procedura relativa agli aiuti illegali, è rubricato «Esame, richiesta d’informazioni e ingiunzione di fornire informazioni». Esso dispone quanto segue:

«1.      (...) [L]a Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte.

(...)

2.      Se necessario, la Commissione richiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano in tal caso, mutatis mutandis, l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2.

(...)

3.      Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (...). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite».

6        L’articolo 17 del regolamento 2015/1589, rubricato «Prescrizione per il recupero degli aiuti», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«1.      I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.

2.      Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine da principio. (...)».

 Regolamento di procedura del Tribunale

7        Il regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015 (GU 2015, L 105, pag. 1), all’articolo 76, rubricato «Contenuto del ricorso», prevede quanto segue:

«Il ricorso previsto dall’articolo 21 dello Statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea] contiene:

(...)

f)      se del caso, le prove e le offerte di prova».

8        Ai sensi dell’articolo 85 di tale regolamento, rubricato «Prove e offerte di prova»:

«1.      Le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie.

2.      Le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

3.      In via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

4.      Il presidente pone le altre parti in condizione di presentare le loro osservazioni sulle prove prodotte o sulle offerte di prova dedotte in forza dei paragrafi 2 e 3, lasciando impregiudicata la futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità delle stesse».

 Fatti e decisione controversa

9        I fatti all’origine della controversia e la decisione controversa, come illustrati ai punti da 1 a 39 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

10      La Ryanair è una compagnia aerea. La AMS è una società figlia di quest’ultima, la cui attività principale consiste nel vendere spazi pubblicitari sul sito Internet della Ryanair. L’aeroporto di Klagenfurt (Austria) si trova nella periferia dell’omonima città, che è il capoluogo del Land della Carinzia. L’ente proprietario e gestore di tale aeroporto è la Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «KFBG»). I titolari diretti e indiretti delle quote di quest’ultima società sono mutati nel corso del procedimento che ha portato all’adozione della decisione controversa, ma si è sempre trattato di autorità o di enti pubblici. La KFBG possiede una società figlia detenuta al 100%, la Destinations Management GmbH (in prosieguo: la «DMG»), che fornisce diversi servizi all’aeroporto, in particolare come consulente per attrarre le compagnie aeree verso lo stesso aeroporto.

11      Il 22 gennaio 2002 sono stati conclusi quattro accordi rilevanti ai fini della presente causa. In primo luogo, la KFBG e la Ryanair hanno concluso un accordo sui servizi aeroportuali (in prosieguo: l’«ASA del 2002»), entrato in vigore il 27 giugno 2002 per un periodo di cinque anni e che prevedeva la possibilità di proroga automatica di altri cinque anni a determinate condizioni. In forza di tale accordo, la Ryanair si impegnava a offrire un servizio di trasporto aereo almeno una volta al giorno tra l’aeroporto di Klagenfurt e l’aeroporto di Londra-Stansted (Regno Unito) e a corrispondere alla KFBG un diritto fisso per rotazione. La Ryanair doveva inoltre riscuotere su ciascun biglietto aereo un importo fisso per passeggero in partenza come diritto aeroportuale, nonché la tassa sulla sicurezza, e versare tali introiti all’aeroporto. Detto accordo prevedeva anche i servizi che tale aeroporto doveva fornire alla Ryanair, nonché altri pagamenti a favore della KFBG e gli obblighi a carico di quest’ultima.

12      In secondo luogo, la DMG e la Leading Verge.com Ltd (in prosieguo: la «LV»), divenuta FR Financing (Malta) Ltd, una società figlia della Ryanair che è stata successivamente liquidata, hanno concluso un accordo sui servizi di marketing (in prosieguo: l’«ASM del 2002 tra la DMG e la LV»), entrato in vigore il giorno della sua conclusione e con scadenza il 26 giugno 2007, con una possibilità di proroga automatica di altri cinque anni a determinate condizioni. In base a detto accordo, la DMG ha incaricato la LV di elaborare un piano promozionale, di attivare collegamenti ipertestuali alla homepage del sito Internet della DMG e di svolgere determinate attività promozionali a fronte di un versamento annuale fisso.

13      In terzo luogo, la DMG e la AMS hanno concluso un accordo sui servizi di marketing (in prosieguo: l’«ASM del 2002 tra la DMG e la AMS»), entrato in vigore il giorno della sua conclusione per una durata di cinque anni. In base a tale accordo, la DMG ha incaricato la AMS, a fronte di un corrispettivo annuo, di attivare e gestire, sul sito Internet www.ryanair.com, due collegamenti ipertestuali a siti web scelti dalla DMG, che presentavano le attrazioni del Land della Carinzia. La AMS poteva, per un prezzo da convenire, fornire servizi aggiuntivi, qualora le parti lo avessero deciso.

14      In quarto luogo, la DMG e la LV hanno stipulato un accordo accessorio all’ASM del 2002 tra la DMG e la LV (in prosieguo: l’«accordo accessorio del 2002 tra la DMG e la LV»), entrato in vigore il giorno della sua stipula, con il quale le parti hanno convenuto che, con riferimento a tale ASM, la DMG doveva effettuare un pagamento aggiuntivo alla LV per ulteriori misure di marketing intensificate per la durata dell’accordo tra la DMG e la LV.

15      L’ASA del 2002, l’ASM del 2002 tra la DMG e la LV, come modificato dall’accordo accessorio del 2002 tra la DMG e la LV, nonché l’ASM del 2002 tra la DMG e la AMS (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi del 2002») sono cessati il 29 ottobre 2005, quando la Ryanair ha interrotto i suoi servizi di trasporto aereo di passeggeri tra l’aeroporto di Klagenfurt e l’aeroporto di Londra‑Stansted.

16      Il 23 agosto 2006 la KFBG e la Ryanair hanno concluso un accordo sui servizi aeroportuali (in prosieguo: l’«ASA del 2006») riguardante un servizio di trasporto aereo da effettuare tre volte alla settimana verso l’aeroporto di Londra-Stansted, tra il 19 dicembre 2006 e il 21 aprile 2007. La Ryanair doveva versare i diritti aeroportuali ufficiali dell’aeroporto di Klagenfurt, ma beneficiava di un incentivo di importo pari a EUR 7,62 per ciascun passeggero in partenza, conformemente a un regime di incentivi introdotto dalla KFBG nel settembre 2005.

17      Il 21 dicembre 2006 la DMG e la AMS hanno concluso un accordo sui servizi di marketing, entrato in vigore il 28 febbraio 2007 e legato all’obbligo per la Ryanair di effettuare i voli previsti dall’accordo menzionato al punto precedente. Con tale accordo sui servizi di marketing, la AMS si impegnava a fornire un pacchetto di servizi di marketing annuale, diretto in particolare a promuovere la destinazione di viaggio Klagenfurt/Carinzia.

18      L’ASA del 2006 e l’accordo sui servizi di marketing concluso il 21 dicembre 2006 dalla DMG e dalla AMS (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi del 2006») erano applicabili fino al 21 aprile 2007.

19      L’11 ottobre 2007 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica d’Austria una denuncia che era stata presentata alla stessa da un concorrente della Ryanair sul mercato europeo del trasporto aereo di passeggeri, nella quale si sosteneva che la Ryanair aveva beneficiato di aiuti di Stato illegali, segnatamente da parte del Land della Carinzia, della città di Klagenfurt nonché dell’aeroporto di Klagenfurt, tramite la KFBG, e ha richiesto ulteriori informazioni a tale Stato membro. Con lettere del 15 novembre 2010 e del 24 marzo 2011, la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive alle autorità austriache. Queste ultime hanno risposto con lettere del 28 gennaio e del 30 maggio 2011. L’8 aprile 2011 la Commissione ha peraltro richiesto ulteriori informazioni alla Ryanair, la quale le ha trasmesse il 4 luglio 2011. Il 15 luglio 2011 la Commissione le ha inviate alle autorità austriache, le quali hanno presentato osservazioni con lettera del 20 settembre 2011.

20      Con lettera del 22 febbraio 2012, la Commissione ha informato le autorità austriache della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE al fine di esaminare, in particolare, gli accordi del 2002 con la Ryanair e gli accordi del 2006 con la Ryanair (GU 2012, C 233, pag. 28).

21      Con lettere del 29 maggio e del 20 luglio 2012, il legale della Ryanair ha richiesto l’accesso al fascicolo della Commissione, accesso che quest’ultima ha rifiutato con lettere del 19 giugno e del 4 ottobre 2012.

22      Con lettera del 28 maggio 2014, la Commissione ha richiesto alla Repubblica d’Austria ulteriori informazioni in merito a un accordo di marketing concluso tra l’aeroporto di Klagenfurt e la Ryanair il 22 gennaio 2002, richiesta alla quale tali autorità hanno risposto l’11 giugno 2014.

23      Il 23 luglio 2014 la Commissione ha deciso di estendere il procedimento di indagine (GU 2014, C 348, pag. 36).

24      Nella decisione controversa la Commissione ha osservato in particolare che, con gli accordi del 2002 e del 2006 (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi controversi»), la Repubblica d’Austria aveva concesso alla Ryanair, alla LV e alla AMS aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno. Essa ha determinato gli importi degli aiuti recuperabili prendendo in considerazione la parte negativa, per ciascuno degli anni in cui erano applicabili gli accordi controversi, dei flussi di cassa incrementali annui prevedibili al momento della stipula di tali accordi. Essa ha rilevato che l’importo degli aiuti contenuti negli accordi del 2002 e del 2006 ammontava alla somma provvisoria, rispettivamente, di EUR 1 827 267 e di EUR 141 326, circostanza che la stessa ha constatato agli articoli 5 e 6 della decisione controversa. Gli articoli da 9 a 11 di tale decisione impongono alla Repubblica d’Austria di procedere al recupero di tali aiuti.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

25      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2018, la Ryanair, la AMS e la FR Financing (Malta) Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Ryanair e a.») hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento degli articoli 5 e 6 della decisione controversa nonché degli articoli da 9 a 11 di quest’ultima nella parte in cui le riguardano. A sostegno di tale ricorso, dette società avevano dedotto sei motivi. Inoltre, il 24 agosto 2018 esse hanno depositato una domanda di misura di organizzazione del procedimento, diretta ad ottenere che la Commissione fornisse determinati documenti, e il 25 settembre 2020 hanno prodotto due documenti quali prove supplementari (in prosieguo: le «prove supplementari»).

