Language of document : ECLI:EU:C:2009:48

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 3 febbraio 2009 1(1)

Causa C‑440/07 P

Commissione delle Comunità europee

contro

Schneider Electric

«Impugnazione – Concentrazione tra imprese – Mercato di distribuzione dell’elettricità – Danno causato dal comportamento della Commissione nell’ambito della valutazione di una concentrazione tra imprese – Presupposti per l’insorgenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità»






Indice


I – Introduzione

II – Fatti all’origine del procedimento di primo grado

A – La fase amministrativa

B – La fase contenziosa

III – Contesto normativo

A – La normativa comunitaria sul controllo delle concentrazioni

B – Sentenze precedenti che rilevano nella presente causa

IV – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata

A – Il procedimento nella causa T‑351/03

B – Contenuto essenziale della sentenza impugnata (causa T‑351/03)

1. Sulla violazione sufficientemente qualificata

2. Sul nesso di causalità

3. Delimitazione dei danni arrecati

a) Esborsi per onorari, spese amministrative e spese giudiziarie sostenuti dalla Schneider

b) La riduzione del prezzo di cessione della Legrand accordata alla Wendel-KKR per permettere un rinvio della data di esecuzione della cessione 

c) Valutazione, imputazione e interessi

V – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti

VI – Analisi del ricorso

A – Impostazione

B – Sui motivi attinenti alla violazione sufficientemente qualificata

1. Definizione delle posizioni

2. Primo motivo: errata interpretazione della sentenza impugnata

3. Sul secondo motivo

C – Sul motivo attinente al danno cagionato alla Schneider

D – Sui motivi attinenti al nesso di causalità

1. Insussistenza del nesso di causalità

a) Sullo snaturamento dei fatti e delle prove (prima parte del terzo motivo d’impugnazione)

b) Sulla mancanza di un nesso causale tra l’invalidità della decisione di incompatibilità e la riduzione del prezzo di cessione della Legrand concessa alla Wendel KKR (seconda parte del terzo motivo d’impugnazione)

i) Definizione delle posizioni

ii) Valutazione

2. Sull’interruzione del nesso di causalità (terzo e quinto motivo di impugnazione)

a) Sunto degli argomenti delle parti

b) Sulla ricevibilità di alcuni argomenti

c) Nel merito

3. Sul motivo basato su una motivazione contraddittoria

E – Sul settimo motivo

VII – La pronuncia della Corte di giustizia sul merito della causa

VIII – Sulle spese relative ai due gradi di giudizio

IX – Conclusione


I –    Introduzione

1.        Con il presente ricorso la Commissione europea impugna la sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007 (2), che aveva parzialmente accolto un ricorso diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità per avere impedito un’operazione di concentrazione, intervento che è stato successivamente annullato dal Tribunale.

2.        Ciò che appare rilevante nella presente causa, ancor più dell’ingente importo reclamato – circa EUR 1 700 milioni –, è l’eventuale influenza della pronuncia di questa Corte sulla politica economica dell’organo comunitario preposto a vigilare sulla concorrenza in Europa.

3.        Poiché si discute di una violazione dei diritti della difesa delle imprese nell’ambito di un procedimento amministrativo e del danno provocato da siffatta violazione di un diritto fondamentale, si deve osservare la massima cautela e circospezione, in considerazione delle gravi ripercussioni che l’emananda decisione può avere tanto per le imprese quanto per le istituzioni comunitarie e probabilmente per quelle nazionali.

II – Fatti all’origine del procedimento di primo grado

4.        I fatti complessi che hanno dato origine alla controversia da dirimere nel presente procedimento d’impugnazione sono riportati nella sentenza impugnata (3) e sono riassunti nei paragrafi che seguono.

A –    La fase amministrativa

5.        Le due società francesi Schneider Electric SA (in prosieguo: la «Schneider») e Legrand SA (in prosieguo: la «Legrand») informavano la Commissione di un progetto di acquisizione del controllo della seconda impresa da parte della prima mediante un’offerta pubblica di scambio (in prosieguo: l’«OPSC»), ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) nº 4064/89 (in prosieguo: il «regolamento») (4). La Schneider produce e vende apparecchiature e sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del controllo industriale e dell’automazione, mentre la Legrand si occupa di impianti elettrici a bassa tensione.

6.        A causa delle serie perplessità che tale progetto suscitava quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, il 30 marzo 2001 la Commissione apriva la fase II di controllo, a norma dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento, richiedendo informazioni alla Schneider e alla Legrand.

7.        Il 3 agosto 2001 la Commissione inviava alla Schneider una comunicazione degli addebiti in cui si indicava che il comportamento di quest’ultima avrebbe creato una posizione dominante su un certo numero di mercati settoriali nazionali.

8.        Nella loro risposta del 16 agosto 2001 a tali addebiti, le suddette società contestavano la definizione dei mercati adottata dalla Commissione, nonché la sua analisi dell’impatto dell’operazione su tali mercati. Il 29 agosto 2001 aveva luogo una riunione comune delle imprese notificanti e dei servizi della Commissione, in cui la Schneider si impegnava ad adottare varie misure correttive.

9.        Il 10 ottobre 2001 la Commissione adottava, ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento, la decisione 2004/275/CE (in prosieguo: la «decisione di incompatibilità») (5), dichiarando l’operazione proposta incompatibile con il mercato comune. Nei punti 782 e 783 di tale decisione si indica che la fusione avrebbe creato una posizione dominante e avrebbe ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva su alcuni mercati nazionali, rafforzando, oltretutto, una posizione dominante in vari mercati settoriali francesi (6). La Commissione riteneva altresì che le misure correttive proposte dalla Schneider non avrebbero permesso di risolvere i problemi concorrenziali identificati nella decisione di incompatibilità.

10.      Poiché la Schneider, per effetto del suo possesso del 98,1% del capitale della Legrand, aveva realizzato una concentrazione successivamente dichiarata incompatibile con il mercato comune, la Commissione adottava, il 24 ottobre 2001, una seconda comunicazione degli addebiti per separare le due società, in cui ordinava alla Schneider, in forza dell’art. 8, n. 4, del regolamento, di cedere le sue attività nella Legrand fino al di sotto di una partecipazione significativa, al fine di ripristinare una concorrenza effettiva con un grado di certezza sufficiente e in un termine sufficientemente breve.

11.      La Commissione esprimeva la volontà di affidare immediatamente ad un mandatario esperto ed indipendente la gestione della partecipazione della Schneider nella Legrand e, conformemente all’art. 7, n. 4, del regolamento, autorizzava la Schneider, il 4 dicembre 2001, ad esercitare diritti di voto inerenti al capitale da essa investito nella Legrand tramite un mandatario nominato da tale società alle condizioni previste in un contratto approvato dalla Commissione.

12.      Il 30 gennaio 2002 la Commissione adottava, ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento, una decisione (in prosieguo: la «decisione di separazione») (7), in cui ordinava alla Schneider di separarsi dalla Legrand entro un termine di nove mesi, che scadeva il 5 novembre 2002.

13.      Quest’ultima decisione vietava alla Schneider di procedere ad una separazione distinta di determinate attività della Legrand, sottoponeva alla preliminare approvazione della Commissione gli eventuali acquirenti della Legrand e vietava ogni ulteriore rivendita alla Schneider di alcune attività della Legrand.

B –    La fase contenziosa

14.      Prima che venisse adottata quest’ultima decisione, il 13 dicembre 2001, la Schneider proponeva un ricorso di annullamento contro la decisione di incompatibilità dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (causa T‑310/01).

15.      Con atti depositati il 18 marzo 2002, la detta società francese chiedeva altresì l’annullamento della decisione di separazione (causa T‑77/02) e la sospensione della sua esecuzione (causa T‑77/02 R).

