Language of document : ECLI:EU:T:2014:813

Causa T‑474/12

Giorgio Giorgis

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario tridimensionale – Forma di due coppe imballate – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito tramite l’uso – Articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 settembre 2014

1.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Valutazione del carattere distintivo – Criteri – Percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Marchio tridimensionale costituito dalla forma dell’imballaggio del prodotto – Forma di due coppe imballate

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 52, § 1, a)]

3.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Marchio tridimensionale costituito dalla forma dell’imballaggio del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Marchio composto da più elementi – Possibilità per l’autorità competente di procedere a un esame di ciascuno degli elementi costituitivi del marchio – Necessità di prendere in considerazione la percezione complessiva di tale combinazione da parte del pubblico di riferimento

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7 – Identificazione del marchio controverso – Immagine del marchio nella domanda di registrazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7 e 52, § 1, a)]

6.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio tridimensionale – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 3)

1.      Il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario significa che tale marchio permette di identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, costituito da consumatori medi di detti prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti.

A tal riguardo, trattandosi di prodotti alimentari di consumo corrente destinati a tutti i consumatori, il fatto che il consumatore medio li scelga in base ai suoi gusti e alle sue preferenze non è tale da conferirgli un livello di attenzione elevato. Infatti, per i prodotti di consumo corrente, generalmente venduti in supermercati, poco onerosi e il cui acquisto non è preceduto da un lungo periodo di riflessione, non si può ritenere che il consumatore dimostrerà un livello di attenzione elevato al momento dell’acquisto.

(v. punti 12, 13, 16, 17)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 18, 23, 29, 30, 34, 38, 40, 47)

3.      I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto dell’imballaggio del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, e quindi potrebbe risultare più difficile dimostrare il carattere distintivo di un siffatto marchio tridimensionale rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo.

Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. Per quanto riguarda, in particolare, marchi tridimensionali costituiti dall’imballaggio dei prodotti che si trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, la Corte ha dichiarato che essi devono permettere al consumatore medio di detti prodotti, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, di distinguere il prodotto considerato da quelli di altre imprese.

(v. punti 19‑21)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 22)

5.      Dato che la descrizione del marchio controverso che figura nella decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) corrisponde all’immagine di detto marchio quale appare nella domanda di registrazione, il fatto che il ricorrente abbia la sua propria descrizione del marchio controverso, la quale non figura né nella domanda di registrazione né nel certificato di registrazione, non è sufficiente a far concludere che la commissione di ricorso abbia commesso un errore.

(v. punto 36)

6.      È vero che un marchio tridimensionale può acquisire un carattere distintivo in seguito all’uso, anche qualora venga utilizzato unitamente a un marchio denominativo o a un marchio figurativo. Ciò avviene nel caso in cui il marchio sia costituito dalla forma del prodotto o della sua confezione e gli stessi siano sistematicamente rivestiti di un marchio denominativo con il quale sono commercializzati. Un siffatto carattere distintivo può essere acquisito, segnatamente, a seguito di un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato.

Tuttavia, l’identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto come proveniente da un’impresa determinata dev’essere effettuata grazie all’uso del marchio in quanto marchio. L’espressione «uso del marchio in quanto marchio» deve essere intesa come riferentesi esclusivamente ad un uso del marchio finalizzato all’identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto o del servizio come proveniente da una determinata impresa. Quindi, non tutti gli usi del marchio costituiscono necessariamente un uso in quanto marchio. Orbene, solo qualora il titolare del marchio controverso avesse suffragato in modo concreto l’affermazione che la forma della confezione dei prodotti in causa era memorizzata dai consumatori di riferimento in modo specifico in quanto indicazione della sua origine commerciale sarebbe possibile, eventualmente, riscontrare nelle prove presentate un primo indizio in tal senso, vale a dire che l’aspetto particolare della forma tridimensionale della confezione dei prodotti in causa costituente il marchio controverso permetteva di distinguerla da quelle di altri produttori.

(v. punti 55‑57)