26      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha, anzitutto, stabilito che tali prove supplementari erano irricevibili con la motivazione che la Ryanair e a. non avevano giustificato, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, la produzione tardiva delle stesse. Il Tribunale ha poi respinto tutti i motivi dedotti in quanto infondati nonché, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza, decidendo al contempo che non poteva essere accolta la domanda di misura di organizzazione del procedimento presentata allo stesso, poiché, alla luce dei documenti allegati dalle parti alle loro memorie nonché delle loro risposte ai suoi quesiti scritti e orali, esso riteneva di essere già sufficientemente edotto per statuire sul ricorso. Esso ha infine condannato la Ryanair e a. alle spese.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

27      Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare gli articoli 5 e 6 della decisione controversa nonché gli articoli da 9 a 11 di quest’ultima nella parte in cui le riguardano, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per il riesame, e

–        in ogni caso, condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

28      La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.

 Sull’impugnazione

29      A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti deducono quattro motivi. Il primo verte sull’erroneo rigetto delle prove supplementari per irricevibilità. Il secondo verte su un’erronea interpretazione dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589 e su un’errata applicazione dell’articolo 296 TFUE. Il terzo verte su snaturamenti delle prove che il Tribunale avrebbe commesso nel valutare se la Commissione avesse legittimamente applicato il criterio dell’operatore privato in economia di mercato. Il quarto verte, in sostanza, su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso in sede di valutazione della determinazione dell’importo degli aiuti da recuperare, quale effettuata nella decisione controversa.

 Sul primo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

30      Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che, ai punti da 58 a 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso due errori di diritto respingendo in quanto irricevibili le prove supplementari da esse presentate il 25 settembre 2020, ossia dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, avvenuta il 26 febbraio 2019, ma prima della chiusura della fase orale dello stesso, il 14 gennaio 2021, con la motivazione che le ricorrenti non avevano giustificato, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, la produzione tardiva di tali prove.

31      Le ricorrenti precisano che dette prove, le quali dimostrerebbero che la decisione controversa era viziata da un errore manifesto di valutazione che giustificava il suo annullamento parziale, consistevano, per quanto riguarda la prima delle stesse, in una tabella contenente le stime dei ricavi non aeronautici per passeggero in partenza per gli accordi controversi, che era stata fornita dall’aeroporto di Klagenfurt alla Commissione durante il procedimento di indagine formale (in prosieguo: la «tabella dei ricavi non aeronautici»). La seconda era la versione integrale di un paragrafo contenuto in una relazione redatta dal consulente economico della Ryanair, datata 3 novembre 2014, da cui risultavano dati relativi al calcolo dei costi incrementali che erano stati oscurati nella versione di tale relazione allegata all’atto introduttivo del ricorso (in prosieguo: i «dati relativi ai costi»).

32      Le ricorrenti riferiscono di aver dedotto dinanzi al Tribunale che, per quanto riguarda la tabella dei ricavi non aeronautici, esse non avrebbero materialmente potuto presentarla in una fase precedente del procedimento, in quanto allora non era in loro possesso, che le loro domande di accesso al fascicolo della Commissione erano state respinte, che il Tribunale non ha risposto alla loro domanda di una misura di organizzazione del procedimento e che la cooperazione dell’aeroporto di Klagenfurt per fornire loro tale tabella è stata impedita da vari fattori, tra cui la crisi legata alla pandemia di COVID-19. Per quanto riguarda i dati relativi ai costi, non sarebbe stato necessario né appropriato presentarli in una fase precedente del procedimento dinanzi al Tribunale, poiché la rilevanza dei dati in questione, inizialmente oscurati, era emersa soltanto in sede di esame della tabella dei ricavi non aeronautici. Il momento della presentazione di tali dati sarebbe stato quindi legato al momento della presentazione di detta tabella.

33      In tale contesto, il Tribunale avrebbe, in primo luogo, violato i principi giuridici sottesi all’articolo 85, paragrafi da 1 a 3, del suo regolamento di procedura, come individuati dalla giurisprudenza della Corte, ossia il principio del contraddittorio, il principio della parità delle armi, il diritto a un processo equo e la buona amministrazione della giustizia. Infatti, la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna spiegazione sul modo in cui, o sulla ragione per cui l’ammissione delle prove in questione avrebbe pregiudicato tali principi o avrebbe compromesso l’idoneità del Tribunale a decidere la causa entro un termine ragionevole. Al contrario, dalla sentenza impugnata risulterebbe che tali principi sono stati rispettati, in quanto la Commissione avrebbe avuto la possibilità, all’udienza e nelle successive osservazioni scritte, di prendere posizione su tali prove e sulle loro possibili implicazioni sulla legittimità della decisione controversa.

34      In secondo luogo, il Tribunale avrebbe, da un lato, disatteso la giurisprudenza secondo la quale il ritardo nella presentazione di prove ad opera di una parte può essere giustificato dal fatto che quest’ultima non poteva disporre in precedenza delle prove in questione, e a tal proposito le ricorrenti rinviano alla sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA (C‑669/19 P, EU:C:2020:713, punto 41). Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza secondo la quale, nel valutare se il ritardo nella produzione di prove sia giustificato, occorre verificare se le prove in questione siano già contenute nel fascicolo su cui si fonda la decisione controversa, nel qual caso non dovrebbero essere respinte, e a tal proposito le ricorrenti rinviano alle sentenze del Tribunale del 14 marzo 2018, Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Calzature) (T‑651/16, EU:T:2018:137, punto 17), e del 7 giugno 2018, Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) (T‑72/17, EU:T:2018:335, punto 23). Orbene, nel caso di specie, esse non sarebbero state in possesso della tabella dei ricavi non aeronautici in una fase precedente del procedimento e le prove supplementari in questione sarebbero state contenute nel fascicolo della Commissione.

35      I requisiti ulteriori che il Tribunale cercherebbe di imporre, come la produzione di una corrispondenza tra la Ryanair e a., da un lato, e l’aeroporto di Klagenfurt, dall’altro, sarebbero privi di fondamento giuridico, in quanto la possibilità per il Tribunale di ammettere prove ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura non sarebbe soggetta all’obbligo di «presentare un documento giustificativo». Infatti, dalla giurisprudenza risulterebbe che il fatto di addurre una ragione della presentazione tardiva di prove può essere sufficiente a giustificarla.

36      La Commissione sostiene che tale motivo di impugnazione è infondato.

 Giudizio della Corte

37      In via preliminare, occorre ricordare che l’esame, da parte del Tribunale, della ricevibilità delle prove e delle offerte di prova ad esso presentate costituisce una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, EU:C:2020:713, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

38      Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo di impugnazione, il cui argomento è illustrato al punto 33 della presente sentenza, si deve evidenziare che, ai sensi dell’articolo 76, lettera f), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere le prove e le offerte di prova, se del caso, e che l’articolo 85, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura precisa che le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie.

39      Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo 85, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato. Il paragrafo 3 di detto articolo 85 aggiunge che, in via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

40      Il paragrafo 4 del medesimo articolo 85 dispone che le altre parti sono poste in condizione di presentare le loro osservazioni sulle prove prodotte o sulle offerte di prova dedotte in forza dei citati paragrafi 2 e 3, restando impregiudicata la futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità delle stesse.

41      Per quanto concerne le disposizioni del precedente regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU 1991, L 136, pag. 1), analoghe alle norme di principio che sono adesso contenute nell’articolo 76, lettera f), e nell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale attualmente in vigore, la Corte ha rilevato che le stesse, le quali precisano la fase del procedimento in cui le offerte di prova devono essere prodotte, prendono in considerazione i principi del contraddittorio e della parità delle armi nonché il diritto a un processo equo, al fine di una buona amministrazione della giustizia. Infatti, tali disposizioni, nei limiti in cui impongono alle parti di comunicare le loro prove e offerte di prova sin dal momento del deposito del ricorso o del controricorso, mirano a informare le altre parti degli elementi di prova depositati a suffragio delle tesi sostenute e a consentire loro di predisporre una difesa o una replica utile, nel rispetto dei principi e del diritto suddetti. La Corte ha altresì dichiarato che un deposito delle prove e delle offerte di prova nella prima fase del procedimento è giustificato anche da un obiettivo di buona amministrazione della giustizia, poiché consente, attraverso una rapida istruzione del caso, la trattazione della causa entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, punto 30).

42      Inoltre, per quanto riguarda la disposizione di detto regolamento di procedura precedente la quale è contenuta attualmente, in sostanza, nell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la Corte ha precisato che essa risponde anche alla necessità di un procedimento equo e, più in particolare, di una tutela dei diritti della difesa, in quanto autorizza la presentazione di offerte di prova al di fuori delle situazioni attualmente previste all’articolo 76, lettera f), e all’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, punto 32).

43      Peraltro, riguardo alle disposizioni contenute nei paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale, la Corte ha già dichiarato altresì che, sebbene, conformemente alla regola di decadenza di cui all’articolo 85, paragrafo 1, di detto regolamento, le parti debbano motivare il ritardo nella presentazione delle loro prove od offerte di prove nuove, il giudice dell’Unione ha il potere di controllare la fondatezza del motivo del ritardo nella presentazione di tali prove o di tali offerte di prova e, eventualmente, il contenuto di queste ultime e, se detta produzione tardiva non è giustificata in modo giuridicamente valido o fondata, ha il potere di escluderle. La presentazione tardiva, ad opera di una parte, di prove o di offerte di prova può, in particolare, essere giustificata dal fatto che la parte in questione non poteva disporre in precedenza delle prove di cui trattasi o se le produzioni tardive della parte avversa giustificano che il fascicolo sia completato, in modo da garantire il rispetto del principio del contraddittorio (sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, EU:C:2020:713, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

44      Detti principi risultanti dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 41 a 43 della presente sentenza si applicano, a fortiori, alle prove prodotte e alle offerte di prova dedotte ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. Infatti, detta disposizione costituisce non già, come il paragrafo 2 di tale articolo, una mera deroga alla regola generale stabilita al paragrafo 1 di detto articolo, bensì un’eccezione alla regola di principio e alla deroga previste, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 in parola, in quanto la possibilità prevista da tale paragrafo 3 è ammessa, secondo la formulazione stessa di tale disposizione, solo in via eccezionale (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, punto 33, e del 16 settembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, EU:C:2020:713, punto 47) e la sua applicazione presuppone pertanto che sia dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, HX/Consiglio, C‑540/18 P, EU:C:2019:707, punto 67).

