Language of document : ECLI:EU:C:2010:324





Ordinanza della Corte (Grande Sezione) 9 giugno 2010 – Commissione / Schneider Electric

(causa C‑440/07 P)

«Impugnazione – Annullamento parziale della sentenza impugnata – Causa matura per la decisione – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Valutazione del danno»

1.                     Responsabilità extracontrattuale – Danno – Valutazione – Criteri – Risarcimento di varie spese sostenute da un’impresa a seguito dell’annullamento di una decisione che ha dichiarato un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e di una decisione che ha disposto la separazione di enti che erano stati fusi (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 41-50)

2.                     Procedura – Spese – Norme da applicarsi (v. punti 51-53)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione, con cui il Tribunale ha condannato la Comunità europea a risarcire, da un lato, le spese sostenute dalla Schneider Electric per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione intervenuta dopo la pronuncia delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T-310/01, Schneider Electric/Commissione, e causa T-77/02, Schneider Electric/Commissione e, dall’altro, i due terzi del danno subito dalla Schneider Electric corrispondente all’importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che la Schneider Electric ha dovuto concedere al cessionario come corrispettivo del rinvio, fino al 10 dicembre 2002, della scadenza della realizzazione effettiva della vendita della Legrand – Condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità – Nozioni di illecito, di danno e di causalità diretta tra l’illecito commesso e il danno subito – Violazione «sufficientemente qualificata» del diritto comunitario inficiante un procedimento di controllo della compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune.

Dispositivo

1)

L’importo del danno risarcibile contemplato al punto 3 del disposivo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, Commissione/Schneider Electric (non ancora pubblicata nella Raccolta), è fissato a EUR 50 000.

2)

La domanda della Schneider Electric SA relativa alle spese è respinta.