Language of document : ECLI:EU:T:2013:170

Causa T‑401/08

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 aprile 2013

1.      Intese – Lesione della concorrenza – Contratti di rappresentanza reciproca tra società nazionali di gestione dei diritti d’autore – Clausole di affiliazione esclusiva alle società gestione collettiva dei diritti d’autore in connessione con la nazionalità degli autori – Oggetto anticoncorrenziale – Ripartizione del mercato – Compartimentazione del mercato – Infrazioni di particolare gravità – Divieto

(Art. 81, § 1, CE)

2.      Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Intese – Lesione della concorrenza – Contratti di rappresentanza reciproca tra società nazionali di gestione dei diritti d’autore – Clausola di esclusiva per concedere licenze di sfruttamento di diritti d’autore su un determinato territorio – Oggetto anticoncorrenziale – Ripartizione del mercato – Compartimentazione del mercato – Divieto

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova dell’infrazione a carico della Commissione – Portata dell’onere della prova

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

5.      Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Decisione che constata un’infrazione ma non infligge alcuna ammenda – Applicazione

(Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, UE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1)

6.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove fondate unicamente sulla condotta delle imprese – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Oneri della Commissione allorché contesta la plausibilità delle spiegazioni fornite dalle imprese

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

7.      Intese – Divieto – Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale – Applicazione dell’articolo 81 CE

(Art. 81, § 1, CE)

8.      Intese – Pratica concordata – Parallelismo di comportamento – Presunzione d’esistenza di una concertazione – Limiti – Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d’autore, di permettere ad un utilizzatore con sede in un altro Stato membro l’accesso diretto al loro repertorio – Lesione della concorrenza

(Art. 81, § 1, CE)

9.      Ricorso di annullamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti della cognizione

(Art. 230CE)

1.      Una clausola di affiliazione, contenuta in un contratto‑tipo di accordo di rappresentanza reciproca tra società di gestione collettiva dei diritti d’autore (SGC), volta a consentire alle SGC di ripartirsi gli autori in base alla loro nazionalità o, quantomeno, a rendere più difficile la possibilità per un autore di affiliarsi ad una SGC diversa da quella stabilita nel paese di cui sia cittadino, ha un oggetto anticoncorrenziale.

Infatti, con tale clausola le SGC realizzano una suddivisione ed una compartimentazione del mercato interno. Orbene, le intese di tal tipo figurano tra i tipi di intese espressamente dichiarate incompatibili con il mercato interno dall’articolo 81, paragrafo 1, lettera c), CE e devono essere qualificate quali manifeste restrizioni della concorrenza. Infrazioni di tal genere, in quanto obbligano le parti a rispettare mercati distinti, spesso delimitati dalle frontiere nazionali, provocano l’isolamento di questi mercati, ostacolando così l’obiettivo principale dei Trattati di integrazione del mercato interno.

(v. punto 61)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 62‑65)

3.      L’articolo 81, paragrafo 1, CE non osta, in linea generale, alla conclusione di qualsiasi contratto contenente una clausola che preveda una forma di esclusiva.

Tuttavia, una clausola di esclusiva, contenuta in un contratto‑tipo di accordo di rappresentanza reciproca tra società di gestione collettiva dei diritti d’autore (SGC), che tende a concedere ad una sola SGC, su un territorio determinato, il diritto esclusivo di concedere licenze relative ad un repertorio determinato, creando in tal modo un monopolio a favore di ogni singola SGC, per la concessione di licenze relative allo sfruttamento di opere musicali sul territorio in cui essa sia stabilita, presenta un oggetto anticoncorrenziale.

Tale clausola esclude peraltro parimenti la concessione di licenze dirette, ossia licenze aventi ad oggetto soltanto il proprio repertorio, da parte di una SGC, per esecuzioni che si svolgano sul territorio nazionale di un’altra SGC. Una tale esclusione va considerata anticoncorrenziale.