45      Dall’insieme di tale giurisprudenza risulta che è proprio l’applicazione delle norme in materia di produzione della prova enunciate all’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale che consente di garantire il rispetto dei principi del contraddittorio o della parità delle armi, il diritto a un processo equo o la buona amministrazione della giustizia. Pertanto, il Tribunale, applicando la regola di cui all’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, non può aver violato tali principi e diritti, e ciò anche se ha stabilito che le prove supplementari erano irricevibili con la motivazione che il ritardo nella produzione delle stesse non era stato sufficientemente giustificato (v., per analogia, sentenza del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, punto 34).

46      Ne consegue altresì che il Tribunale non era tenuto a spiegare in modo specifico le ragioni del suo rigetto delle prove supplementari in riferimento a ciascuno di detti principi e diritti o alla sua idoneità a decidere la causa entro un termine ragionevole, poiché tale spiegazione era insita nell’applicazione di detta disposizione del regolamento di procedura del Tribunale. Per la stessa ragione, non si può neppure ritenere che il Tribunale sia tenuto, per principio, ad accettare le prove prodotte tardivamente, a meno che non dimostri che il rigetto di queste ultime è necessario per garantire il rispetto dei medesimi principi e diritti.

47      Le ricorrenti non possono, al riguardo, trarre alcun argomento utile dal fatto che la Commissione ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, dinanzi al Tribunale, sulle prove supplementari e sulle loro possibili implicazioni sulla legittimità della decisione controversa. Infatti, tale circostanza denota soltanto la corretta applicazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 85, paragrafo 4, del suo regolamento di procedura, il quale prevede peraltro espressamente che il fatto che le altre parti siano poste in condizione di presentare le loro osservazioni sulle prove prodotte o sulle offerte di prova dedotte in forza, segnatamente, del paragrafo 3 di tale articolo lascia impregiudicata la futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità delle stesse.

48      La prima parte del presente motivo di impugnazione deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata.

49      Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo di impugnazione, il cui argomento è descritto al punto 34 della presente sentenza, da un lato, è pur vero che, come sostengono le ricorrenti e conformemente alla giurisprudenza menzionata ai punti 43 e 44 della presente sentenza, la presentazione tardiva, ad opera di una parte, di prove o di offerte di prova ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale può, in particolare, essere giustificata dal fatto che la parte in questione non poteva disporre in precedenza delle prove di cui trattasi. Resta tuttavia il fatto che, da un canto, conformemente a questa stessa giurisprudenza, il Tribunale ha il potere di escludere le prove di cui trattasi qualora ritenga che tale produzione tardiva non sia sufficientemente giustificata o non sia fondata e, dall’altro, l’applicazione di detto paragrafo 3 presuppone che sia dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

50      Nel caso di specie, ai punti da 59 a 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato le circostanze che erano state invocate dinanzi ad esso dalla Ryanair e a. al fine di dimostrare la ricevibilità delle prove supplementari e, al punto 63 della stessa, come già indicato al punto 58 di tale sentenza, ne ha dedotto che si doveva rilevare che la Ryanair e a. non avevano fornito elementi che potessero giustificare, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, la produzione tardiva, il 25 settembre 2020, ossia quattro giorni prima dell’udienza tenutasi dinanzi ad esso, di tali prove e che queste ultime erano quindi irricevibili.

51      A tal proposito, per quanto riguarda la tabella dei ricavi non aeronautici, il Tribunale ha rilevato, al punto 59 di tale sentenza, che né la domanda rivolta alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo né la domanda di misura di organizzazione del procedimento presentata al Tribunale nell’agosto 2018 garantivano alla Ryanair e a. l’accesso ai dati richiesti. Esso ha altresì constatato che la Ryanair e a. non avevano illustrato le ragioni per le quali sarebbe stato loro impedito di intraprendere, al contempo, le azioni necessarie nei confronti dell’aeroporto di Klagenfurt per avere accesso ai dati del fascicolo amministrativo che includerebbero anche tale tabella.

52      Il Tribunale ha aggiunto, al punto 60 di detta sentenza, che le spiegazioni della Ryanair e a. relative alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sul buon funzionamento di tale aeroporto erano vaghe e non verificabili e non erano quindi sufficienti, di per sé, a dimostrare l’esistenza di una siffatta difficoltà a procurarsi informazioni presso detto aeroporto la quale avrebbe giustificato la presentazione tardiva, alcuni giorni prima dell’udienza di discussione, di un documento che, come confermato dalla Ryanair e a., era stato messo a disposizione della Commissione dalle autorità austriache diversi anni prima, nel corso del procedimento amministrativo.

53      Il Tribunale ha inoltre evidenziato, al punto 61 della stessa sentenza, che, anche supponendo che un riferimento operato dalla Commissione alla tabella dei ricavi non aeronautici nella controreplica abbia potuto giustificare la produzione tardiva di detta tabella, tale controreplica era stata depositata il 25 febbraio 2019, ossia ben prima della crisi legata all’epidemia di COVID-19. A tal proposito, il Tribunale ha rilevato che la Ryanair e a. non avevano fornito «alcun elemento, proveniente, a titolo di esempio, dalla loro corrispondenza con i servizi competenti [dell’aeroporto di Klagenfurt], per giustificare la produzione [di detta tabella] il 25 settembre 2020, vale a dire diciotto mesi dopo il deposito della controreplica da parte della Commissione».

54      Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale ha giustamente rilevato che, deducendo soltanto tali elementi, la Ryanair e a. non avevano sufficientemente dimostrato l’esistenza di circostanze che giustificassero la ricevibilità della tabella dei ricavi non aeronautici ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, nel caso di specie relative alla loro impossibilità di disporre della stessa in una fase precedente del procedimento, tenuto conto del carattere di eccezione rivestito da tale paragrafo 3 nel regime della produzione delle prove dinanzi al Tribunale.

55      Anzitutto, alla luce delle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), in vigore al momento della presentazione delle domande di accesso al fascicolo della Commissione, nonché della giurisprudenza della Corte, allora già consolidata, relativa all’assenza di un diritto di accesso degli interessati al fascicolo amministrativo della Commissione nell’ambito del procedimento di controllo avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, sia in forza di tale regolamento sia, in linea di principio, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), salvo in caso di confutazione della presunzione generale che fosse compromessa la tutela degli obiettivi delle attività di indagine (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, punti da 54 a 62 e da 67 a 70), il Tribunale poteva legittimamente stabilire che tali domande non costituivano elementi sufficienti a dimostrare che la Ryanair e a. non potevano disporre di tale tabella in una fase precedente del procedimento. Pertanto, esso ha potuto giustamente rilevare che l’esito negativo delle stesse non era sufficiente per dimostrare l’impossibilità delle ricorrenti di disporre di tale tabella in una fase precedente del procedimento e che, tenuto conto della mancanza di spiegazioni sulla ragione per cui l’aeroporto di Klagenfurt non era stato direttamente contattato in una fase precedente, tale esito negativo non consentiva di giustificare sufficientemente, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, la ricevibilità di detta tabella.

56      Dato poi il periodo di oltre un anno trascorso tra la data del deposito della controreplica e l’insorgere delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 nell’Unione europea, è parimenti fondata la constatazione del Tribunale, contenuta al punto 61 della sentenza impugnata, relativa all’argomento della Ryanair e a. concernente dette conseguenze. A tal proposito, tenuto conto dell’argomento delle ricorrenti descritto al punto 35 della presente sentenza, occorre aggiungere che il Tribunale non ha imposto, in detto punto 61, alcun requisito ulteriore rispetto a quelli derivanti dall’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura. Come si evince dai punti 43 e 44 della presente sentenza, il giudice dell’Unione ha il potere di controllare la fondatezza del motivo del ritardo nella presentazione delle prove. Pertanto, in tale contesto, esso può ritenere che la giustificazione addotta da una parte non risulti credibile, poiché tale parte non ha suffragato le sue affermazioni con alcuna prova documentale pur avendone avuto la possibilità.

57      Infine, per quanto riguarda la domanda di misura di organizzazione del procedimento presentata al Tribunale, era altresì evidente che, in assenza di qualsiasi obbligo per il Tribunale di accogliere una siffatta domanda, quest’ultima aveva un esito troppo incerto perché la Ryanair e a. potessero utilmente basarsi su detto mezzo processuale al fine di ottenere tale tabella, cosicché neppure la menzione di detta domanda e della sua pendenza era sufficiente a dimostrare l’esistenza di circostanze che giustificassero sufficientemente il ritardo nella produzione della tabella in parola e, di conseguenza, la sua ricevibilità ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

58      Quanto ai dati relativi ai costi, il Tribunale ha rilevato, al punto 62 della sentenza impugnata, che il paragrafo contenente tali dati era incluso in uno studio del consulente economico della Ryanair il quale era stato redatto per la Ryanair e a. nel novembre 2014 e che le ricorrenti non erano riuscite a dimostrare la ragione per cui non avevano potuto allegare tale documento al loro atto introduttivo o alla loro replica. A tal riguardo, il Tribunale ha evidenziato che non poteva essere accolto il loro argomento relativo al «nesso indissolubile» che sarebbe intercorso tra la produzione di tali dati e quella della tabella dei ricavi non aeronautici, in quanto la questione del calcolo, da parte della Commissione, dei costi di esercizio incrementali che l’aeroporto di Klagenfurt avrebbe potuto attendersi era già stata sollevata dalla Ryanair e a. nel loro atto introduttivo del giudizio nonché nella loro replica e in quanto detti dati erano già in loro possesso in tale periodo.

59      Tenuto conto di tali circostanze, che le ricorrenti non contestano, e del carattere di eccezione rivestito dall’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha potuto altrettanto correttamente stabilire che la Ryanair e a. non avevano sufficientemente giustificato la produzione tardiva di tali dati e, di conseguenza, esso ha respinto tale prova supplementare in quanto irricevibile.