16.      A seguito dell’udienza in sede cautelare del 23 aprile 2002 nella causa T‑77/02, la Commissione prorogava fino al 5 febbraio 2003 il termine impartito alla Schneider per separarsi dalla Legrand, salva la realizzazione delle tappe del processo di separazione nel corso del periodo concesso, il che determinava il ritiro della domanda di sospensione da parte della Schneider.

17.      La Schneider preparava la cessione della Legrand, da realizzarsi in caso di rigetto dei suoi due ricorsi di annullamento e, in data 26 luglio 2002, concludeva un contratto di cessione con il consorzio Wendel‑KKR, che doveva avere esecuzione, al più tardi, entro il 10 dicembre 2002. Tale accordo conteneva una clausola che consentiva alla Schneider, in caso di annullamento della decisione di incompatibilità, di risolvere il contratto entro il 5 dicembre 2002, in cambio della corresponsione di un’indennità di risoluzione (pari ad EUR 180 milioni).

18.      Con la sentenza Schneider I (8), come ho accennato in precedenza, il Tribunale di primo grado annullava la decisione di incompatibilità, a motivo della presenza di errori di analisi e di valutazione circa l’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali esterni alla Francia, nonché della violazione dei diritti della difesa. Analogamente, la sentenza Schneider II (9), resa in pari data, annullava la decisione di separazione, considerando che questa costituiva una misura di applicazione della decisione di incompatibilità. Tali sentenze passavano in giudicato, non essendo state impugnate dalla Commissione. Per non complicare ulteriormente l’esposizione dei fatti, approfondisco il contenuto di entrambe le sentenze nella III sezione di queste conclusioni, dedicata all’ambito giuridico della presente causa (10).

19.      La Commissione pubblicava un avviso, fissando la riapertura dei termini della procedura di esame dell’operazione (11) al 23 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 10, n. 5, del regolamento. Aggiungeva che, a seguito di un’analisi preliminare nella fase I e senza pregiudizio per una decisione finale, l’operazione condotta dalla Schneider poteva rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.

20.      Con una nuova comunicazione degli addebiti del 13 novembre 2002 la Commissione informava la Schneider che il suo comportamento era idoneo a pregiudicare la concorrenza sui mercati settoriali francesi, a causa di alcune sovrapposizioni delle quote di mercato della Schneider e della Legrand, della scomparsa della tradizionale rivalità, dell’importanza dei marchi detenuti dall’entità Schneider‑Legrand, del suo potere sui rivenditori all’ingrosso e dell’impossibilità per qualsiasi concorrente di sostituirsi alla pressione concorrenziale che la Legrand esercitava prima della fusione.

21.      Il 14 novembre 2002 la Schneider presentava alla Commissione misure correttive per eliminare la sovrapposizione di talune attività tra le società in procinto di fondersi sui mercati settoriali francesi interessati. Sulla base di tali proposte aveva inizio uno scambio epistolare di opinioni, in cui la Commissione respingeva le misure correttive, proposte dalla Schneider per mitigare gli effetti negativi sulla concorrenza in Francia, considerandole insufficienti, mentre la Schneider criticava la Commissione per i dubbi circa la praticabilità e l’idoneità delle misure proposte per garantire il mantenimento di una situazione concorrenziale in tale paese.

22.      Con lettera del 2 dicembre 2002 la Schneider indicava che, allo stato assai avanzato cui era giunta la procedura, il comportamento della Commissione rendeva inutili ulteriori discussioni, e che, di conseguenza, per porre fine all’incertezza durata oltre un anno, annunciava alla Commissione la propria intenzione di vendere la Legrand alla Wendel‑KKR. Tale società confermava questa decisione il giorno seguente a mezzo di fax, precisando che, conformemente alle disposizioni del citato contratto di cessione, la vendita della Legrand alla Wendel/KKR avrebbe avuto luogo il 10 dicembre 2002, ciò che la Schneider notificava alla Commissione il giorno 11 di tale mese.

23.      Benché, in un primo momento, il 4 dicembre 2002 la Commissione avesse avviato la fase II del controllo dell’operazione, dichiarando che le soluzioni proposte dalla Schneider non eliminavano i dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune, il successivo 13 dicembre la stessa istituzione informava la Schneider della chiusura, per mancanza d’oggetto, della procedura d’esame, in quanto la detta società non controllava più la Legrand.

24.      Da ciò è derivato l’esito negativo del ricorso di annullamento proposto dalla Schneider contro la decisione di apertura della fase II e contro la decisione di archiviazione del 13 dicembre 2002 (causa T‑48/03) (12), sorte che è toccata altresì all’impugnazione di tale ordinanza, respinta con ordinanza della Corte di giustizia (13).

25.      Al punto 48 di tale decisione, la Corte di giustizia ha ritenuto che la Commissione, optando per una ripresa nella fase I del procedimento di controllo dell’operazione, avesse inteso trarre le conseguenze dalla sentenza Schneider I, prendendo quindi tutte le precauzioni necessarie per garantire l’assenza di un’eventuale violazione dei diritti della difesa della Schneider.

III – Contesto normativo

A –    La normativa comunitaria sul controllo delle concentrazioni

26.      Secondo la versione del regolamento applicabile alla presente controversia, l’art. 2, n. 3, prevede che debbano essere dichiarate incompatibili con il mercato comune le operazioni di concentrazione notificate che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva, creando o rafforzando una posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso.

27.      Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, si ha un’operazione di concentrazione quando una società acquisisce direttamente o indirettamente il controllo di un’altra impresa tramite l’acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio.

28.      L’art. 6, n. 1, lett. b), di tale testo normativo precisa che la Commissione reputa compatibili con il mercato comune le operazioni di concentrazione notificate in forza del regolamento e che, pur rientrando in quest’ultimo, non suscitano gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune.

29.      In caso contrario, la Commissione avvia la citata procedura di controllo (cosiddetta decisione «di apertura della fase II»), ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c).

30.      L’art. 10, n. 1, esige che le dette decisioni siano adottate entro il termine di un mese a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica dell’operazione di concentrazione o della ricezione delle informazioni complete.

31.      L’art. 8 autorizza la Commissione, rispettivamente ai nn. 2 e 3, a pronunciarsi, nell’ambito della fase II del controllo sulla compatibilità di un’operazione di concentrazione, dopo che le imprese interessate abbiano apportato modifiche al progetto di fusione notificato.

32.      L’art. 10, n. 3, stabilisce un termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di avvio della fase II per l’adozione di una decisione di incompatibilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione.

33.      A tenore dell’art. 8, n. 4, se l’operazione di concentrazione ritenuta incompatibile sia già stata realizzata, la Commissione ordina, in una decisione adottata a norma del n. 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o qualsiasi altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.

34.      L’art. 10, n. 6, introduce la regola del silenzio-assenso dell’amministrazione, secondo cui si considerano compatibili con il mercato comune le operazioni notificate per le quali la Commissione non abbia avviato la fase II entro il termine massimo di un mese dalla comunicazione o dalla ricezione delle informazioni complete o qualora essa non si sia pronunciata sulla compatibilità di un’operazione nei quattro mesi successivi all’avvio della fase II.

35.      Ai sensi dell’art. 10, n. 5, se il giudice comunitario annulla una decisione della Commissione, i termini fissati nel regolamento si applicano nuovamente a decorrere della data in cui è stata emessa la sentenza.

36.      A tenore dell’art. 7, n. 1, una concentrazione non potrà essere realizzata anteriormente alla relativa notifica o entro le prime tre settimane successive alla sua comunicazione alla Commissione. Ciononostante, il n. 3 ammette un’eccezione, poiché il n. 1 non osta alla realizzazione di un’offerta pubblica di acquisto o di permuta che sia stata notificata alla Commissione, sempreché l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla Commissione.