(v. punti 72, 73)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 87, 137)

5.      In materia di concorrenza, il fatto che il giudice dell’Unione nutra un dubbio deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui viene accertata l’infrazione. Pertanto, il giudice non può concludere che la Commissione ha dimostrato, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nell’ambito di un ricorso volto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda.

Infatti, è necessario tener conto della presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, la quale fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, costituiscono principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce della natura delle infrazioni di cui trattasi nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che possono discenderne, la presunzione di innocenza si applica, in particolare, alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nell’irrogazione di ammende o penalità di mora.

Tale giurisprudenza, sviluppata nell’ambito di controversie in cui la Commissione aveva inflitto ammende, è parimenti applicabile nel caso in cui la decisione che accerta l’infrazione non è poi accompagnata dall’irrogazione di un’ammenda. Inoltre, si deve tener conto del pregiudizio non trascurabile alla reputazione derivante, per una persona fisica o giuridica, dal fatto che sia accertata la sua implicazione in un’infrazione alle norme in materia di concorrenza. Peraltro, l’accertamento dell’esistenza di una pratica concordata e l’ingiunzione di porvi termine espongono l’impresa in questione a pesanti conseguenze, quali la possibilità dell’irrogazione di una penalità di mora ex articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1/2003.

(v. punti 88‑92)

6.      In materia di concorrenza, per dimostrare l’esistenza di un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE, la Commissione è tenuta a raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti. Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che la serie di indizi invocati dall’istituzione, complessivamente considerati, risponda a tale requisito.

Infatti, essendo notori tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche ed accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche se la Commissione scopre documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi ultimi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Tuttavia, quando il contesto in cui si svolgono riunioni tra le imprese accusate di aver violato il diritto della concorrenza evidenzia come queste riunioni fossero necessarie per esaminare collegialmente questioni non attinenti a violazioni del diritto medesimo, la Commissione non può presumere che tali riunioni avessero ad oggetto concertazioni relative a pratiche anticoncorrenziali. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.

Quando la prova della concertazione tra le imprese non risulti dalla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti sul mercato, ma da documenti dai quali emerge che le pratiche sono il frutto di una concertazione, incombe alle imprese interessate non solo presentare una pretesa spiegazione alternativa dei fatti accertati dalla Commissione, bensì anche confutare l’esistenza di tali fatti accertati in base ai documenti prodotti dalla Commissione.

Per contro, quando il ragionamento della Commissione è fondato sulla supposizione che i fatti dimostrati nella sua decisione non possano essere spiegati altrimenti se non in funzione di una concertazione tra le imprese, alle imprese interessate basta dimostrare circostanze che pongano sotto una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consentano, così, di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta dalla Commissione.

A tal riguardo, la Commissione, quando richiama taluni esempi per privare di plausibilità la tesi dell’impresa interessata, ha l’onere di provare i motivi per i quali tali esempi sono pertinenti. Inoltre, la Commissione non può contestare all’impresa interessata di non aver fornito ulteriori precisazioni, considerato che è sulla Commissione che grava l’onere di fornire la prova dell’infrazione. Conseguentemente, se la Commissione, nel corso della fase amministrativa, ritiene che l’impresa interessata non abbia sufficientemente suffragato la spiegazione fornita, deve proseguire l’istruttoria della pratica ovvero dichiarare che l’interessato non è stato in grado di fornire i dati necessari per verificare se sussistano spiegazioni plausibili al comportamento parallelo delle imprese interessate.

Prima di valutare l’esistenza di spiegazioni per il parallelismo di comportamento, diverse dalla concertazione, occorre esaminare la questione se la Commissione abbia dimostrato l’esistenza di un’infrazione sulla base di prove che vadano al di là del semplice accertamento di un comportamento parallelo. Infatti, l’esame di tale questione precede quello della fondatezza delle spiegazioni diverse dalla concertazione, dal momento che, se il Tribunale pervenisse alla conclusione che tali prove sono state fornite, dette spiegazioni, ancorché plausibili, non inficerebbero l’accertamento dell’infrazione stessa.

(v. punti 93‑97, 106, 160)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 122)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 136)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 183)