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Ricorso proposto il 26 settembre 2009 - Applied Microengineering / Commissione

(Causa T-387/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Applied Microengineering Ltd (Didcot, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti P. Walravens e J. De Wachter)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2009 e ordinare il rimborso della somma di EUR 258 560,61, oltre ad interessi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2009, C(2009)5797, relativa al recupero di determinate somme, maggiorate degli interessi, dovute dalla ricorrente nell'ambito dei progetti IST-199-11823 FOND MST ("Formation of a New Design House for MST") e IST-2000-28229 ANAB ("Assessment of a New Anodic Border"), finanziati dal programma specifico per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nella società dell'informazione di facile uso (1998-2002).

La ricorrente deduce sette motivi a sostegno del proprio ricorso.

In primo luogo, essa afferma che la Commissione non ha osservato le forme sostanziali, in quanto non ha svolto un procedimento di verifica contabile completo e adeguato. La ricorrente sostiene che la Commissione non l'ha informata dell'avvio e della chiusura di detto procedimento, e non ha preso in considerazione le obiezioni da essa sollevate. La ricorrente inoltre addebita alla Commissione la violazione dei suoi diritti di difesa, del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che l'azione della Commissione risultava prescritta, almeno relativamente ai pagamenti effettuati oltre cinque anni prima dell'avvio ufficiale del procedimento di verifica contabile.

In terzo luogo, la ricorrente osserva che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione, in quanto ha applicato l'interpretazione errata effettuata dal revisore contabile delle regole relative ai costi ammissibili.

In quarto luogo, essa afferma che la Commissione ha violato diritti sociali fondamentali ed il diritto ad un'equa retribuzione, accettando tariffe orarie per i lavoratori inferiori al minimo salariale.

In quinto luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento sulla validità del metodo di lavoro dei costi salariali medi proposto dalla ricorrente, e sul fatto che gli "obiettivi di salario" sarebbero stati considerati una pratica accettabile per l'aggiudicatario.

In sesto luogo, essa rileva che la Commissione non ha osservato l'obbligo di motivazione, poiché ha fatto esclusivo affidamento sulla relazione di verifica contabile, senza tenere conto delle osservazioni della ricorrente o della sua richiesta di riapertura del procedimento di verifica contabile.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione ed il dovere di diligenza, inviando lettere all'indirizzo errato e non verificando gli argomenti proposti dalla ricorrente.

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