37.      Riveste notevole importanza per la causa in esame l’art. 18 del regolamento, il cui n. 1 dispone che, prima di adottare le decisioni contemplate, inter alia, dall’articolo 8, n. 3, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese interessate, di manifestare in ogni fase della procedura, sino alla consultazione del comitato consultivo, il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.

38.      Infine, tale articolo specifica, al n. 3, che la Commissione deve fondare le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni, e altresì che nello svolgimento della procedura i diritti della difesa devono essere pienamente garantiti.

B –    Sentenze precedenti che rilevano nella presente causa

39.      La Schneider ha aperto il contenzioso con la Commissione impugnando dinanzi al Tribunale di primo grado le decisioni di incompatibilità e di separazione, ragione per cui è necessario riassumere le sentenze di annullamento di tali decisioni, giacché sono passate in giudicato.

40.      La sentenza Schneider I ha annullato la decisione di incompatibilità adducendo, da un lato, che conteneva errori di valutazione dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali al di fuori della Francia e, dall’altro, che erano violati i diritti della difesa, e, quindi, risultava viziata l’analisi delle ripercussioni dell’operazione sui detti mercati e quella delle misure correttive proposte dalla società interessata.

41.      Nell’impugnazione non si discutono gli eventuali errori attinenti all’analisi economica, per cui occorre esaminare solamente la violazione dei diritti della difesa. In proposito, la sentenza Schneider I ha dichiarato che spettava alla Commissione individuare i rischi per la concorrenza inerenti all’operazione, affinché le parti notificanti potessero effettuare efficacemente e tempestivamente le cessioni di attività atte a rendere l’operazione compatibile con il mercato comune.

42.      Nella sentenza si aggiungeva che la comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 non aveva affrontato con sufficiente precisione la questione del rafforzamento della posizione della Schneider rispetto ai distributori francesi di materiali elettrici a bassa tensione, derivante dal sommarsi delle vendite della Legrand sui mercati di componenti di quadri elettrici e dalla posizione di predominio della Legrand sui segmenti delle attrezzature elettriche ultraterminali (14).

43.      La sentenza ha inoltre rilevato che la comunicazione degli addebiti elencava i diversi mercati settoriali nazionali interessati dall’operazione, senza evidenziare alcun addossamento delle posizioni delle parti notificanti (15). Perciò la Commissione aveva privato la società francese della possibilità di presentare osservazioni e di contestare l’argomento secondo cui essa avrebbe rafforzato la propria posizione dominante nel settore dei componenti per quadri di distribuzione e terminali grazie alla posizione di predominio della Legrand nel settore delle attrezzature ultraterminali.

44.      Non consentendo di valutare in tutta la loro ampiezza i problemi di concorrenza identificati dalla Commissione sul mercato francese della distribuzione di materiale elettrico a bassa tensione, la decisione di incompatibilità aveva violato i diritti della difesa della Schneider. In particolare, tale società era stata privata della possibilità di proporre una cessione di attività di ampiezza considerevole o altre misure correttive per ovviare ai problemi di concorrenza individuati. Essa era stata poi indirettamente privata della possibilità di ottenere un’autorizzazione della Commissione, irregolarità piuttosto grave, per il fatto che i rimedi costituivano l’unico modo per salvare un’operazione di concentrazione ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento (16).

45.      Inoltre, con la sentenza Schneider II, il Tribunale di primo grado ha annullato anche la decisione di separazione, a motivo della sua intrinseca connessione con la decisione di incompatibilità.

IV – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata

A –    Il procedimento nella causa T‑351/03

46.      Il 10 ottobre 2003 la Schneider proponeva un ricorso per risarcimento danni a norma degli artt. 235 CE e 288 CE, secondo comma.

47.      Con il sostegno della Repubblica francese, la ricorrente chiedeva al Tribunale, in via principale, di condannare la Comunità a versarle la somma di EUR 1 663 734 716,76, salva riduzione fino a concorrenza dell’importo delle spese recuperabili stabilito dalle ordinanze di liquidazione delle spese (17), e salva maggiorazione in ragione, da un lato, degli interessi maturati a partire dal 4 dicembre 2002 fino al saldo integrale, al tasso annuale del 4% e, dall’altro, dell’importo dell’imposta che la Schneider avrebbe dovuto pagare, al momento della sua percezione, sull’importo del risarcimento.

48.      La ricorrente incentrava i propri argomenti (18) sulle due illegittimità constatate dalla sentenza Schneider I nella decisione di incompatibilità, ossia, da un lato, sui vizi dell’analisi effettuata dalla Commissione riguardo all’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali al di fuori della Francia e, dall’altro, sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente attinente all’insufficiente precisazione nella comunicazione degli addebiti della censura relativa all’addossamento.

49.      Come conseguenza diretta dei suddetti illeciti, la ricorrente citava il danno causato dalla diminuzione di valore dei suoi attivi patrimoniali, concretizzatasi, in primo luogo, nella perdita contabile registrata sugli elementi del patrimonio della Legrand e, in secondo luogo, in un mancato guadagno dovuto all’impossibilità di realizzare le sinergie attese dall’operazione con conseguente annientamento della strategia industriale del gruppo e, in terzo luogo, nel pregiudizio per la reputazione della ricorrente. La ricorrente asseriva inoltre che il comportamento ostile della Commissione aveva contribuito ad aggravare il danno.

50.      Ai suddetti danni, la Schneider sommava inoltre i costi connessi al mandatario intervenuto nell’ambito del procedimento amministrativo di separazione, quelli relativi al riesame dell’operazione intrapreso all’indomani della pronuncia delle sentenze Schneider I e Schneider II, nonché le spese sostenute per i procedimenti T‑310/01, T‑77/02 e T‑77/02 R, al netto delle spese recuperabili dalla Schneider in forza delle citate ordinanze di liquidazione.

51.      In subordine, la ricorrente chiedeva di dichiarare il ricorso ricevibile e di constatare la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Al fine della sua determinazione, la ricorrente chiedeva che venisse seguita una procedura ad hoc per calcolare l’importo del danno risarcibile da essa subito, con imputazione delle spese del giudizio alla Commissione.

52.      A sua volta, la Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, chiedeva al Tribunale di primo grado di dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile e totalmente infondato, e, conseguentemente, di condannare la Schneider alle spese.

53.      L’11 dicembre 2003 il Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) ha adottato una misura di organizzazione del procedimento, limitando il dibattimento al principio dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e alla metodologia di valutazione del danno.

B –    Contenuto essenziale della sentenza impugnata (causa T‑351/03)

1.      Sulla violazione sufficientemente qualificata

54.      La sentenza Schneider I ha annullato la decisione di incompatibilità per il motivo che aveva violato i diritti della difesa della società francese, concentrando la propria motivazione sulla soluzione del problema se si trattasse di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli; a tal fine ha seguito il criterio stabilito dalla giurisprudenza relativo alla violazione grave e manifesta, da parte di una istituzione comunitaria, dei limiti del suo potere discrezionale (19).

55.      Prima di esaminare gli elementi di aggravamento del danno derivanti dalla condotta della Commissione durante la procedura di controllo dell’operazione, la sentenza ha esaminato se le illegittimità della citata decisione rispondessero alla nozione di violazione sufficientemente qualificata.

56.      Prescindendo dalle carenze dell’analisi relativa all’impatto economico dell’operazione come fonte della responsabilità comunitaria (20), in quanto elementi ininfluenti ai fini della constatazione dell’incompatibilità con il mercato comune (21), il Tribunale di primo grado ha esaminato l’unico vizio della decisione di incompatibilità che, secondo la sentenza Schneider I, aveva privato la ricorrente della possibilità di ottenere una decisione favorevole all’operazione di concentrazione, ossia, la discordanza constatata tra la comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 e la decisione di incompatibilità stessa, a proposito della censura relativa all’addossamento delle posizioni delle parti.