60      Peraltro, le ricorrenti non possono, nel caso di specie, trarre alcun argomento utile dalla sorte riservata dal Tribunale alle prove supplementari depositate dalle parti principali dopo la chiusura della fase scritta del procedimento nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 giugno 2022, Qualcomm/Commissione (Qualcomm – Premi di esclusiva) (T‑235/18, EU:T:2022:358), invocata dalle stesse all’udienza dinanzi alla Corte. Infatti, come ha sottolineato in sostanza anche l’avvocato generale ai paragrafi 39 e 40 delle sue conclusioni, le giustificazioni addotte in tale causa non sono attinenti a quelle dedotte nel caso di specie.

61      Inoltre, l’esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la ricevibilità di prove prodotte ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale deve, per definizione, essere necessariamente oggetto di una valutazione caso per caso alla luce delle circostanze specifiche proprie di ciascuna causa.

62      Pertanto, il fatto che nella causa all’origine di detta sentenza il Tribunale abbia potuto rilevare che, nelle circostanze di tale causa, la produzione di prove supplementari dopo la conclusione della fase scritta del procedimento era giustificata da circostanze eccezionali e che tali prove dovevano quindi essere ammesse ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura non può dimostrare che la sentenza impugnata, la quale riguarda differenti circostanze di fatto e differenti argomenti di giustificazione addotti, sia viziata da errore al riguardo.

63      Le ricorrenti non possono neppure trarre alcun argomento utile nel caso di specie dalla giurisprudenza relativa al contenzioso sul diritto dei marchi dell’Unione europea, derivante dalle sentenze del Tribunale citate al punto 34 della presente sentenza, poiché tali sentenze non hanno la portata che le ricorrenti attribuiscono loro.

64      Infatti, nella prima delle sentenze citate non erano in discussione prove propriamente dette, bensì elementi tratti dalla giurisprudenza del giudice dell’Unione e dalla giurisprudenza nazionale o internazionale, in relazione ai quali il Tribunale aveva già dichiarato che non si può impedire alle parti né a esso stesso di ispirarsene nell’interpretazione del diritto dell’Unione. Inoltre, il riferimento al fatto che tali elementi erano già stati sottoposti alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed esaminati dalla stessa è stato menzionato solo ad abundantiam. Per quanto riguarda la seconda di tali sentenze, dal punto 23 di quest’ultima risulta che anche ivi il Tribunale ha rilevato ad abundantiam che gli elementi di prova in questione non comparivano nel fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, poiché il Tribunale ha respinto tali elementi di prova con la motivazione che le parti interessate non avevano addotto alcuna giustificazione per la loro presentazione tardiva.

65      A tal riguardo, occorre ancora sottolineare che detti argomenti enunciati ad abundantiam nella motivazione del Tribunale si spiegano con le specificità del contenzioso sui diritti concernenti i marchi dell’Unione europea. Infatti, secondo l’articolo 178, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, fin dalla notifica dell’atto introduttivo depositato al Tribunale, l’EUIPO trasmette a quest’ultimo il fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, il Tribunale dispone, sin dalla notifica di tale atto introduttivo, di detto fascicolo e di tutti gli elementi di prova in esso contenuti. Orbene, ciò non si verifica nel caso del fascicolo amministrativo della Commissione nell’ambito di un procedimento di controllo di un aiuto di Stato.

66      Da tali considerazioni risulta che la seconda parte del presente motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata e, di conseguenza, deve essere respinto il primo motivo di impugnazione nel suo insieme.

 Sul secondo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

67      Con il loro secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, stabilendo, da un lato, che la Commissione non aveva violato il termine di prescrizione applicabile al recupero dell’aiuto per quanto riguarda l’accordo accessorio del 2002 tra la DMG e la LV nonché l’ASM del 2002 tra la DMG e la AMS e, dall’altro, che la decisione controversa era sufficientemente motivata al riguardo, ha commesso un errore di diritto, rispettivamente, nell’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589 e nell’applicazione dell’articolo 296 TFUE.

68      In primo luogo, le ricorrenti criticano i punti da 70 a 79 della sentenza impugnata, in quanto priverebbero di effetto detto articolo 17. Da tali punti si evincerebbe che, secondo il Tribunale, una richiesta di informazioni enunciata dalla Commissione in termini ampi, utilizzando una formula «omnicomprensiva», senza che tale richiesta contenga indicazioni specifiche relative ad una misura che può costituire un aiuto di Stato, o senza che la Commissione venga a conoscenza dell’esistenza di una siffatta misura alla quale si applicherebbe l’interruzione del termine di prescrizione, è giuridicamente sufficiente per interrompere tale termine.

69      Orbene, sotto un primo profilo, la formulazione stessa dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, che fa riferimento all’«aiuto illegale», imporrebbe che le richieste di informazioni riguardassero la misura specifica esaminata dalla Commissione.

70      Sotto un secondo profilo, in cause precedenti in cui i giudici dell’Unione hanno confermato che una richiesta di informazioni della Commissione interrompeva il termine di prescrizione, le richieste in questione avrebbero indicato le misure specifiche esaminate dalla Commissione. Le ricorrenti fanno riferimento, a tal proposito, all’ordinanza del 7 dicembre 2017, Irlanda/Commissione (C‑369/16 P, EU:C:2017:955, punto 42) e alle sentenze del 26 aprile 2018, ANGED (C‑233/16, EU:C:2018:280, punto 84), del 10 aprile 2003, Département du Loiret/Commissione (T‑369/00, EU:T:2003:114, punto 85), e del 22 aprile 2016, Irlanda e Aughinish Alumina/Commissione (T‑50/06 RENV II e T‑69/06 RENV II, EU:T:2016:227, punti 3, 7 e 183).

71      Sotto un terzo profilo, il termine di prescrizione di dieci anni previsto dall’articolo 17 del regolamento 2015/1589 avrebbe lo scopo di garantire la certezza del diritto e quindi mirerebbe in particolare a tutelare talune parti interessate, tra le quali figurano lo Stato membro interessato e il beneficiario dell’aiuto. Orbene, la sentenza impugnata sarebbe incompatibile con tale scopo. Infatti, qualora tale termine potesse essere interrotto da una richiesta di informazioni che non specifica la misura esaminata, ad esempio perché la Commissione ne ignora ancora l’esistenza, il principio della certezza del diritto sarebbe violato nei confronti dello Stato membro interessato per quanto riguarda le misure da esso concesse che possono ancora dar luogo a recupero, nonché quelle concesse dal medesimo che non possono più dar luogo a recupero ai sensi di tale articolo 17.

72      Sotto un quarto profilo, anche le considerazioni del Tribunale contenute ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, secondo le quali vi sarebbe stata un’interruzione del termine di prescrizione anche supponendo che le richieste di informazioni della Commissione non avessero riguardato specificamente l’accordo accessorio del 2002 tra la DMG e la LV nonché l’ASM del 2002 tra la DMG e la AMS, poiché tali accordi erano «indissolubilmente connessi» ad altri accordi individuati nelle precedenti richieste di informazioni della Commissione, sarebbero viziate da un errore di diritto. Il fatto che la Commissione, all’esito della sua indagine, abbia sostenuto che talune misure erano connesse non potrebbe attribuire retroattivamente un effetto interruttivo della prescrizione ad una richiesta di informazioni che, al momento della sua emissione, ne era giuridicamente priva.

73      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, ai punti 80, 81 e da 83 a 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente stabilito che la Commissione aveva sufficientemente motivato la decisione controversa per quanto riguarda il termine di prescrizione o la sua interruzione. Sarebbe pacifico che, nel corso dell’indagine, le stesse avevano informato la Commissione che una parte significativa del presunto aiuto non era, a loro avviso, recuperabile a causa della scadenza del termine di prescrizione. Orbene, i considerando da 2 a 4 della decisione controversa, sui quali il Tribunale si sarebbe fondato per dichiarare che la Commissione aveva rispettato il suo obbligo di motivazione, non farebbero riferimento a tali argomenti né tantomeno al termine di prescrizione o all’interruzione di quest’ultimo a seguito delle richieste di informazioni. La circostanza che la Commissione non sia tenuta a rispondere a ciascuno degli argomenti sollevati dinanzi ad essa non avrebbe consentito al Tribunale di stabilire che la decisione controversa era sufficientemente motivata.

74      Al fine di consentire alle ricorrenti di esercitare efficacemente il loro diritto al sindacato giurisdizionale in primo grado e al Tribunale di esercitare correttamente i suoi poteri di controllo, sarebbe stato necessario che essi avessero potuto comprendere, sulla base del solo contenuto della decisione controversa, le ragioni per cui la Commissione aveva respinto gli argomenti dedotti dalle ricorrenti durante l’indagine riguardo al termine di prescrizione. Una siffatta comprensione sarebbe stata impossibile in base ai soli considerando da 2 a 4 di tale decisione, che non menzionerebbero l’unica ragione rilevante al riguardo, vale a dire il fatto che le richieste di informazioni richiamate in detti considerando avevano interrotto il termine di prescrizione.

75      La Commissione sostiene che il secondo motivo di impugnazione è infondato.

 Giudizio della Corte

76      Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo di impugnazione, relativa ad un’asserita violazione dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589 che sarebbe stata commessa ai punti da 70 a 79 della sentenza impugnata, occorre rilevare che il Tribunale, dopo aver ricordato, ai punti 70 e 71 di quest’ultima, il contenuto di tale articolo e della relativa giurisprudenza del Tribunale, ha indicato, al punto 72 di tale sentenza, che, nel caso di specie, era pacifico che il termine di prescrizione di dieci anni previsto dal paragrafo 1 di detto articolo aveva iniziato a decorrere il 9 agosto 2002.

77      Il Tribunale ha poi rilevato, al punto 73 di detta sentenza, che la denuncia trasmessa dalla Commissione alle autorità austriache con lettera dell’11 ottobre 2007 faceva riferimento ad «accordi favorevoli forniti [dall’aeroporto di Klagenfurt]» alla Ryanair a partire dal 27 giugno 2002, che, nella sua richiesta di ulteriori informazioni inviata a tali autorità il 15 novembre 2010, la Commissione aveva posto quesiti sull’accordo di cooperazione tra la DMG e la Ryanair sul quale si fondavano i pagamenti per i servizi di marketing e aveva chiesto un esempio di tale accordo, nonché informazioni sui rimborsi di diritti aeroportuali a partire dal 2000, e che la richiesta di informazioni alle autorità austriache del 24 marzo 2011 includeva una serie di quesiti sugli accordi del 2002, tra cui una richiesta di produzione degli originali degli accordi conclusi con la Ryanair, compreso l’accordo di marketing.

