Language of document : ECLI:EU:T:2012:578

Causa T‑53/12

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione»

Massima — Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2012

1.      Procedimento giurisdizionale — Regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato — Elemento nuovo — Adeguamento delle conclusioni e dei motivi iniziali — Termine — Applicabilità del termine previsto per proporre un ricorso di annullamento — Eccezione — Presupposti

(Art. 263, sesto comma, TFUE)

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamento concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Requisiti minimi

(Art. 296, secondo comma, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3)

3.      Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Annullamento di un regolamento concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran — Efficacia dell’annullamento del regolamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o del rigetto di quest’ultima

(Artt. 280 TFUE e 288 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, primo comma, e 60, secondo comma; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, allegato VIII, e n. 267/2012, art. 51, secondo comma, e allegato IX)

1.      Quando un regolamento riguardante direttamente e individualmente un privato viene sostituito nel corso del giudizio da un atto avente lo stesso oggetto, questo va considerato come un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi di ricorso.

Un simile adeguamento può essere operato entro il termine di due mesi di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE. Infatti, tale termine è applicabile tanto nel caso in cui il ricorso di annullamento di un atto venga proposto mediante ricorso, quanto in quello in cui l’annullamento venga chiesto, nell’ambito di un giudizio pendente, mediante adeguamento della domanda di annullamento di un atto anteriore abrogato e sostituito dall’atto in questione.

Tuttavia, in deroga a tale principio, detto termine non è applicabile nell’ambito di una causa pendente qualora, da un lato, l’atto in questione e l’atto da questo abrogato e sostituito abbiano, nei confronti dell’interessato, lo stesso oggetto, siano essenzialmente basati sugli stessi motivi e abbiano contenuti sostanzialmente identici, distinguendosi, quindi, solo per i loro rispettivi ambiti di applicazione ratione temporis, e quando, dall’altro, l’adeguamento delle conclusioni non si fondi su alcun motivo, fatto o elemento probatorio nuovo diverso dall’adozione stessa dell’atto in questione che ha abrogato e sostituito l’atto precedente. In una fattispecie di tale genere, considerato che l’oggetto e il contesto della controversia, come definiti dal ricorso iniziale, non subiscono alcuna modifica se non quella riguardante la sua dimensione temporale, la certezza del diritto non è in alcun modo compromessa dal fatto che l’adeguamento delle conclusioni avvenga successivamente alla scadenza del termine di due mesi in questione.

(v. punti 25, 26, 28, 29)

2.      L’obbligo di motivazione di un atto che arreca pregiudizio costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, al quale si può derogare solo in base a ragioni imperative. Pertanto la motivazione in linea di principio deve essere comunicata all’interessato contestualmente all’atto che gli arreca pregiudizio, in quanto la sua mancanza non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione.

Nel caso di un atto quale il regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, il Consiglio, a meno che considerazioni imperative attinenti alla sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o alla conduzione delle loro relazioni internazionali ostino alla comunicazione di taluni elementi, è tenuto a portare a conoscenza di un soggetto interessato da misure restrittive le ragioni specifiche e concrete per le quali ritenga che dette misure debbano essere adottate. Esso deve dunque menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica delle misure di cui trattasi e le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarla.

(v. punti 35, 36)

3.      Ai sensi dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in deroga all’articolo 280 TFUE, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento producono effetti soltanto a decorrere dalla scadenza del termine d’impugnazione previsto dall’articolo 56, primo comma, dello Statuto medesimo, oppure, qualora sia stata proposta impugnazione entro detto termine, a decorrere dal rigetto di quest’ultima.

Orbene, il regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, ivi compreso il suo allegato IX, ha natura di regolamento, considerato che il suo articolo 51, secondo comma, prevede che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, il che corrisponde agli effetti di un regolamento quali previsti all’articolo 288 TFUE. Ne consegue che detto regolamento non può essere annullato con effetto immediato.

(v. punti 48-50)