Language of document : ECLI:EU:T:2013:291

Causa T‑514/11

(pubblicazione per estratto)

i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BETWIN – Marchio comunitario figurativo anteriore b’Twin – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 giugno 2013

Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, § 1, seconda frase, e 65, § 3)

Il potere di riforma riconosciuto al Tribunale in forza dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere ad una valutazione che la suddetta commissione di ricorso non ha ancora effettuato. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta ad adottare.

(v. punto 78)