57.      A giudizio del Tribunale di primo grado la redazione della comunicazione degli addebiti costituiva una violazione grave e manifesta dell’art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento, poiché, come risulta dalla sentenza Schneider I, la ricorrente non poteva sapere che, in mancanza di presentazione di misure correttive idonee a ridurre o a far cessare le situazioni di addossamento tra le sue posizioni e quelle della Legrand sui mercati settoriali francesi, essa avrebbe perso ogni opportunità di ottenere che l’operazione fosse dichiarata compatibile con il mercato comune.

58.      Il Tribunale ha respinto tanto la giustificazione quanto le spiegazioni fondate sugli oneri particolari gravanti sui servizi della Commissione, che poneva in rilievo la difficoltà inerente alla realizzazione di un’analisi complessa del mercato sottoposta ad un vincolo temporale molto rigido; secondo il giudice comunitario di primo grado, siffatto argomento era irrilevante, giacché il danno non era cagionato dall’analisi dei mercati rilevanti contenuta nella comunicazione degli addebiti o nella decisione di incompatibilità, bensì dall’omissione, nella comunicazione degli addebiti, di una menzione essenziale per le sue conseguenze nel dispositivo della decisione di incompatibilità.

59.      Tale menzione non comportava nessuna difficoltà tecnica particolare, né esigeva alcun esame specifico supplementare che sarebbe stato impossibile da realizzare per ragioni di tempo; tale assenza non può inoltre essere attribuita a un problema fortuito o accidentale di redazione che la lettura complessiva della comunicazione degli addebiti avrebbe permesso di risolvere.

60.      Da tutte queste considerazioni il Tribunale di primo grado ha dedotto che la violazione dei diritti della difesa della Schneider presupponeva una violazione grave e manifesta da parte della Commissione dei limiti che ad essa si impongono e configurava una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli.

2.      Sul nesso di causalità

61.      Occorre anzitutto ricordare che il Tribunale di primo grado aveva adottato una misura di organizzazione del procedimento che limitava il dibattimento al principio dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ed alla metodologia di valutazione del danno (22).

62.      La Schneider lamentava la perdita di valore degli attivi nel periodo compreso tra la data dell’annuncio dell’OPSC sui titoli della Legrand, nel gennaio 2001, e la data di esecuzione del contratto di cessione, nel dicembre 2002, nei termini già riportati.

63.      L’interpretazione resa dal Tribunale di primo grado sul nesso di causalità si è incentrata sul confronto tra la situazione generata, per il terzo interessato, dall’azione illecita e la situazione che si sarebbe creata per quest’ultimo a seguito di un comportamento dell’istituzione rispettoso della norma di diritto (23). Il Tribunale ha quindi escluso che il vizio contenuto nella decisione di incompatibilità avesse privato la Schneider di un diritto di ottenere una decisione di compatibilità dell’operazione, implicita o esplicita, tale da giustificare l’imputazione alla Commissione dell’impatto finanziario di tale privazione e, in particolare, del danno derivante dall’obbligo di cedere gli attivi della Legrand.

64.      Il Tribunale ha ritenuto difficile determinare la natura e l’importo delle cessioni che sarebbero state necessarie per rendere l’operazione compatibile con il mercato comune e ottenere l’assenso della Commissione sulla sua realizzazione. Ma ancora più difficile, a suo parere, era calcolare le ripercussioni sul valore totale degli attivi detenuti dall’impresa ricorrente, delle cessioni e delle operazioni che tali misure correttive avrebbero implicato.

65.      Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione delle modifiche dei parametri economici che avrebbero accompagnato un’eventuale decisione di compatibilità fosse troppo incerta per permettere una comparazione utile con gli effetti della decisione di incompatibilità.

66.      Il Tribunale ha altresì respinto l’argomento della Schneider secondo cui la decisione di incompatibilità illegittima le avrebbe reso impossibile realizzare le sinergie attese dall’operazione e avrebbe conseguentemente annientato la sua strategia industriale, comportando un danno alla sua immagine in virtù dell’impatto negativo sulla sua reputazione (24).

67.      Al contrario, la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza di un nesso di causalità sufficientemente stretto, ai fini del riconoscimento di un diritto al risarcimento, tra l’illecito commesso e due tipi di danno subiti dalla ricorrente: il primo, corrispondente alle spese sostenute dalla ricorrente per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione a seguito dell’annullamento delle due decisioni; e il secondo, costituito dalla riduzione del prezzo di cessione che la Schneider aveva dovuto concedere all’acquirente degli attivi della Legrand per ottenere un rinvio dell’esecuzione di tale cessione ad una data idonea a far sì che i procedimenti giurisdizionali allora in corso dinanzi al giudice comunitario non fossero privati del loro oggetto prima di essere giunti a conclusione.

3.      Delimitazione dei danni arrecati

a)      Esborsi per onorari, spese amministrative e spese giudiziarie sostenuti dalla Schneider

68.      Quanto alle spese relative alla ripresa della procedura di controllo, il Tribunale di primo grado ha individuato tre distinte categorie: gli onorari del mandatario ad hoc; le spese per la consulenza giuridica, fiscale e bancaria ai fini della realizzazione della separazione delle imprese, nonché le spese sostenute per i procedimenti giudiziari a livello nazionale e comunitario; e gli esborsi per consulenze ed onorari nonché le spese amministrative di varia natura sostenute dalla Schneider a seguito delle sentenze Schneider I e Schneider II.

69.      Sebbene abbia respinto la domanda per le prime due summenzionate categorie di spesa (25), il Tribunale di primo grado ha riconosciuto che le spese segnalate nell’ultima categoria («spese diverse») derivavano dal comportamento illecito della Commissione. A sostegno della sua conclusione, il detto Tribunale ha addotto gli argomenti che riassumo di seguito (26).

70.      Poiché, nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, la Commissione non aveva menzionato il problema concorrenziale su cui si fondava la decisione di incompatibilità, la Schneider era stata privata della possibilità di esprimersi in merito e di offrire appropriate contromisure, circostanza che ha motivato l’annullamento della decisione in questione. La ripresa del procedimento correggeva tale errore, permettendo alla detta impresa di essere sentita in merito all’addebito e di presentare proposte di misure destinate a correggere gli effetti pregiudizievoli dell’operazione.

71.      Perciò, il costo aggiuntivo per la ricorrente dovuto alla prosecuzione del procedimento amministrativo di controllo ripreso a seguito delle sentenze Schneider I e Schneider II non si sarebbe prodotto se la Commissione avesse adottato fin dall’inizio un comportamento rispettoso dei diritti della difesa. Pur ammettendo che, qualora avesse dovuto pronunciarsi sulla questione dell’addossamento, non menzionata nella comunicazione degli addebiti, la Schneider avrebbe dovuto sostenere i costi relativi alla preparazione delle pertinenti risposte e delle eventuali misure correttive, il Tribunale ha tuttavia riconosciuto che la ripresa, su basi giuridiche nuove, di un procedimento amministrativo interrotto da dodici mesi, aveva necessariamente rappresentato, per l’interlocutore della Commissione un onere ben superiore a quello di una risposta nel corso del procedimento iniziale di controllo, giacché l’impresa e i suoi consulenti sarebbero stati ancora pienamente coinvolti in riunioni e consultazioni con i competenti servizi della Commissione.

b)      La riduzione del prezzo di cessione della Legrand accordata alla Wendel-KKR per permettere un rinvio della data di esecuzione della cessione (27)

72.      Secondo il Tribunale di primo grado, la Schneider aveva negoziato e firmato il contratto di cessione della Legrand alla Wendel KKR e aveva altresì ritardato l’esecuzione di tale contratto fino al 10 dicembre 2002, in attesa che venissero definite le cause allora pendenti T‑310/01 e T‑77/02.

