Language of document : ECLI:EU:F:2014:221

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

17 settembre 2014

Causa F‑21/10 DEP

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Articolo 92 del regolamento di procedura – Istituzione rappresentata da un avvocato – Onorari d’avvocato – Spese ripetibili – Domanda d’interessi di mora»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese ripetibili presentata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura a seguito dell’ordinanza Marcuccio/Commissione (F‑21/10, EU:F:2011:24).

Decisione:      L’importo totale delle spese che il sig. Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑21/10, Marcuccio/Commissione, è fissato in EUR 3 065. La somma di cui al punto 1) recherà interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza e fino al suo effettivo pagamento, versati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Onorari pagati da un’istituzione al proprio avvocato – Inclusione – Fattori da prendere in considerazione ai fini della liquidazione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1, e allegato I, art. 7, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Interessi moratori

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 81‑83 e 92)

1.      Come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale della funzione pubblica in virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I a detto Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata.

Circa la determinazione dell’importo a concorrenza del quale gli onorari di avvocato potrebbero essere recuperati, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.

Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale della funzione pubblica, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente.

Del pari, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione in questione non potrebbe essere valutato astraendo dal lavoro svolto dai servizi della stessa, eventualmente anche prima del coinvolgimento del Tribunale della funzione pubblica. Infatti, dato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor prima che queste siano sottoposte al Tribunale della funzione pubblica.

Per quanto riguarda il volume del lavoro connesso al procedimento precontenzioso, spetta al giudice dell’Unione procedere ad un’equa valutazione del lavoro indispensabile ai fini del procedimento principale determinando il numero di ore di lavoro dell’avvocato.

(v. punti 18‑20, 22 e 30)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: ordinanze Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P­‑­DEP, EU:T:2013:269, punto 20, e Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, punti 21, 22 e 24 nonché la giurisprudenza ivi citata

2.      In forza dell’articolo 92 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, rientrano nella competenza esclusiva di quest’ultimo la constatazione dell’obbligo di pagare gli interessi di mora su una condanna alle spese pronunciata dal Tribunale e la determinazione del tasso applicabile.

Risulta degli articoli da 81 a 83 di detto regolamento di procedura che un’ordinanza, in quanto tale, non è oggetto di una pronuncia. Essa deve far risultare la data della sua adozione e ha forza vincolante dal giorno della sua notifica. Ne consegue che si deve considerare la parte che richiede gli interessi moratori dalla data di pronuncia dell’emananda ordinanza come se chiedesse al Tribunale della funzione pubblica di corredare le spese ripetibili degli interessi di mora solamente a decorrere dalla notifica dell’ordinanza che fissa le spese. Quindi la parte ha diritto agli interessi moratori sull’ammontare delle spese ripetibili fissato dal giudice a decorrere dalla notifica dell’ordinanza di fissazione delle spese sino al pagamento effettivo delle dette spese.

(v. punti 34, 36 e 37)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: ordinanza Marcuccio/Commissione, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, punto 47

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, cit., EU:F:2014:41, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata