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Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 – ENAC/Commissione e TEN-T EA

(Causa T-695/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Garofoli, avvocato, e G. Palmieri, agente)

Convenute: Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la nota della Commissione Europea del 23 ottobre 2013 ref. Ares (203) 3321778 avente ad oggetto: “studio per lo sviluppo dell’intermodalità dell’Aeroporto Orio al Serio” con la quale ha pronunciato l’inizio della procedura per il rimborso di parte del contributo concesso per la realizzazione di detto studio e l’invio di una “debit note” per l’ammontare di 158.517,54 euro;

La determinazione datata 18 marzo 2013 adottata dalla Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA), richiamata nella precedente nota del 23 ottobre 2013, ed avente ad oggetto la “Chiusura dell’azione 2009-IT-91407-S – Studio per lo sviluppo intermodale dell’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio – Decisione della Commissione C(2010) 4456”, nella parte in cui ha considerato non riconoscibili e, pertanto, non sovvenzionabili, i costi relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, già da tempo espletate, richiedendo la restituzione dell’importo di Euro 158.517,54.

Motivi e principali argomenti

Le decisioni oggetto della presente causa sono quelle impugnate nelle cause T-270/13 e T-692/13, SACBO/Commissione e TEN-T EA.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli fatti valere in queste cause.