Language of document : ECLI:EU:T:2014:989





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 novembre 2014 – Ryanair / Commissione

(causa T‑512/11)

«Aiuti di Stato – Settore aereo – Tassa irlandese sul trasporto aereo – Esenzione per passeggeri in transito o in trasferimento – Decisione che dichiara l’assenza di aiuto di Stato – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Gravi difficoltà – Diritti processuali delle parti interessate»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara la mancanza di aiuti di Stato – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Identificazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso diretto a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati – Motivi attinenti alla valutazione delle informazioni e degli elementi a disposizione della Commissione (Art. 108, § 2, TFUE e 263, comma. 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6, § 1) (v. punti 28, 29, 31, 32)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva (Art. 107, § 1, TFUE e 108, § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4 e 6, § 1) (v. punti 57-62)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Onere della prova – Circostanze che consentono di attestare l’esistenza di simili difficoltà (Art. 107, § 1, TFUE e 108, § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 4) (v. punto 63)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Misure di aiuti non notificate ma che sono state oggetto di denuncia da parte di terzi interessati – Obbligo per la Commissione di porre fine alla fase preliminare dell’esame entro un termine ragionevole – Portata – Violazione – Valutazione in concreto (Art. 108, § 3, TFUE) (v. punti 68-74)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Circostanze che consentono di attestare l’esistenza di simili difficoltà – Natura insufficiente della mera scadenza di un termine al di là della normale durata di un esame preliminare (Art. 107, § 1, TFUE e 108, § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 4) (v. punto 75)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione da parte delle autorità pubbliche di un trattamento fiscale vantaggioso a talune imprese – Inclusione – Vantaggi risultanti da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici – Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 78, 79)

7.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Provvedimento fiscale specifico – Carattere selettivo del provvedimento – Giustificazione riconducibile alla natura o alla struttura del sistema tributario – Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 80, 81)

8.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Insufficienza e incompletezza dell’esame – Indizi dell’esistenza di serie difficoltà (Art. 107, § 1, TFUE e 108, § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 4) (v. punti 88, 89, 94, 98, 102, 103, 105, 106)

9.                     Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Obbligo di diligenza – Esame completo – Esame diligente e imparziale delle denunce – Esame degli elementi non espressamente dedotti dal denunciante (Art. 108, § 3, TFUE) (v. punto 105)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2011) 4932 definitivo della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)].

Dispositivo

1)

La decisione C (2011) 4932 definitivo della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)], è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Ryanair Ltd.

3)

La Repubblica federale di Germania e l’Irlanda sopporteranno le proprie spese.