73.      Se non avesse agito in tal modo, nell’ipotesi di una sentenza di rigetto, la Schneider avrebbe corso il rischio di chiudere la trattativa in condizioni sfavorevoli ai suoi interessi, in breve tempo, tenuto conto della scadenza del termine di separazione fissato al 5 febbraio 2003 e dell’incertezza riguardo ad una una nuova proroga.

74.      Stretto tra entrambe le circostanze, il rinvio della vendita della Legrand – provocato dall’intenzione della Schneider di ottenere una decisione sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune – secondo la sentenza impugnata, ha necessariamente condotto la società francese a concedere al consorzio Wendel-KKR una riduzione del prezzo di cessione della Legrand rispetto al prezzo che l’interessata avrebbe ottenuto in circostanze normali. Il differimento fino al 10 dicembre 2002 della vendita degli attivi della Legrand implicava accordare al consorzio Wendel-KKR una compensazione per il rischio di deprezzamento di detti attivi cui si esponeva la Wendel KKR, accettando tale rinvio, anche per la possibile diminuzione del corso dei titoli industriali durante il periodo considerato.

75.      Da tutte queste circostanze, il Tribunale ha dedotto che la violazione dei diritti della difesa inficiante la decisione di incompatibilità era direttamente collegata al detto rinvio, giacché questo era indispensabile per permettere alla Schneider di esercitare il proprio diritto di ottenere una decisione legittima in merito alla compatibilità dell’operazione notificata e di essere ascoltata con tutte le garanzie.

c)      Valutazione, imputazione e interessi

76.      In ordine alle spese causate alla Schneider dalla sua partecipazione alla ripresa del procedimento amministrativo di controllo dell’operazione, il Tribunale di primo grado ha calcolato l’importo del risarcimento detraendo dall’insieme delle spese sostenute dalla Schneider nelle cause T‑310/01, T‑77/02 e T‑77/02 R le spese amministrative che la stessa società avrebbe normalmente sostenuto per realizzare la separazione degli attivi e, infine, le spese che la Schneider avrebbe dovuto sostenere a titolo di misure correttive dell’addossamento.

77.      Il Tribunale ha stimato il danno derivante dalla riduzione del prezzo di cessione della Legrand alla Wendel KKR, per effetto del differimento fino al 10 dicembre 2002, della realizzazione della vendita della Legrand, come pari alla differenza esistente tra il prezzo di cessione convenuto tra le parti del contratto e quello che la Schneider avrebbe potuto ottenere se, al termine del primo procedimento di controllo dell’operazione, ossia al 10 ottobre 2001, avesse potuto disporre di una decisione legittima sulla compatibilità dell’operazione.

78.      Al fine di quantificare esattamente le somme dovute dalla Commissione, il Tribunale ha rinviato pro futuro ad alcuni procedimenti ad hoc, in cui le parti avrebbero determinato l’importo complessivo del risarcimento (28).

79.      In quanto la Schneider aveva acquistato i titoli della Legrand tramite una OPSC, avvalendosi della deroga concessa dall’art. 7, n. 3, del regolamento, il Tribunale ha stabilito che la detta società si era assunta il rischio di una decisione di incompatibilità e del relativo obbligo di separare gli attivi delle imprese interessate dalla fusione. Poiché la Schneider non ignorava che la fusione di società avrebbe creato o rafforzato la sua posizione dominante su una quota sostanziale del mercato comune, il Tribunale ha dedotto inoltre (29) che la stessa società aveva contribuito al verificarsi del proprio danno (30), valutandolo nella misura di un terzo del danno subito per effetto della riduzione del prezzo di cessione convenuto con la Wendel KKR.

80.      Infine, il Tribunale ha aggiunto gli interessi di mora (31) fino al completo pagamento, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza recante la liquidazione del danno.

V –    Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti

81.      L’atto introduttivo del ricorso d’impugnazione è pervenuto alla cancelleria della Corte di giustizia il 24 settembre 2007 (32); la Commissione deduce sette motivi d’impugnazione, chiedendo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T‑351/03 e di condannare la società francese Schneider a sopportare la totalità delle spese (33).

82.      Nel controricorso, pervenuto alla cancelleria della Corte il 31 dicembre 2007 (34), la Schneider chiede di respingere l’impugnazione e di condannare la Commissione alle spese.

83.      Il presidente della Corte di giustizia ha autorizzato la presentazione di una replica e di una controreplica, che sono state depositate presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, il 12 marzo (35) e l’8 maggio (36) del 2008, nelle quali entrambe le parti confermano le loro domande.

84.      Su richiesta della Commissione la causa è stata attribuita alla Grande Sezione, a norma dell’art. 44, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

85.      All’udienza, tenutasi il 3 dicembre 2008, sono intervenuti i rappresentanti della Schneider e della Commissione per svolgere osservazioni orali e per rispondere alle domande che sono state loro rivolte dai membri della Sezione.

VI – Analisi del ricorso

A –    Impostazione

86.      Nel ricorso, la Commissione articola l’impugnazione intorno a sette motivi, alcuni dei quali suddivisi in varie parti. Sebbene i vizi imputati dalla ricorrente alla sentenza impugnata rientrino nella comune tipologia dei vizi esaminati in questo genere di procedimenti, come, tra gli altri, l’errore di diritto, lo snaturamento dei fatti o il difetto di motivazione, si rileva facilmente che essi possono essere raggruppati in tre categorie di censure, che si riferiscono alla definizione della violazione come «sufficientemente qualificata», al danno cagionato e al nesso di causalità tra questi due elementi.

87.      Mi sembra quindi opportuno accorpare tali motivi in base alla loro appartenenza all’una o all’altra categoria e seguire l’ordine di analisi più logico (37), cominciando dall’esame dell’intensità della violazione, la cui esistenza non è messa in discussione essendo già stata accertata con la sentenza Schneider I, per poi proseguire con l’esame del danno, appena discusso nella presente impugnazione, e terminare in fine con il collegamento tra i due primi aspetti. La mia analisi comprenderà pertanto tutti i motivi dedotti dalla Commissione, conformemente alla funzione cui sono preposto in qualità di avvocato generale.

B –    Sui motivi attinenti alla violazione sufficientemente qualificata

1.      Definizione delle posizioni

88.      La Commissione addebita al Tribunale di primo grado di aver violato il principio dell’autorità di cosa giudicata e dell’obbligo di motivazione, nonché di aver commesso errori di valutazione e uno snaturamento dei fatti, avendo dichiarato, da un lato, che, nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, la Commissione aveva «omesso» di menzionare la censura relativa all’addossamento delle posizioni della Schneider e della Legrand e, dall’altro, che la menzione di tale addebito «non comportava nessuna difficoltà tecnica particolare» (38).

89.      Con il secondo motivo di questo capo, la Commissione addebita alla sentenza impugnata errori di diritto nella descrizione del quadro fattuale, per il motivo di non aver tenuto conto della complessità delle situazioni da disciplinare (39), oltre ad un difetto di motivazione, per aver respinto in maniera sbrigativa gli argomenti miranti a dimostrare la pressione temporale e le difficoltà tecniche che hanno accompagnato l’elaborazione della comunicazione degli addebiti, come la Commissione aveva invocato in sua difesa.

90.      In via principale, la Schneider considera irricevibile il ragionamento della Commissione rispetto ad entrambi i motivi, e, ad abundantiam, inoperante e infondato, poiché, invero, mirerebbe ad ottenere un riesame dei fatti con autorità di cosa giudicata, sulla base di osservazioni che non sono state svolte in primo grado, senza spiegare adeguatamente in cosa consistessero le citate difficoltà tecniche.

2.      Primo motivo: errata interpretazione della sentenza impugnata

91.      Fatte salve le eventuali cause di irricevibilità, si deve respingere il primo motivo, le cui due parti devono essere esaminate congiuntamente, in quanto poggia su un’errata interpretazione della sentenza impugnata.

