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Ricorso proposto l'1 novembre 2012 - Aer Lingus / Commissione

(Causa T-473/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aer Lingus Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: K. Bacon, D. Scannell, barrister, e A. Burnside, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare (o, in subordine, annullare parzialmente) la decisione della Commissione del 25 luglio 2012 relativa all'aiuto di Stato SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) - Tassi d'imposta differenziati sui viaggi aerei ai quali l'Irlanda ha dato esecuzione; e

condannare la convenuta alle spese sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto nel concludere, nell'ambito della decisione impugnata, che il tasso d'imposta inferiore costituiva un aiuto di Stato illegittimo. In particolare, la Commissione ha errato nel qualificare il tasso d'imposta più elevato come il "normale" tasso d'imposta, al fine di determinare se il tasso d'imposta inferiore costituisse un vantaggio selettivo. Dal momento che il tasso d'imposta più elevato era invalido ai sensi di disposizioni del diritto dell'Unione europea direttamente applicabili, esso non può essere correttamente considerato come il tasso di riferimento "normale" a tal fine. Per gli stessi motivi la Commissione ha errato nel ritenere che le compagnie aeree assoggettate al tasso d'imposta inferiore avessero beneficato di un vantaggio pari ad EUR 8 a passeggero.

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che anche nell'ipotesi in cui la Commissione potesse correttamente qualificare il tasso d'imposta inferiore come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l'ordine di recupero dell'aiuto diretto alle compagnie aeree assoggettate al tasso d'imposta inferiore, allorché il tasso più elevato doveva del pari essere contestualmente restituito, violava il principio di certezza del diritto, il principio dell'effettività ed il principio di buona amministrazione. Di conseguenza, la decisione impugnata, nel disporre il recupero dell'aiuto, ha violato l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio.

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la convenuta ha errato altresì in fatto ed in diritto qualificando gli operatori aerei assoggettati al tasso d'imposta inferiore quali beneficiari del presunto aiuto per un importo di EUR 8 a passeggero, ed ordinando su tali basi il recupero dell'aiuto, benché la Commissione abbia riconosciuto che l'onere dell'imposta è stato eventualmente sostenuto dai passeggeri, i quali sono pertanto i principali beneficiari del tasso inferiore.

Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, dal momento che è impossibile recuperare EUR 8 a passeggero retroattivamente dai passeggeri che hanno beneficiato del tasso d'imposta inferiore, in tali circostanze l'ordine di recupero opera come imposta aggiuntiva a carico delle compagnie aeree interessate e di conseguenza comporta una penalizzazione non giuridicamente giustificata di tali compagnie aeree e non consente invece il ripristino della situazione antecedente la concessione del presunto aiuto. Tale circostanza viola il principio di proporzionalità e della parità di trattamento e costituisce pertanto un'ulteriore violazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio.

Quinto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la convenuta non ha motivato o non ha motivato sufficientemente le ragioni sottese al recupero dell'aiuto e alla quantificazione del medesimo nell'importo di EUR 8 a passeggero.

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1 - Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).