78      Il Tribunale ha altresì rilevato, al punto 74 della medesima sentenza, che, nella sua richiesta di informazioni aggiuntive inviata alla Ryanair l’8 aprile 2011, la Commissione aveva invitato quest’ultima a trasmettere informazioni sui contratti conclusi nel corso dei dieci anni precedenti e le aveva chiesto, in particolare, di fornirle un elenco di tutti i contratti che non erano stati prorogati o la cui esecuzione era stata interrotta durante tale periodo e di spiegare le ragioni dell’interruzione e della mancata proroga. Il Tribunale ha altresì indicato in tale punto che, nella sua risposta alla Commissione del 4 luglio 2011, la Ryanair aveva affermato che tutti i contratti con tale aeroporto erano stati prorogati o modificati a seguito di trattative commerciali, ad eccezione dell’ASM del 2002 tra la DMG e la LV, il quale era stato interrotto prima della sua scadenza. Il Tribunale ha rilevato che da tutti tali elementi si evinceva che tutte le richieste di informazioni succitate si riferivano anche all’ASM del 2002 tra la DMG e la AMS nonché all’accordo accessorio del 2002 tra la DMG e la LV.

79      Al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre rilevato che, tenuto conto della giurisprudenza da esso richiamata al punto 70 della stessa, tali richieste di informazioni costituivano misure, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, idonee a interrompere il termine di prescrizione di dieci anni. Esso ha constatato, al punto 76 della medesima sentenza, che, poiché tutte tali richieste erano state inviate dalla Commissione alle autorità austriache e alla Ryanair nel corso del periodo di dieci anni iniziato il 9 agosto 2002, non si poteva ritenere che i poteri della Commissione riguardo al recupero degli aiuti fossero prescritti in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589.

80      Il Tribunale ha infine aggiunto, ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, in sostanza, che, «del resto», tenuto conto di diverse circostanze di fatto rilevate nella decisione controversa e comprovanti l’esistenza di un nesso «indissolubile» tra gli accordi del 2002, questi ultimi erano stati correttamente esaminati dalla Commissione come un’unica transazione. Esso ne ha dedotto che, in tale contesto, anche supponendo che le richieste di informazioni della Commissione non avessero riguardato precisamente l’ASM del 2002 tra la DMG e la AMS nonché l’accordo accessorio del 2002 tra la DMG e la LV, il termine di prescrizione previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 era stato effettivamente interrotto.

81      Da tali elementi risulta che, sotto un primo profilo, e contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non ha affatto stabilito che qualsiasi richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione a uno Stato membro, per quanto vagamente o ampiamente formulata, senza contenere indicazioni specifiche relative a una misura che può costituire un aiuto di Stato o senza neppure che la Commissione sia a conoscenza dell’esistenza di un eventuale aiuto, è sufficiente a interrompere il termine di prescrizione previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589.

82      Al contrario, da tali punti, e più in particolare dai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, risulta che il Tribunale ha rilevato che solo una misura adottata «nei confronti dell’aiuto illegale» poteva costituire una misura interruttiva della prescrizione ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, e che l’aiuto illegale era stato, nel caso di specie, individuato fin da quando la Commissione aveva trasmesso alla Repubblica d’Austria la denuncia dell’11 ottobre 2007, menzionata al punto 19 della presente sentenza, in cui si sosteneva che la Ryanair aveva beneficiato di aiuti di Stato illegali, segnatamente da parte dell’aeroporto di Klagenfurt, tramite la KFBG, a partire dal 27 giugno 2002, poi progressivamente precisato con la prosecuzione del procedimento amministrativo, e ciò sempre prima della scadenza del termine di dieci anni previsto dal paragrafo 1 di tale articolo.

83      Sotto un secondo profilo, non si può ritenere che, come affermano anche le ricorrenti in sostanza, sia necessario, affinché un atto di indagine intrapreso dalla Commissione possa essere qualificato come misura interruttiva della prescrizione, ai sensi di tale paragrafo 2, che lo stesso individui in maniera del tutto specifica ciascuno degli accordi rientranti nell’insieme contrattuale che costituisce la misura di aiuto oggetto di tale indagine.

84      È pur vero che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni e che il paragrafo 2, seconda frase, di tale articolo precisa che segnatamente «[q]ualsiasi azione intrapresa dalla Commissione (...) nei confronti dell’aiuto illegale» interrompe tale termine.

85      Inoltre, dal considerando 26 di detto regolamento risulta che il termine di prescrizione stabilito da tale articolo 17, paragrafo 1, è stato previsto per ragioni di certezza del diritto e mira quindi, segnatamente, a tutelare talune delle parti interessate, tra cui lo Stato membro interessato e il beneficiario dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2005, Scott/Commissione, C‑276/03 P, EU:C:2005:590, punto 30).

86      Tuttavia, occorre ricordare che l’articolo 107 TFUE si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (sentenza del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 e C‑41/05, EU:C:2006:403, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Il controllo degli aiuti di Stato esercitato dalla Commissione contribuisce pertanto a preservare condizioni di concorrenza non falsate nell’ambito del mercato interno.

87      Inoltre, dal combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 si evince che qualora, nell’ambito di una procedura relativa ad aiuti illegali, la Commissione richieda informazioni allo Stato membro interessato, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 9 di detto regolamento. Allo stesso modo, dal combinato disposto di detto articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento risulta che la Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie e, se lo Stato membro non risponde a una siffatta domanda nel termine stabilito, o fornisce una risposta incompleta, essa gli invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni devono essere fornite. Detto articolo 12 prevede, peraltro, al paragrafo 3, che, se lo Stato membro interessato, nonostante tale sollecito, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, detta istituzione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni, specificando segnatamente le informazioni richieste.

88      Orbene, accogliere un’interpretazione della nozione di «qualsiasi azione intrapresa (...) nei confronti dell’aiuto illegale» come quella proposta dalle ricorrenti nel caso di specie arrecherebbe un pregiudizio sproporzionato ai poteri di indagine della Commissione e, quindi, alla sua capacità di assicurare, conformemente al compito affidatole dal Trattato FUE, la preservazione, mediante il controllo degli aiuti concessi dagli Stati, di condizioni di concorrenza non falsata nel mercato interno. Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso di specie, è in discussione un aiuto di Stato illegale, in riferimento al quale la Commissione dispone, per definizione, di minori informazioni rispetto a quelle relative alle misure di aiuto che le sono state notificate conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

89      Sotto un terzo profilo, nessun argomento contrario può essere tratto dalle sentenze e dall’ordinanza richiamate dalle ricorrenti, menzionate al punto 70 della presente sentenza. Infatti, i punti di tali sentenze e di tale ordinanza ai quali le ricorrenti fanno riferimento si limitano a constatazioni di fatto specifiche di ciascuna di tali cause, e non contengono alcuna considerazione che consenta di suffragare l’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 proposta dalle ricorrenti nel caso di specie.

90      Sotto un quarto profilo, nei limiti in cui le ricorrenti criticano i punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, il cui contenuto è illustrato al punto 80 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che, come indicato dall’uso dei termini «del resto», gli elementi della motivazione contenuti in tali punti sono formulati ad abundantiam, cosicché tale aspetto degli argomenti delle ricorrenti deve essere respinto in quanto inoperante (v., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, punto 41, e del 12 maggio 2022, Klein/Commissione, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

91      La prima parte del secondo motivo di impugnazione deve, di conseguenza, essere respinta in quanto in parte infondata e in parte inoperante.

92      Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo di impugnazione, relativa ad un’asserita violazione dell’articolo 296 TFUE che sarebbe stata commessa dal Tribunale ai punti 80, 81 e da 83 a 85 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, dopo aver richiamato, ai punti 80 e 81 di tale sentenza, la giurisprudenza pertinente in materia, il Tribunale ha constatato, al punto 82 di detta sentenza, che dai considerando da 2 a 4 della decisione controversa risultava che la Commissione aveva fatto riferimento alle date in cui aveva richiesto alle autorità austriache e alla Ryanair ulteriori informazioni sugli accordi oggetto della denuncia del 5 ottobre 2007, con la quale un concorrente della Ryanair aveva segnalato alla Commissione che tale compagnia aerea aveva ricevuto aiuti di Stato illegali in relazione all’aeroporto di Klagenfurt.

93      Al punto 83 della medesima sentenza, il Tribunale ha stabilito che la Commissione aveva esposto in tale sede in modo sufficientemente chiaro le date in cui il termine di dieci anni previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 era stato interrotto. Esso ha aggiunto che, poiché le autorità austriache e la Ryanair conoscevano, in quanto destinatarie, il contenuto delle richieste di informazioni supplementari rivolte loro dalla Commissione, quest’ultima era tenuta ad indicare solo i fatti che rivestivano un’importanza essenziale nell’impianto della decisione controversa, vale a dire le date in cui essa aveva adottato le misure idonee ad interrompere il termine di prescrizione.

94      Il Tribunale ne ha dedotto, ai punti 84 e 85 della sentenza impugnata, che, in tali circostanze, la Commissione non era tenuta a fornire una motivazione specifica su tale profilo in detta decisione e che la stessa aveva quindi sufficientemente motivato la medesima decisione al riguardo.

95      Statuendo in tal modo, il Tribunale non ha violato l’articolo 296 TFUE. Infatti, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, peraltro ricordata dal Tribunale al punto 80 della sentenza impugnata, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, e in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente riguardati possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui a detto articolo deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63, nonché del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 198 e giurisprudenza ivi citata).

