Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 – Scooters India / UAMI - Brandconcern (LAMBRETTA)
(Causa T-51/12) 1
(«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA – Uso effettivo del marchio – Decadenza parziale – Articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Scooters India Ltd (Lucknow, India) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Casucci, N. Ferretti e C. Galli, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1° dicembre 2011 (procedimento R 2312/2010-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd.
Dispositivo
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 1° dicembre 2011 (procedimento R 2312/2010-1) è annullata.
L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Scooters India Ltd, incluse quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
La Brandconcern BV sopporterà le proprie spese.
________________________1 GU C 109 del 14.4.2012.