Language of document : ECLI:EU:T:2011:758

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

15 dicembre 2011 ?(1)

«Procedimento sommario – Irricevibilità manifesta del ricorso nella causa principale – Non luogo a provvedere»

Nella causa T‑513/11 R,

Consortium, con sede in Milano, rappresentata dall’avv. M. Militerni,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 12 gennaio 2011, C (2011) 155 def., che ordina il recupero di un importo di EUR 141 350 accordati alla ricorrente a titolo di finanziamento di un progetto denominato «Train in the trainer»,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2011, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad annullare la decisione della Commissione 12 gennaio 2011, C (2011) 155 def., che ordina il recupero di un importo di EUR 141 350 accordati alla ricorrente a titolo di finanziamento di un progetto denominato «Train in the trainer».

2        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il giorno stesso, la ricorrente ha formulato una domanda di sospensione della decisione impugnata.

3        Con ordinanza in data odierna, causa T‑513/11, Consortium/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile sul fondamento dell’art. 111 del regolamento di procedura.

4        Ne consegue che non vi è più luogo a provvedere sulla presente domanda di provvedimenti urgenti, tenuto conto della natura accessoria del procedimento sommario rispetto al procedimento principale.

5        Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa. Dato che, nella citata ordinanza Consortium/Commissione, il Tribunale ha statuito unicamente sulle spese relative al procedimento principale, spetta al giudice del procedimento sommario statuire sulle spese relative al procedimento sommario.

6        Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica della domanda di provvedimenti urgenti alla convenuta, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti urgenti.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 15 dicembre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


1? Lingua processuale: l’italiano.