96      Si deve altresì ricordare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto della sua economia generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi ai sensi del diritto dell’Unione, della concessione dell’aiuto. Pertanto, in tale procedimento, le parti interessate diverse dallo Stato membro considerato non possono pretendere direttamente un contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore di detto Stato membro. Nessuna disposizione di tale procedimento riserva, tra le parti interessate, un ruolo particolare al beneficiario dell’aiuto in parola. A tale riguardo, occorre precisare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato non è un procedimento avviato contro il beneficiario o i beneficiari degli aiuti che implicherebbe che quest’ultimo o questi ultimi possano far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C‑56/18 P, EU:C:2020:192, punti da 73 a 75 e giurisprudenza ivi citata).

97      Il Tribunale ha quindi correttamente stabilito che, per quanto riguarda l’applicazione del termine di prescrizione previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, la decisione controversa era sufficientemente motivata. In particolare, non era necessario che la Commissione, per adempiere al proprio obbligo di motivare la decisione controversa a tal riguardo, rispondesse agli argomenti delle ricorrenti poiché, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto precedente, il beneficiario dell’aiuto non può pretendere un contraddittorio con la Commissione quale quello previsto in favore dello Stato membro interessato e poiché da tale decisione risultava in modo quantomeno implicito che la Commissione riteneva che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti dinanzi ad essa non potessero essere accolti.

98      Pertanto, la seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

99      Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto in parte infondato e in parte inoperante.

 Sul terzo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

100    Con il loro terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha snaturato le prove prodotte dinanzi allo stesso in sede di valutazione della questione se la Commissione avesse legittimamente applicato il criterio dell’operatore privato in economia di mercato al fine di stabilire se la Ryanair e a. avessero ricevuto un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, ai fini del calcolo della redditività ex ante degli accordi controversi, la Commissione si sarebbe avvalsa di dati incompleti, inattendibili e inadeguati, i quali avrebbero viziato la sua conclusione in merito all’esistenza di un vantaggio. Gli snaturamenti commessi sarebbero in numero di tre.

101    In primo luogo, ai punti 331 e 332 della sentenza impugnata, riguardanti l’analisi ex ante della redditività degli accordi del 2006, il Tribunale avrebbe snaturato la clausola 7.1 dell’ASA del 2006, di cui all’allegato A.2.5 dell’atto introduttivo del ricorso. Quest’ultima qualificherebbe la tassa sulla sicurezza come un corrispettivo che la Ryanair doveva versare all’aeroporto a titolo contrattuale. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato la sezione 2.2.3 della relazione del 31 agosto 2012 redatta dal consulente economico delle ricorrenti, di cui all’allegato A.3.5.1 di tale atto introduttivo, nonché la tabella 2.21 contenuta nella relazione di detto consulente del 13 aprile 2012, di cui all’allegato A.3.4.1 di tale atto introduttivo, le quali confermerebbero che la Ryanair ha effettivamente versato tale tassa sulla sicurezza all’aeroporto.

102    Il Tribunale avrebbe tuttavia approvato l’errore della Commissione consistente nel considerare tale tassa come un costo incrementale per l’aeroporto di Klagenfurt, il che avrebbe indotto la Commissione a sottostimare la redditività attesa, dal punto di vista di tale aeroporto, dagli accordi del 2006. Il fascicolo non conterrebbe alcuna prova che dimostri che tale tassa è stata rimborsata alla Ryanair, contrariamente a quanto sarebbe suggerito al punto 331 della sentenza impugnata, o che indichi la parte che si è fatta carico del costo di tale rimborso. Solo i punti da 101 a 103 della controreplica della Commissione in primo grado potrebbero supportare la valutazione del Tribunale, ma in tale sede la Commissione si sarebbe limitata a far valere, senza alcuna prova, che le autorità austriache avevano confermato per due volte che la tassa sulla sicurezza era stata rimborsata alla Ryanair.

103    In secondo luogo, ai punti 301 e 302 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato, da un lato, il considerando 379, lettera e), della decisione controversa, il quale confermerebbe l’inclusione di un margine di sicurezza nella valutazione dei costi di esercizio incrementali che l’aeroporto poteva attendersi per gli accordi del 2002 e, dall’altro, i punti da 2.24 a 2.27 della relazione del consulente economico del 18 luglio 2018, di cui all’allegato A.7.6 dell’atto introduttivo del ricorso, da cui risulterebbe che non è stata fornita alcuna precisazione in merito al calcolo di tale margine di sicurezza.

104    Da tali prove emergerebbe che la stima dei costi di esercizio incrementali dell’aeroporto, sulla quale la Commissione ha basato la sua analisi ex ante della redditività, includeva un parametro, ossia tale margine di sicurezza, il cui calcolo non è mai stato spiegato né comunicato, il quale ha comportato una stima dei costi di esercizio incrementali inspiegabilmente elevata, in particolare rispetto agli aeroporti dotati di caratteristiche analoghe e sottoposti anch’essi a un’indagine relativa ad un aiuto di Stato. Ai punti contestati della sentenza impugnata, il Tribunale approverebbe l’utilizzo da parte della Commissione di tale stima senza fare riferimento alla relazione del 18 luglio 2018. Se ne dovrebbe concludere che il Tribunale ha ignorato o non ha debitamente tenuto conto delle prove presentategli al riguardo.

105    In terzo luogo, al punto 306 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato, sotto un primo profilo, l’articolo 2, lettera a), dell’ASA del 2002, di cui all’allegato A.2.1 dell’atto introduttivo del ricorso, da cui risulterebbe che il fattore di riempimento obiettivo era del 76%, sotto un secondo profilo, il considerando 382 e la tabella 10 della decisione controversa, da cui si evincerebbe che la Commissione ha impiegato un fattore di riempimento del 70% per la sua analisi dell’ASA del 2002, nonché il considerando 415, lettera a), e la tabella 11 di tale decisione, da cui risulterebbe che la Commissione ha impiegato un fattore di riempimento dell’85% per la sua analisi degli accordi del 2006, sotto un terzo profilo, il considerando 17 di detta decisione, da cui emergerebbe che l’aviazione civile ha iniziato ad operare voli presso l’aeroporto «poco tempo» dopo la sua creazione nel 1915 e, sotto un quarto e ultimo profilo, il paragrafo 2.14 della relazione del consulente economico del 18 luglio 2018, di cui all’allegato A.7.6 dell’atto introduttivo del ricorso, da cui si evincerebbe che il fattore di riempimento del 76% era prossimo, sebbene lievemente inferiore, al fattore di riempimento di circa l’80% realizzato dalla Ryanair sulla sua rete di collegamenti al momento della sottoscrizione dell’ASA del 2002.

106    Da tali prove emergerebbe che il fattore di riempimento del 70% preso in considerazione dalla Commissione per effettuare la sua analisi di redditività ex ante dell’ASA del 2002 era eccessivamente esiguo. Infatti, dette prove dimostrerebbero, da un lato, che lo stesso era inferiore di 6 punti al fattore di riempimento obiettivo pattuito tra le parti e inferiore di 15 punti al fattore impiegato dalla Commissione per la sua analisi degli accordi del 2006 e, dall’altro, che l’aeroporto aveva diversi decenni di esperienza nell’aviazione civile al momento della sottoscrizione dell’ASA del 2002, il che metterebbe in discussione la tesi secondo cui la sua inesperienza con una specifica compagnia aerea, nel caso in esame la Ryanair, avrebbe avuto ripercussioni significative sulle sue ipotesi di fattore di riempimento.

107    Il Tribunale avrebbe tuttavia confermato l’utilizzo da parte della Commissione di tale fattore di riempimento del 70%, benché il fascicolo non contenesse alcuna prova che consentisse di suffragare le valutazioni del Tribunale secondo le quali l’assenza di un precedente accordo tra l’aeroporto di Klagenfurt e la Ryanair avrebbe giustificato l’adozione di un fattore di riempimento prudente né alcuna prova a sostegno della valutazione del Tribunale secondo cui le compagnie aeree low cost non si erano sufficientemente affermate nel 2002 per giustificare un fattore di riempimento più elevato. Inoltre, gli unici elementi del fascicolo che possano corroborare tali valutazioni del Tribunale sarebbero il punto 115 del controricorso della Commissione e il punto 85 della sua controreplica. Tuttavia, in tali punti la Commissione avrebbe sostenuto senza prove che la decisione di adottare il fattore del 70% era giustificata dall’inesperienza dell’aeroporto di Klagenfurt con le ricorrenti e dallo status di nuovo arrivato delle compagnie aeree low cost.

108    La Commissione deduce che nessuno degli asseriti snaturamenti è dimostrato e che, in ogni caso, nessuno di essi risulta manifestamente dagli atti di causa.

 Giudizio della Corte

109    Secondo una costante giurisprudenza della Corte, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

110    Qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Inoltre, uno snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

111    Peraltro, se è vero che uno snaturamento degli elementi di prova può consistere in un’interpretazione di un documento contraria al contenuto di quest’ultimo, esso deve emergere in modo manifesto dal fascicolo sottoposto alla Corte e presuppone che il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi di prova. A tale riguardo, non è sufficiente indicare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale (sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

112    È alla luce di tali principi che occorre esaminare le tre parti del terzo motivo di impugnazione.

113    Per quanto riguarda, in primo luogo, la prima parte di tale motivo di impugnazione, diretta contro i punti 331 e 332 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, al primo di tali punti, che la Commissione aveva dedotto, nelle sue memorie e in udienza, che, da un lato, secondo le informazioni fornitele in due occasioni dalle autorità austriache, tale tassa e tutti i diritti per rotazione erano stati rimborsati alla Ryanair e, dall’altro, tali autorità avevano altresì indicato alla Commissione che il rimborso integrale dei diritti aeroportuali era stato effettuato contestualmente all’introduzione del regime di incentivi del 2005 e costituiva una prassi corrente all’epoca per attirare nuove compagnie aeree verso l’aeroporto di Klagenfurt.

114    Nel secondo di tali punti il Tribunale ha indicato che da tali elementi risultava che la Commissione aveva richiesto allo Stato membro interessato, con diligenza e nell’interesse di una corretta applicazione delle norme fondamentali del Trattato FUE relative agli aiuti di Stato, le informazioni pertinenti che le consentissero di verificare se, riguardo agli accordi del 2006, la tassa sulla sicurezza fosse stata rimborsata alla Ryanair e ne ha concluso che la Commissione aveva quindi potuto, senza commettere errori manifesti di valutazione, considerare tale tassa come un costo incrementale dell’aeroporto ai fini dell’analisi di redditività degli accordi del 2006.