92.      Con la prima parte del motivo, la Commissione censura il Tribunale di primo grado per il fatto di aver dichiarato, al punto 155 della sentenza impugnata, che l’elemento generatore del danno arrecato alla Schneider era l’«omissione», nella comunicazione degli addebiti, di qualsiasi riferimento alla censura relativa all’addossamento, laddove al punto 445 della sentenza Schneider I si indicava che la comunicazione degli addebiti non aveva affrontato «con sufficiente chiarezza e precisione» la questione dell’addossamento.

93.      Dal confronto tra queste due sentenze la ricorrente in impugnazione deduce tre elementi di contraddizione che giustificherebbero la sua richiesta di annullare la sentenza impugnata.

94.      In primo luogo, la ricorrente osserva che il ricordato punto 445 della sentenza Schneider I presuppone che ci fosse almeno una formulazione implicita dell’addossamento. Da ciò essa desume che, in secondo luogo, tale sentenza avrebbe censurato la Commissione per non aver menzionato esplicitamente tale conseguenza economica negativa, sebbene l’imputazione alla Schneider di tale addebito si intuisse dalla comunicazione nel suo insieme. In terzo luogo, la ricorrente lamenta le conseguenze di queste evidenti differenze tra le due pronunce, poiché, mentre la sentenza Schneider I ha affermato solamente che l’errore rimproverato alla Commissione aveva impedito alla società interessata di valutare in tutta la loro ampiezza i problemi di concorrenza individuati nel mercato francese (40), la sentenza impugnata conclude che, a causa di tale omissione, la Schneider non poteva sapere che, se non avesse presentato misure correttive idonee ad eliminare tali problemi, non avrebbe potuto ottenere una dichiarazione di compatibilità (41).

95.      La Commissione equipara tali divergenze ad una nuova valutazione, in violazione del suo diritto di difesa, in quanto non è stata esaminata la sua opinione sulla nuova valutazione, cosicché sarebbe stato violato il principio dell’autorità di cosa giudicata relativamente ai fatti provati nella sentenza Schneider I, dando luogo ad un errore di qualificazione degli stessi e ad uno snaturamento delle prove.

96.      Nella seconda parte del motivo la Commissione aggiunge a tale censura della sentenza impugnata un’altra relativa al difetto di motivazione. Essa rimprovera alla sentenza di aver respinto la sua tesi circa il carattere scusabile della mancata menzione dell’addossamento nella comunicazione degli addebiti, dovuta all’esigenza di celerità tipica del procedimento relativo alle concentrazioni di imprese, nonché alla complessità inerente alla redazione del documento. Al contrario, la sentenza impugnata indica che la menzione dell’addebito controverso non comportava nessuna difficoltà tecnica particolare, né esigeva alcuno specifico esame supplementare che non avrebbe potuto essere realizzato per ragioni di tempo, e la cui assenza non poteva essere attribuita a un problema fortuito o accidentale (42).

97.      Orbene, oltre al fatto che, come rileva giustamente la società francese nel controricorso e nella controreplica, nessuna delle cause invocate è stata adeguatamente comprovata, come per esempio, lo snaturamento degli elementi di prova, è sufficiente rilevare che tutto il primo motivo di ricorso si fonda su un’errata interpretazione della sentenza. La Commissione intraprende un esercizio di semantica per dimostrare che l’intensità del significato delle parole impiegate nell’una e nell’altra sentenza risponde alla volontà del Tribunale di primo grado di aggravare le conseguenze derivanti dai fatti accertati nella sentenza Schneider I.

98.      Inoltre, gli argomenti della Commissione si rivelano inoperanti, poiché le differenze grammaticali tra la sentenza Schneider I e la sentenza qui impugnata non inficiano la conclusione che la redazione della comunicazione degli addebiti non permetteva alla società interessata di capire chiaramente che le si addebitava l’addossamento delle posizioni nel quale sfociava la sua fusione con la Legrand; e tale mancanza sussiste indipendentemente dalla circostanza che il detto addebito sia stato omesso oppure che non sia stato indicato con la dovuta precisione, giacché, – come riconosce la stessa Commissione – per il fatto di non godere praticamente di alcun margine discrezionale ai fini dell’applicazione dell’art. 18 del regolamento, la mera trasgressione di quest’ultimo costituiva una violazione sufficientemente caratterizzata (43).

99.      Negli stessi termini si deve respingere la seconda parte del primo motivo d’impugnazione, relativa alla giustificazione dell’errata presentazione dell’addebito relativo all’addossamento, basata sulla brevità del lasso di tempo a disposizione per affrontare un caso complesso, dal momento che la sentenza impugnata esprime con maggiore lucidità la censura mossa dal Tribunale di primo grado alla Commissione nella sentenza Schneider I, mettendo in rilievo l’infelice formulazione dell’addebito relativo all’addossamento, «affrontato [senza] sufficiente chiarezza e precisione» dalla detta istituzione comunitaria, giacché quest’ultima non lo aveva evidenziato nel documento in parola (44).

100. Lungi dal travisare il contesto di fatto, l’interpretazione della sentenza Schneider I data dalla sentanza impugnata ci aiuta a capirne meglio i contorni, insistendo sul particolare che l’imperfezione della comunicazione degli addebiti non era ascrivibile all’analisi di merito delle perturbazioni della concorrenza, ma era limitata alla formulazione, assente o carente, di un addebito concreto, che ha privato la società interessata della possibilità di articolare la propria difesa in merito a tale punto. Di conseguenza, è logico che le giustificazioni della Commissione siano state respinte senza tante spiegazioni, giacché sarebbero state utili solo qualora avessero contestato i risultati dell’esame sotto il profilo della concorrenza, il che non è successo, come si evince anche dalla sentenza Schneider I.

101. Non si prospettano alternative, poiché la rapidità con cui la Commissione deve istruire la pratica che si conclude con una comunicazione degli addebiti non la esime dall’obbligo di prestare attenzione alla presentazione dei propri argomenti, soprattutto quelli decisivi, in vista di adempiere l’obbligo sancito dall’art. 18 del regolamento. Di conseguenza, il Tribunale di primo grado ha potuto ragionevolmente ritenere che la menzione dell’addebito non implicasse alcuna difficoltà tecnica né esigesse uno specifico esame supplementare.

102. Alla luce delle suesposte considerazioni, si osserva che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha commesso errori di diritto né di fatto e neppure ha snaturato le prove né è incorso in un vizio di motivazione, ragione per cui suggerisco il rigetto del primo motivo d’impugnazione.

3.      Sul secondo motivo

103. La Commissione attacca la sentenza impugnata, addebitandole errori di qualificazione del contesto fattuale, per non avere tenuto in considerazione la complessità delle situazioni da disciplinare, nonché un vizio di motivazione, per avere respinto succintamente gli argomenti diretti ad illustrare le difficoltà che hanno accompagnato la redazione della comunicazione degli addebiti, argomenti che aveva già invocato a sua difesa.

104. La Commissione, pur ammettendo di essere quasi completamente priva di potere discrezionale nell’applicazione dell’art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento, sostiene che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto ponderare la complessità delle situazioni da disciplinare, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia (45).

105. Riallacciandosi alla seconda parte del primo motivo d’impugnazione, la Commissione deduce un errore nella qualificazione dei fatti per il mancato accoglimento dell’argomento secondo cui l’addebito dell’addossamento comportava un’ulteriore complicazione particolare, legata all’analisi trasversale delle attrezzature elettriche a bassa tensione in ciascuno Stato membro, incluse quelle settoriali. In tale contesto, la Commissione considera avulso dalla realtà un approccio come quello adottato dalla sentenza impugnata, che, nell’ambito di un’operazione tanto complessa come la fase II dell’esame della concentrazione economica, isola l’obbligo di formulare in modo chiaro gli addebiti all’interno della relativa comunicazione, adducendo la semplicità di tale operazione. A tale proposito, la Commissione insiste sui limiti di tempo cui erano sottoposti i responsabili della redazione della comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001.

