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Ricorso proposto il 19 novembre 2007 - Aer Lingus Group/Commissione

(Causa T-411/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aer Lingus Group plc (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Burnside, solicitor, avv. B. van de Walle de Ghelcke, avv. T. Snels)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata 11 ottobre 2007, adottata dalla Commissione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 ottobre 2007, C (2007) 4600, con cui la Commissione ha rigettato la domanda della ricorrente, di avviare il procedimento di cui all'art. 8, n. 4, e di adottare misure provvisorie ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139 (in prosieguo: il "regolamento comunitario sulle concentrazioni"), a seguito della decisione della Commissione 27 giugno 2007, C (2007) 3104 (in prosieguo: la "decisione di divieto"), che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.4439 - Ryanair - Aer Lingus).

La ricorrente sostiene che la Commissione ha nel contempo interpretato ed applicato erroneamente l'art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, in quanto ha dichiarato di non avere il potere di imporre alla Ryanair, in seguito alla decisione di divieto, di cedere la propria partecipazione di minoranza nella Aer Lingus, né di adottare altre misure al fine di ripristinare lo statu quo ante, né di adottare, nel frattempo, misure provvisorie.

La ricorrente afferma in particolare che, poiché la Commissione ha espressamente considerato tale partecipazione di minoranza e la relativa offerta pubblica della Ryanair per la Aer Lingus come parti integranti di una medesima ed unica concentrazione, ne consegue che la concentrazione vietata è stata parzialmente attuata. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, autorizza la Commissione, nel caso di specie, a prendere provvedimenti al fine di affrontare il problema degli effetti negativi sulla concorrenza originati da tale partecipazione di minoranza, che lega due società considerate immediate concorrenti nel settore del trasporto aereo da e verso l'Irlanda.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha agito in violazione dell'art. 21, n. 3, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, poiché non ha dichiarato la propria competenza esclusiva ammettendo invece la possibilità di intervento da parte degli Stati membri.

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