115    Dal punto 328 di detta sentenza risulta peraltro che, a tal proposito, dinanzi al Tribunale, la Ryanair e a., facendo riferimento alle clausole dell’ASA del 2006, contestavano alla Commissione di essere incorsa in errore nel ritenere che, per quanto riguarda gli accordi del 2006, la tassa sulla sicurezza rappresentasse un costo per l’aeroporto di Klagenfurt e che le stesse avevano indicato che i dati contenuti nelle fatture della Ryanair dimostravano che quest’ultima versava l’importo delle tasse sulla sicurezza a tale aeroporto.

116    Tuttavia, da quanto esposto ai punti 113 e 114 della presente sentenza discende che, da un lato, ai punti 331 e 332 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha fatto alcun riferimento alle relazioni contemplate al punto 101 della presente sentenza. Pertanto, non può essergli addebitato di aver snaturato dette relazioni in tale parte della sentenza impugnata.

117    Dall’altro lato, ai punti 331 e 332 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha stabilito che la tassa sulla sicurezza non era stata fatturata alla Ryanair dall’aeroporto di Klagenfurt né ha messo in discussione il fatto che tale tassa era stata versata dalla Ryanair a quest’ultimo, ma si è limitato a rilevare che la Commissione aveva richiesto alla Repubblica d’Austria per due volte informazioni al riguardo e che quest’ultima aveva indicato in due occasioni che detta tassa e tutti i diritti per rotazione erano stati rimborsati alla Ryanair. Ne consegue che il Tribunale non ha snaturato neppure la clausola 7.1 dell’ASA del 2006.

118    Inoltre, nei limiti in cui, con la prima parte del loro terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano il valore probatorio attribuito dal Tribunale ai diversi elementi sottoposti alla sua valutazione, i loro argomenti sono irricevibili, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 109 della presente sentenza, in quanto mirano allo svolgimento di una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova da parte della Corte.

119    La prima parte di tale motivo di impugnazione deve, di conseguenza, essere respinta in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.

120    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la seconda parte di detto motivo di impugnazione, diretta contro i punti 301 e 302 della sentenza impugnata, il Tribunale, al primo di tali punti, ha risposto all’argomento della Ryanair e a. secondo cui la Commissione era incorsa in un errore di valutazione confermando la scelta delle autorità austriache di aggiungere un margine di sicurezza ai valori sulla base dei quali erano stati calcolati i costi di esercizio incrementali dovuti al volume di traffico incrementale previsto durante la vigenza degli accordi del 2002. Il Tribunale ha rilevato che dal considerando 379, lettera e), della decisione controversa risultava che i valori sulla base dei quali sono stati calcolati tali costi erano stati stabiliti sulla scorta del sistema di contabilità dei costi utilizzato dall’aeroporto di Klagenfurt nel 2002 e che tale sistema comprendeva la tariffa di sbarco, la tariffa passeggeri e il diritto per la gestione del traffico, il diritto di assistenza sulla rampa, la tariffa per l’uso dell’infrastruttura nonché i diritti per l’uso degli hangar. Esso ha precisato, nello stesso punto, che era stato rilevato dalla Commissione e confermato dalla Ryanair e a. in udienza che il sistema di contabilità dei costi utilizzato da tale aeroporto nel 2002 consentiva un’allocazione dei costi meno dettagliata rispetto a quello applicato nel 2005 e descritto al considerando 415 della decisione controversa.

121    Al punto 302 di detta sentenza, il Tribunale ha aggiunto che, per tale ragione, la Commissione aveva menzionato, in detto considerando 379, lettera e), le spiegazioni delle autorità austriache secondo cui queste ultime avevano utilizzato le stime più ottimistiche dei valori corrispondenti ai costi di esercizio incrementali per rotazione aggiuntiva e per tonnellata di peso massimo al decollo nonché per ogni passeggero aggiuntivo in partenza. Esso ne ha dedotto, in tale punto, che non si poteva quindi addebitare alla Commissione di aver commesso un errore manifesto di valutazione approvando tale metodo di calcolo dei costi di esercizio incrementali, per quanto riguarda gli accordi del 2002, poiché, in mancanza di dati dettagliati e a causa delle stime di base ottimistiche delle autorità austriache, il suo intento di giungere ad una stima prudente era ragionevole.

122    Orbene, da un lato, da tali due punti della sentenza impugnata si evince che il Tribunale non ha negato che un margine di sicurezza, come emergeva dalla decisione controversa, fosse stato incluso dalle autorità austriache nella valutazione dei costi di esercizio incrementali di cui trattasi. Risulta, inoltre, dal fascicolo che detti punti riprendono precisamente il contenuto del considerando 379, lettera e), della decisione controversa. Pertanto, l’asserito snaturamento a tal proposito è infondato.

123    Dall’altro lato, per quanto riguarda l’allegazione secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato la relazione del consulente economico delle ricorrenti di cui al punto 103 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che il Tribunale non ha fatto alcun riferimento a tale relazione nei punti 301 e 302 della sentenza impugnata e, di conseguenza, non gli si può addebitare di averla snaturata in tale parte della sentenza impugnata.

124    In realtà, invocando detta relazione, le ricorrenti mirano allo svolgimento di una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova da parte della Corte, il che non rientra nelle competenze della stessa in sede di impugnazione, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 109 della presente sentenza.

125    Tale seconda parte del terzo motivo di impugnazione deve quindi essere respinta in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.

126    Per quanto riguarda, in terzo luogo, la terza parte di tale motivo di impugnazione, diretta contro il punto 306 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato in tale punto che, come giustamente indicato dalla Commissione, non era irragionevole che l’aeroporto di Klagenfurt adottasse un approccio prudente in merito al fattore di riempimento in sede di valutazione degli accordi del 2002, poiché lo stesso non aveva ancora esperienza con la Ryanair e a. e poiché, inoltre, in generale, le compagnie aeree low cost erano all’epoca meno affermate di oggi. Il Tribunale ha aggiunto che occorreva constatare che il fattore di riempimento del 70% stimato da tale aeroporto non era distante dall’obiettivo del 76% risultante dall’ASA del 2002 e che, di conseguenza, la Commissione non era incorsa in un errore manifesto di valutazione adottando tale tasso del 70%. Esso ha altresì rilevato che ciò era tanto più vero in quanto la cifra di 50 000 passeggeri in entrata attesi all’anno, menzionata nel preambolo dell’ASA del 2002, la quale implicava un fattore di riempimento del 76%, costituiva un obiettivo da raggiungere e non già un obbligo vincolante.

127    Da tali elementi della motivazione della sentenza impugnata discende che, sotto un primo profilo, il Tribunale non ha snaturato l’ASA del 2002 come sostengono le ricorrenti, poiché lo stesso ha espressamente rilevato che tale accordo aveva come obiettivo un fattore di riempimento del 76%. Esso non ha snaturato neppure il considerando 382 né la tabella 10 della decisione controversa, in quanto ha evidenziato che la Commissione aveva applicato un fattore di riempimento del 70% per la sua analisi di detto accordo.

128    Sotto un secondo profilo, il Tribunale non ha snaturato, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 110 e 111 della presente sentenza, neppure il considerando 415, lettera a), della decisione controversa né la tabella 11 di quest’ultima, in quanto il punto 306 della sentenza impugnata non fa nemmeno riferimento al fattore di riempimento dell’85%, fattore che, del resto, è menzionato al punto 397 della sentenza impugnata.

129    Sotto un terzo profilo, è pur vero che il considerando 17 della decisione controversa enuncia che «[l’aeroporto di Klagenfurt] è stato fondato nel 1915 come aeroporto militare» e che «[lo stesso] [b]en presto venne usato per fini tanto militari quanto civili e tale duplice uso persiste ancora oggi». Tuttavia, come risulta dal punto 126 della presente sentenza, il Tribunale si è limitato, al punto 306 della sentenza impugnata, a constatare che nel 2002 detto aeroporto non aveva ancora esperienza con la Ryanair e a. e che le compagnie low cost erano, all’epoca, meno affermate di oggi. Neppure l’asserito snaturamento di tale considerando 17 è quindi dimostrato.

130    Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda l’asserito snaturamento del paragrafo 2.14 della relazione del consulente economico delle ricorrenti, richiamato al punto 105 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata non contiene alcuna menzione di tale paragrafo né alcuna affermazione che dimostri uno snaturamento dello stesso paragrafo.

131    Inoltre, nei limiti in cui, con gli argomenti esposti ai punti 106 e 107 della presente sentenza, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che le prove da esse invocate dimostrano che il fattore di riempimento impiegato dalla Commissione per effettuare la sua analisi della redditività ex ante dell’ASA del 2002 era eccessivamente esiguo, le stesse mirano, in realtà, allo svolgimento di una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova al riguardo da parte della Corte, cosicché tale elemento della terza parte del terzo motivo di impugnazione è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 109 della presente sentenza.

132    Di conseguenza, occorre respingere la terza parte di tale motivo di impugnazione in quanto in parte infondata e in parte irricevibile. Il terzo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto.

 Sul quarto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

133    Con il loro quarto motivo di impugnazione, che riguarda i punti da 418 a 421 e da 427 a 429 della sentenza impugnata, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto stabilendo che l’importo dell’aiuto da recuperare, calcolato sulla base di dati ex ante, non doveva essere corretto sulla base dei dati ex post contenuti nel fascicolo al momento dell’adozione della decisione controversa.

134    Il Tribunale avrebbe rilevato che, in linea di principio, sia l’esistenza sia l’importo di un aiuto devono essere valutati in relazione alla situazione esistente al momento della sua concessione. Esso avrebbe respinto, a tal proposito, gli argomenti della Ryanair e a., volti a prendere in considerazione i dati ex post relativi ai ricavi e ai costi, con la motivazione che ciò avrebbe avuto l’effetto di far variare l’importo dell’aiuto da recuperare in funzione di sviluppi aleatori, come la congiuntura economica o il profitto eventualmente realizzato dal beneficiario dell’aiuto attraverso lo sfruttamento del vantaggio inizialmente conferito. Così statuendo, il Tribunale non avrebbe risposto ai loro argomenti.

