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Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 – Scooters India / UAMI - Brandconcern (LAMBRETTA)

(Causa T-51/12) 1

(«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA – Uso effettivo del marchio – Decadenza parziale – Articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Scooters India Ltd (Lucknow, India) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Casucci, N. Ferretti e C. Galli, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1° dicembre 2011 (procedimento R 2312/2010-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd.

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 1° dicembre 2011 (procedimento R 2312/2010-1) è annullata.

L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Scooters India Ltd, incluse quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La Brandconcern BV sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 109 del 14.4.2012.