106. La Commissione addebita altresì alla sentenza impugnata una motivazione scarna per respingere gli argomenti diretti a dimostrare che si era fatta allusione all’addossamento nella detta comunicazione.

107. Ancora una volta, la soluzione dovrebbe muovere da una corretta interpretazione della sentenza impugnata, poiché il fatto rilevante per valutare «la complessità delle situazioni da disciplinare» non consisterebbe nei comportamenti, nell’analisi o nelle osservazioni di carattere economico della Commissione, ma nell’audizione delle imprese interessate.

108. La norma in questione, che deve essere interpretata secondo gli orientamenti forniti dalle citate sentenze Bergaderm e Holcim, conferisce a tali società la possibilità di essere ascoltate in tutte le fasi della procedura fino alla consultazione del comitato consultivo, in relazione a tutte le obiezioni a loro carico (46); inoltre, tale norma obbliga la Commissione a basare le proprie decisioni di incompatibilità unicamente sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto pronunciarsi (47).

109. Orbene, dalla sentenza impugnata si evince che i fatti rilevanti per valutare la violazione non erano complessi e che la norma applicabile non era difficile da interpretare (48), cosicché, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, non sussistendo un margine di discrezionalità, la semplice trasgressione dell’art. 18 del regolamento farebbe sorgere la responsabilità della Commissione (49).

110. Inoltre, benché la Commissione ne critichi il carattere molto succinto, i punti 152 e 155 della sentenza impugnata hanno respinto gli argomenti relativi alle speciali difficoltà tecniche inerenti all’elaborazione delle comunicazioni degli addebiti; la sentenza mostra anche che l’omissione dell’addebito relativo all’addossamento non derivava da un errore di redazione fortuito o accidentale, che poteva essere compensato da una valutazione globale della comunicazione degli addebiti, con evidente allusione all’eventuale formulazione implicita di tali addebiti invocata dalla ricorrente nel procedimento di impugnazione.

111. In definitiva, poiché la Commissione ha incentrato il secondo motivo d’impugnazione sulla complessità dei fatti che erano privi di rilevanza al momento di valutare la responsabilità extracontrattuale della Comunità e la natura sufficientemente qualificata della violazione constatata nella sentenza Schneider I, il Tribunale di primo grado non ha errato respingendo tale motivo senza fornire grandi spiegazioni al riguardo.

112. Di conseguenza, è inoperante anche l’argomento relativo alla mancanza di motivazione, poiché la sentenza impugnata non censura la comunicazione degli addebiti per il fatto di aver presentato con scarsa precisione l’addebito relativo all’addossamento, ma per averlo fatto surrettiziamente, impedendo alla Schneider di comprendere l’importanza dell’addebito e riducendo la sua capacità di difesa (50). La mancanza di una chiara dichiarazione, che mettesse in rilievo l’importanza attribuita dalla Commissione a tale censura, non poteva essere scusata dalla complessità della procedura; il Tribunale di primo grado ha semplicemente preteso dalla Commissione una maggiore precisione nella presentazione per iscritto degli addebiti in quanto criterio indispensabile per garantire un diritto riconosciuto dall’art. 18 del regolamento. Pertanto, non si rileva alcun vizio nella motivazione.

113. In sintesi, la Commissione non è riuscita a confutare in maniera convincente la valutazione della sentenza impugnata in merito alla censura relativa alla violazione sufficientemente qualificata, che deve pertanto essere lasciata inalterata; occorre quindi procedere all’esame del seguente elemento necessario per dichiarare la responsabilità: la sopravvenienza del danno.

C –    Sul motivo attinente al danno cagionato alla Schneider

114. Il desiderio di rispettare l’ordine logico dell’esame degli elementi integranti la responsabilità extracontrattuale mi induce ad anticipare l’analisi del sesto motivo d’impugnazione.

115. Con tale motivo la Commissione rimprovera al Tribunale di primo grado di essersi pronunciato ultra petita, poiché ha riconosciuto una riduzione del patrimonio della società francese della quale non era stato chiesto il risarcimento. Infatti, benché la detta società avesse chiesto in via principale il risarcimento della perdita finanziaria cagionatale dall’obbligo di rivendere gli attivi della Legrand ad un prezzo inferiore a quello di acquisizione (51), il Tribunale ha riconosciuto la grave perdita derivante dalla riduzione del prezzo di cessione che la Schneider aveva dovuto concedere all’acquirente dei detti attivi per far differire l’esecuzione della cessione fino ad una data idonea a far sì che i procedimenti giurisdizionali comunitari allora pendenti non divenissero privi di oggetto prima di giungere a conclusione (52).

116. Dalla sentenza impugnata la Commissione trae la conclusione che sono state violate norme sull’onere della prova, giacché sarebbe stato compito della Schneider provare il danno, e altresì sarebbero stati violati i suoi diritti della difesa, in quanto le era stato impedito di esprimere un’opinione in merito a tale danno. 

117. Per le ragioni di seguito esposte, anche il presente motivo deve essere respinto.

118. In primo luogo, per quanto riguarda la pronuncia ultra petita, condivido la tesi della società francese secondo cui il Tribunale di primo grado non ha negato il nesso di causalità con i danni subiti dalla Schneider e che, di conseguenza, la perdita finanziaria in questione era parte del volume globale delle perdite addotte. In tale contesto si deve ammettere che dirimere una controversia pronunciandosi infra petita non contravviene ad alcuna norma processuale.

119. In secondo luogo, la precedente riflessione trova conferma, oltre tutto, nel fatto che la sentenza impugnata doveva solamente decidere sulla determinazione del danno, senza pronunciarsi sulla sua quantificazione. In tale contesto, spettava alla Commissione il compito di proporre una tesi capace di confutare qualsiasi riconoscimento di un obbligo di risarcimento a suo carico, compreso il caso di un risarcimento di entità minore rispetto al petitum iniziale.

120. Di conseguenza, non convincono gli argomenti della Commissione relativi all’onere della prova e alla violazione dei suoi diritti di difesa, giacché non si constata alcuna decisione ultra petita, e si deve pertanto respingere il sesto motivo dedotto dalla Commissione nel presente ricorso.

D –    Sui motivi attinenti al nesso di causalità

121. Occorre riordinare i tre motivi sollevati dalla Commissione relativamente all’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione commessa e il danno causato all’impresa francese, a seconda della circostanza che si riferiscano alla negazione assoluta di tale nesso (53), alla sua interruzione (54) o ad un’argomentazione contraddittoria nella valutazione di tale nesso, che avrebbe come corollario l’annullamento della sentenza impugnata (55).

122. L’ultima di queste censure si riferisce ai due danni per i quali nella sentenza impugnata è stato accordato alla Schneider un risarcimento, mentre le altre due censure riguardano unicamente la quantificazione della perdita finanziaria, già menzionata in precedenza.

1.      Insussistenza del nesso di causalità

a)      Sullo snaturamento dei fatti e delle prove (prima parte del terzo motivo d’impugnazione)

123. In primo luogo, la Commissione lamenta uno snaturamento dei fatti e delle prove nei punti 305‑309 della sentenza impugnata, in quanto la Schneider si era vista «obbligata», in virtù della decisione di incompatibilità, a concludere il contratto di cessione della Legrand con la Wendel‑KKR.

124. Secondo la ricorrente nel procedimento d’impugnazione, dalle circostanze del caso di specie e dal comportamento della società francese si deduce che il termine per realizzare la separazione, prorogato fino al 5 febbraio 2003, era adeguato tanto allo scopo di prolungare le trattative per la vendita della Legrand quanto al fine di chiedere una nuova proroga, se si fosse resa necessaria, accettando così l’offerta formulata dalla Commissione al punto 122 della decisione di separazione.