135    Infatti, la Ryanair e a. avrebbero dedotto non già elementi aleatori, bensì elementi che erano di competenza dell’erogatore dell’aiuto, vale a dire il suo calcolo dei propri costi e dei propri ricavi, e avrebbero soltanto sostenuto che occorreva correggere gli errori commessi dallo stesso nella sua valutazione delle variabili di costi e di ricavi che erano sotto il suo controllo. La Commissione avrebbe del resto ammesso che, per quanto riguarda i diritti per i servizi di marketing effettivamente versati alla Ryanair o alla LV e alla AMS, l’importo dell’aiuto da recuperare poteva essere corretto sulla base di elementi di prova prodotti ex post dalla Repubblica d’Austria. Essa avrebbe però negato che potessero essere effettuate correzioni sulla base di altri dati ex post relativi ai ricavi e ai costi, dai quali risulterebbe tuttavia che i costi erano stati sovrastimati.

136    La giurisprudenza su cui si sarebbe fondato il Tribunale, ovvero le sentenze del 19 ottobre 2005 Freistaat Thüringen/Commissione (T‑318/00, EU:T:2005:363) e del 26 marzo 2020 Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238), riguarderebbe il principio secondo cui l’esistenza e l’importo di un aiuto devono essere valutati in relazione alla situazione esistente al momento della sua concessione. Tuttavia, tali sentenze non vieterebbero alla Commissione di correggere errori nella valutazione della situazione esistente al momento della concessione dell’aiuto. Esse non autorizzerebbero neppure la Commissione ad ammettere una valutazione dell’importo dell’aiuto fondata su dati erronei. Inoltre, tali sentenze verterebbero su garanzie, vale a dire un tipo di misura di aiuto per il quale la distinzione tra la concessione dell’aiuto, che consisterebbe nella scelta di conferire un vantaggio, e il versamento dell’aiuto, che riguarderebbe generalmente la fase successiva di trasferimento delle risorse, è meno netta rispetto ad altri tipi di misure di aiuto.

137    Inoltre, interpretando erroneamente tali due sentenze, il Tribunale e la Commissione escluderebbero il rischio di errori nelle previsioni degli erogatori di aiuti. Sarebbe tuttavia possibile che un ente statale che intendeva concedere un aiuto di un determinato importo sia incorso in errore nella valutazione dei costi e dei benefici attesi e che quindi, in conclusione, l’importo dell’aiuto che esso intendeva concedere non sia stato versato o non lo sia stato integralmente.

138    Secondo le ricorrenti, la Commissione è tenuta a verificare, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo al momento in cui adotta la sua decisione, se le valutazioni effettuate dall’erogatore dell’aiuto in riferimento ai propri costi e ricavi non fossero errate. Infatti, un ordine di recupero dell’aiuto basato su costi sovrastimati o su ricavi sottostimati comporterebbe un arricchimento di tale erogatore, in quanto gli verrebbero restituiti importi troppo elevati ed esso trarrebbe quindi un profitto economico dai propri errori. Una siffatta restituzione sarebbe anche contraria all’obiettivo del recupero di un aiuto illegale, vale a dire il ripristino della situazione esistente prima del versamento dell’aiuto.

139    La Commissione sostiene che tale motivo di impugnazione è infondato.

 Giudizio della Corte

140    Vengono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono essere considerati un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe potuto ottenere in condizioni di mercato normali (sentenza del 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank, C‑579/16 P, EU:C:2018:159, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

141    Pertanto, tenuto conto dell’obiettivo dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, di assicurare una concorrenza non falsata, la nozione di «aiuto», ai sensi di tale disposizione, non può riguardare una misura concessa in favore di un’impresa mediante risorse statali qualora la medesima avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio in circostanze corrispondenti alle condizioni normali del mercato. La valutazione delle condizioni nelle quali un simile vantaggio è stato concesso dev’essere effettuata, quindi, in linea di principio, applicando il principio dell’operatore privato (sentenza del 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank, C‑579/16 P, EU:C:2018:159, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

142    Ai fini della valutazione della questione se la stessa misura sarebbe stata adottata in condizioni normali di mercato da un operatore privato, occorre fare riferimento ad un siffatto operatore che si trovi in una situazione la più simile possibile a quella dello Stato (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

143    In tale contesto spetta alla Commissione effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni analoghe da un siffatto operatore privato (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

144    A tale riguardo, deve considerarsi rilevante qualunque informazione idonea a influenzare, in maniera non trascurabile, il processo decisionale di un operatore privato normalmente prudente e diligente, che si trovi in una situazione la più simile possibile a quella dello Stato. Di conseguenza, ai fini dell’applicazione del principio dell’operatore privato sono unicamente rilevanti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere alla concessione della misura di cui trattasi (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punti 30 e 31 nonché giurisprudenza ivi citata). Ciò vale, in particolare, nel caso in cui la Commissione esamini l’esistenza di un aiuto di Stato rispetto ad una misura non notificatale e già applicata dallo Stato membro interessato nel momento in cui essa procede al suo esame (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 105).

145    Pertanto, elementi successivi al momento dell’adozione della misura di cui trattasi non possono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione del principio dell’operatore privato (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

146    Come già dichiarato dalla Corte, dalla giurisprudenza citata ai punti da 142 a 145 della presente sentenza risulta che è inoperante un argomento che contesti la fondatezza del giudizio del Tribunale relativo alla valutazione degli aiuti da recuperare, qualora verta sulla presa in considerazione di eventi successivi alla concessione della misura di aiuto in questione (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 113).

147    Orbene, con il loro quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua valutazione dell’importo dell’aiuto da recuperare, quale determinato nella decisione controversa. Le stesse deducono, a tal riguardo, che il Tribunale avrebbe dovuto stabilire che la Commissione, al fine di determinare tale importo, doveva tener conto di «dati ex post contenuti nel fascicolo al momento dell’adozione della decisione controversa», anziché basarsi sugli «elementi di prova ex ante», vale a dire, come constatato dal Tribunale al punto 420 della sentenza impugnata, sugli sviluppi prevedibili, per un investitore privato operante in un’economia di mercato, al momento della conclusione degli accordi controversi.

148    Il Tribunale ha quindi precisato in tale punto che, nella decisione controversa, la Commissione aveva determinato l’importo degli aiuti da recuperare per quanto riguarda gli accordi controversi tenendo conto «della parte negativa del flusso di cassa incrementale atteso al momento della stipula della transazione (entrate meno costi)». Le ricorrenti sostengono tuttavia, in sostanza, che i costi e le entrate attesi per l’aeroporto di Klagenfurt al momento di tale stipula si sono rivelati in conclusione diversi da quelli che erano prevedibili al momento di detta stipula.

149    Peraltro, è pacifico che, nel caso di specie, le misure di aiuto in questione sono state concesse con la stipula dei rispettivi accordi controversi.

150    Si deve quindi constatare che, con tale quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano la fondatezza del giudizio del Tribunale relativo alla valutazione dell’importo degli aiuti da recuperare, traendo argomenti da eventi successivi alla concessione delle misure di aiuto in questione. Di conseguenza, tale quarto motivo di impugnazione deve, in ogni caso, essere respinto in quanto inoperante, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 146 della presente sentenza.

151    A tal riguardo, non può essere accolto l’argomento delle ricorrenti secondo cui, in sostanza, tale giurisprudenza non sarebbe applicabile alla presente causa, in quanto detta giurisprudenza riguarderebbe soltanto gli aiuti di Stato concessi sotto forma di una garanzia. Infatti, come risulta dalla stessa giurisprudenza, non è la natura dell’aiuto considerato, bensì è l’applicazione stessa del principio dell’operatore privato in economia di mercato, la cui applicabilità nel caso di specie non è d’altronde contestata, a imporre che, ai fini dell’individuazione di un eventuale vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, siano rilevanti soltanto gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere alla concessione della misura in questione.

152    Del pari, le ricorrenti non possono trarre alcun argomento utile a sostegno del presente motivo di impugnazione dal fatto che, per quanto riguarda l’ASM del 2002 tra la DMG e la AMS, la Commissione ha indicato, al considerando 570 della decisione controversa, che l’importo dell’aiuto da recuperare poteva essere rettificato in un secondo momento, sulla base di prove presentate dalla Repubblica d’Austria. Infatti, come rilevato dal Tribunale al punto 425 della sentenza impugnata, dalla decisione controversa risultava che tale Stato membro aveva sostenuto, nel corso del procedimento amministrativo, che detto accordo non era mai entrato in vigore, senza aver potuto fornire, nel corso del procedimento amministrativo, documenti scritti che dimostrassero la veridicità di tale dichiarazione.

153    La precisazione fornita dalla Commissione al considerando 570 della decisione controversa era quindi diretta unicamente, come rilevato dal Tribunale a tale punto 425, a consentire a detto Stato membro di produrre una prova in tal senso e, se del caso, a escludere dall’importo dell’aiuto da recuperare l’aiuto che doveva essere versato in forza di detto accordo, a condizione che fosse dimostrato che, poiché quest’ultimo non era entrato in vigore, l’aiuto ivi contenuto non era stato versato al beneficiario, cosicché non era stato concesso alcun vantaggio economico con questo stesso accordo e, di conseguenza, nessun importo di aiuto doveva essere recuperato in forza di detto accordo.

154    Per contro, con il loro argomento presentato al Tribunale e, in sostanza, reiterato nell’ambito del presente motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono in realtà non già che un aiuto contenuto in uno degli accordi controversi non sia stato loro concesso, bensì che il vantaggio contenuto in tali accordi avrebbe dovuto, in sede di recupero, essere rivalutato in funzione dei risultati economici effettivi degli accordi in questione per le parti di questi ultimi. Tale argomento tuttavia contrasta con la giurisprudenza citata ai punti da 140 a 145 della presente sentenza e, del resto, con la costante giurisprudenza della Corte secondo cui il recupero di un aiuto illegale implica la restituzione del vantaggio procurato dal medesimo al suo beneficiario al fine di eliminare la distorsione della concorrenza causata da tale vantaggio (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punti 91 e 92 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 131 nonché giurisprudenza ivi citata).

155    Di conseguenza, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto inoperante.

156    Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

157    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

158    Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Ryanair DAC e la Airport Marketing Services Ltd sono condannate alle spese.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.