Language of document : ECLI:EU:C:2013:466

Causa C‑273/12

Directeur général des douanes et droits indirects
e

Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale
du renseignement et des enquêtes douanières

contro

Harry Winston SARL

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 206 — Nascita di un’obbligazione doganale — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Nozione di ‘perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore’ — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 71 — Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore — Esigibilità dell’imposta»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013

1.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Identificazione dei pertinenti elementi di diritto dell’Unione

(Art. 267 TFUE)

2.        Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione — Nozione di sottrazione — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Inclusione

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 202, 203, § 1, 204, § 1, a), e 206]

3.        Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Importazioni di beni — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Esigibilità dell’imposta fin dal momento dell’esigibilità dei dazi doganali

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 203; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 71, § 1, secondo comma)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punto 24)

2.        L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/12, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, che fa nascere un’obbligazione doganale all’importazione. L’articolo 206 di detto regolamento è applicabile solo al caso in cui un’obbligazione doganale possa sorgere in applicazione degli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.

Infatti, la nozione di sottrazione al controllo doganale, figurante all’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale. È quanto avviene nel caso in cui alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate.

(v. punti 29, 30, 36, dispositivo 1)

3.        L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il furto di merci sottoposte a regime di deposito doganale fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto.

Infatti, nei limiti in cui, in conformità con l’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, un’obbligazione doganale è sorta al momento della sottrazione alla sorveglianza doganale delle merci sottoposte a regime di deposito doganale, vale a dire al momento del furto delle stesse, l’imposta sul valore aggiunto è diventata esigibile nello stesso momento, in applicazione dell’articolo 71, paragrafo1, secondo comma, della direttiva 2006/112.

(v. punti 42, 45, dispositivo 2)