Language of document : ECLI:EU:T:2009:153

Causa T‑410/07

Jurado Hermanos, SL

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio comunitario denominativo JURADO — Mancanza di domanda di rinnovo da parte del titolare del marchio — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Richiesta di restitutio in integrum presentata dal licenziatario esclusivo»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Restitutio in integrum

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 47, nn. 1 e 2, e 78, n. 1)

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Decisioni dell’Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

1.      A termini dell’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la restitutio in integrum dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) presuppone, innanzitutto, che il richiedente sia parte del procedimento considerato, in secondo luogo, che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, questi non sia stato in grado di osservare un termine nei confronti dell’Ufficio e, in terzo luogo, che tale impedimento abbia avuto come conseguenza diretta, a norma del regolamento n. 40/94, la perdita di un diritto.

Quanto alla prima condizione, ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento n. 40/94, il rinnovo può essere chiesto dal titolare del marchio o da qualsiasi persona dallo stesso esplicitamente autorizzata. Ne consegue che solo il titolare del marchio o soggetti esplicitamente autorizzati dallo stesso potrebbero essere considerati parti del procedimento di rinnovo.

In particolare, dall’obbligo che incombe all’Ufficio, in forza dell’art. 47, n. 2, prima frase, del regolamento n. 40/94, di informare i titolari di un diritto registrato sul marchio interessato della scadenza della registrazione non deriva che i suddetti titolari siano parti della procedura di rinnovo. Infatti, la suddetta disposizione prevede soltanto un obbligo di informazione da parte dell’Ufficio che è meramente accessorio al procedimento, e non è invece intesa a conferire diritti né al titolare del marchio né ad altri soggetti.

(v. punti 15-17)

2.      Ai sensi dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, le decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) possono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Detta disposizione sancisce, nell’ambito del diritto dei marchi comunitari, il principio generale della tutela dei diritti della difesa. In forza di tale principio generale del diritto comunitario, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità, le quali ledano in maniera sensibile i loro interessi, devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le proprie posizioni. Il diritto di essere sentiti vale per quanto riguarda tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non per la posizione finale che l’amministrazione intende adottare.

Inoltre, i diritti della difesa sono violati a causa di un’irregolarità procedurale solo ove questa abbia inciso concretamente sulla possibilità per le imprese coinvolte di difendersi. Pertanto, il mancato rispetto delle regole in vigore aventi lo scopo di tutelare i diritti della difesa può viziare il procedimento amministrativo soltanto se risulta che esso avrebbe potuto giungere ad un risultato diverso in sua assenza.

(v. punti 31-32)