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Ricorso proposto l'8 febbraio 2012 - Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-52/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaioannou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare o modificare la decisione della Commissione del 7 dicembre 2011 relativa agli aiuti compensativi versati dall'Organismos ellinkon georgikon asfaliseon (Organismo greco di assicurazioni agricole; in prosieguo: l'"ELGA") negli anni 2008 e 2009, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Repubblica ellenica chiede l'annullamento della decisione della Commissione del 7 dicembre 2011 relativa all'aiuto di Stato C 3/2010 e agli aiuti compensativi versati dall'ELGA negli anni 2008 e 2009, notificata con il numero C(2011)7260 def.

Con il primo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la Commissione europea ha interpretato e applicato erroneamente le disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108 TFUE in combinato disposto con quelle della legge n. 1790/1988 2 che disciplinano l'ELGA e ha valutato erroneamente i fatti, poiché tutti i pagamenti dell'anno 2009 (EUR 415.019.452) costituivano compensazioni legittime per i danni causati alla produzione agricola e al bestiame dalle avverse condizioni climatiche che si sono verificate nel 2007 e nel 2008 e che l'ELGA, in qualità di organismo speciale di previdenza sociale, era tenuto a risarcire nell'ambito del regime di copertura assicurativa obbligatoria della produzione agricola.

Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che sussiste un errore in quanto alla valutazione dei fatti e una violazione delle forme sostanziali della procedura, dal momento che la Commissione europea per erronea valutazione dei fatti e con motivazioni carenti e/o inesistenti è giunta alla conclusione che i pagamenti dell'anno 2009 costituiscono aiuti di Stato illegali, dato che non sono giustificati dalla natura e dall'economia del sistema di assicurazione obbligatoria dell'ELGA, hanno costituito un vantaggio economico per i beneficiari dei pagamenti e hanno minacciato di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.

Con il terzo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che sussiste un'erronea interpretazione e applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e una violazione delle forme sostanziali della procedura, dal momento che la Commissione, illegittimamente e comunque con motivazione carente, ha incluso negli importi che devono essere recuperati in quanto aiuti di Stato illegali anche la somma di EUR 186.011.000,60 che rappresentava contributi speciali obbligatori versati dagli stessi agricoltori nel 2008 e nel 2009 nel quadro del regime di assicurazione obbligatoria dell'ELGA e che non costituivano aiuti di Stato illegali ma risorse private; di conseguenza tale importo avrebbe dovuto essere sottratto dall'importo finale del recupero.

Con il quarto motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la Commissione europea ha interpretato e applicato erroneamente le disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e ha esercitato in modo scorretto la facoltà discrezionale di cui dispone nell'ambito degli aiuti di Stato, dal momento che i pagamenti del 2009 avrebbero dovuto considerarsi compatibili con il mercato comune a motivo della nota gravità del turbamento economico di tutti i settori dell'economia greca e l'entrata in vigore di una disposizione del diritto primario dell'UE non può dipendere dall'entrata in vigore di una comunicazione della Commissione europea, come il quadro di riferimento temporaneo comunitario.

Con il quinto motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che, ad ogni modo, con la decisione impugnata la Commissione europea ha violato gli articoli 39, 107, paragrafo 3, lettera b), e 296 TFUE e i principi generali di parità di trattamento, di proporzionalità, del legittimo affidamento, della libertà economica e delle regole di concorrenza, a motivo dell'eccezione ingiustificata e immotivata e della mancata applicazione del quadro di riferimento temporaneo comunitario vigente dal 17/12/2008 per le imprese che si occupano di produzione primaria di prodotti agricoli, come era in vigore per tutte le altre imprese in tutti gli altri settori dell'economia comunitaria.

Con il sesto motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che con la decisione impugnata la Commissione europea ha valutato e calcolato erroneamente gli importi da recuperare, dal momento che non ha sottratto gli aiuti de minimis, previsti dai regolamenti nn. 1860/2004e 1535/2007 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Con il settimo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la Commissione europea per erronea interpretazione e applicazione degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, incorrendo in errore nella valutazione discrezionale e presentando nel contempo motivazioni carenti e contraddittorie, ha ritenuto che gli indennizzi versati nel 2008 per danni alla produzione agricola causati dagli orsi e pari al 100% del volume degli aiuti sono compatibili con il mercato interno solo in percentuale pari all'80%.

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1 - ) Legge n. 1790/1988 recante "organizzazione e funzionamento dell'Organismo greco di assicurazioni agricole e altre disposizioni", (FEK A' 134/20.06.1988)

2 - ) Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca

3 - ) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli