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Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2012 - CF Sharp Shipping Agencies / Consiglio

(Causa T-53/12)

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: S. Drury, solicitor, K. Adamantopoulos e J. Cornelis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte riguardante la ricorrente

Dispositivo

Il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010, sono annullati nella parte riguardante l'inserimento della CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd nell'elenco dell'allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, è annullato nella parte riguardante l'inserimento della CF Sharp Shipping Agencies nell'elenco dell'allegato IX.

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda della CF Sharp Shipping Agencies diretta a che il regolamento n. 961/2010 e il regolamento di esecuzione n. 1245/2011 siano annullati con effetti immediati.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

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1 - GU C 89 del 24.3.2012.