125. La Schneider sostiene l’irricevibilità di questa parte del terzo motivo poiché mette in discussione il contesto fattuale definito nella sentenza impugnata. Si deve tuttavia respingere tale argomento, perché la Commissione ha indicato a chiare lettere che impugnava la decisione del Tribunale di primo grado precisamente per la presenza di uno snaturamento dei fatti di causa.

126. In tale contesto, non appare convincente neppure il ragionamento della Commissione, in quanto non si rileva alcuno snaturamento. Nei punti criticati il Tribunale di primo grado si è limitato ad esporre, in modo logico, che la Schneider doveva cedere la Legrand, idea che trova conforto nella considerazione che era impossibile sospendere la decisione di separazione.

127. Inoltre, senza abbandonare la fusione prima che giungesse a termine la battaglia giudiziaria avviata dinanzi al Tribunale di primo grado e mentre proseguivano rapidamente i negoziati con il futuro acquirente, la Schneider si sentiva imprigionata tra l’adempimento dei propri obblighi di legge, da un lato, e le attese giurisdizionali appena ricordate, dall’altro. Sarebbe ingiusto censurare tale società per la rapidità con cui si è conformata alla decisione di separazione, quando la stessa Commissione aveva chiesto di porre immediatamente fine alla concentrazione economica in parola (56).

128. Non si capisce perché la Commissione contesti alla sentenza impugnata uno snaturamento delle prove, non essendosi verificato uno snaturamento dei fatti, sebbene le parti non condividano la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale di primo grado né, in particolare, della responsabilità patrimoniale che ne deriva per la stessa Commissione.

129. Occorre conseguentemente respingere la prima parte del terzo motivo d’impugnazione.

b)      Sulla mancanza di un nesso causale tra l’invalidità della decisione di incompatibilità e la riduzione del prezzo di cessione della Legrand concessa alla Wendel KKR (seconda parte del terzo motivo d’impugnazione)

i)      Definizione delle posizioni

130. La Commissione addebita alla decisione impugnata errate considerazioni di fatto, snaturamento dei fatti nonché un errore di qualificazione giuridica, per aver stabilito (57) un nesso diretto tra la causa dell’illegittimità della decisione di incompatibilità e la cessione della Legrand ad un prezzo inferiore a quello di una vendita definitiva, in assenza di vizi.

131. La Commissione fonda la sua argomentazione su tre ordini di considerazioni: in primo luogo, essa deduce che il termine ultimo entro il quale la Schneider si era impegnata a cedere la Legrand alla Wendel KKR, vale a dire il 10 dicembre 2002, era stato fissato il precedente 26 luglio, allorché l’impresa convenuta non aveva la necessità di impartirsi un termine, giacché la Commissione non vedeva inconvenienti nel prorogare il termine per la separazione oltre il 5 febbraio 2003, data limite che era stata stabilita inizialmente. Inoltre, secondo la Commissione, quando ha rinunciato ad applicare la clausola di recesso il 5 dicembre 2002, la Schneider era consapevole di non essere legalmente obbligata a separarsi dalla Legrand, poiché il precedente 22 ottobre il Tribunale di primo grado aveva annullato le due decisioni in parola.

132. In secondo luogo, la Commissione sostiene che la cessione della Legrand era stata determinata esclusivamente dalla volontà della Schneider che, agendo in tal modo, ha rinunciato sia al proprio diritto di risolvere il contratto di vendita, sia ad ottenere un’eventuale decisione di compatibilità dell’operazione con il mercato comune, giacché, nell’ambito del procedimento riavviato dalla Commissione, avrebbe potuto proporre misure intese a risolvere la questione dell’addossamento.

133. In terzo luogo, la Commissione ritiene che la natura procedurale dell’atto lesivo che le è stato imputato osti all’insorgenza di qualsiasi nesso causale tra detto illecito e il tipo di danno riconosciuto alla Schneider dal Tribunale di primo grado.

134. Da parte sua, la detta società respinge tutti i rilievi della Commissione considerandoli inoperanti, poiché non mirano a contestare il nesso di causalità ma i costi che ne derivano, così, per quanto riguarda la data della cessione, la detta società respinge la tesi della Commissione, in quanto, da un lato non tiene conto del fatto che la Wendel KKR ha accettato di differire tale data fino, al massimo, al 10 dicembre, ciò che non era opponibile alla Schneider; e, dall’altro, essa ribadisce che il comportamento ostile della Commissione non lasciava prevedere una nuova decisione che, adesso, autorizzasse la fusione delle due società in parola.

135. Quanto al giorno della consegna della Legrand all’acquirente, la Schneider rileva un errore della Commissione nell’identificare la data della cessione effettiva con il momento in cui si è prodotto il danno, poiché, a suo parere, il danno si è prodotto in concomitanza dell’emissione della decisione di incompatibilità. Tale società contesta inoltre che la natura processuale dell’irregolarità all’origine dell’annullamento della decisione di incompatibilità escluda un nesso di causalità.

ii)    Valutazione

136. Questo motivo richiede un esame dettagliato del ragionamento del Tribunale di primo grado al fine di valutare la sussistenza di un nesso di causalità.

137. A tenore della sentenza, il rinvio della realizzazione della vendita della Legrand in attesa di una decisione che statuisse sulle controversie allora pendenti sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune avrebbe condotto la Schneider a concedere alla Wendel-KKR una riduzione del prezzo di cessione della Legrand rispetto al prezzo che l’interessata avrebbe ottenuto nell’ipotesi di una vendita definitiva, in assenza di una decisione di incompatibilità viziata da due illegittimità manifeste (58).

138. La sentenza controversa collega poi tale rinvio dell’operazione al 10 dicembre 2002 alla remunerazione del rischio di deprezzamento delle attività della Legrand cui si esponeva la Wendel KKR, non foss’altro che per un’eventuale variazione sfavorevole del corso dei titoli industriali durante il periodo compreso tra la data della firma del contratto di cessione e la data convenuta per la sua realizzazione (59).

139. Dopo aver ritenuto la Schneider parzialmente responsabile dell’evoluzione del danno, la sentenza impugnata ha condannato la Commissione a risarcire i due terzi del danno subito dalla Schneider a titolo di tale riduzione del prezzo della Legrand SA che essa aveva dovuto concedere al cessionario in cambio del rinvio della vendita fino al 10 dicembre 2002 (60).

140. Concordo con la Commissione nel ritenere che tale impostazione non sia corretta. In particolare, il nesso che fa sorgere la responsabilità extracontrattuale sarebbe in questo caso privo delle note caratteristiche dell’adeguatezza, vale a dire che il danno non deriva dall’atto illecito in maniera diretta, immediata ed esclusiva (61), secondo un rapporto di causa ed effetto (62).

141. Indubbiamente, le decisioni di incompatibilità e di separazione hanno indotto la Schneider a cercare un’impresa capace di sostenere i costi dell’acquisto di una società delle dimensioni della Legrand, compito, questo, che implicava negoziati complessi, come segnala la Schneider nella controreplica (63).

142. In tal senso, l’annullamento delle dette decisioni rendeva non necessari i costi legati a tali trattative, giacché, se non fosse stato emesso un ordine di separazione, la Schneider non avrebbe dovuto sostenere le spese relative a tale operazione. Tuttavia, la società interessata non chiede il risarcimento di questo tipo di danno, ragione per cui non vale la pena analizzarlo in profondità; desidero ciononostante citarle come un esempio di spese che si collegano all’annullamento di un atto amministrativo della Commissione o, per lo meno che, essendo divenute superflue, sarebbero da considerare derivanti da tale violazione.

143. Al contrario, benché la riduzione del prezzo di vendita della Legrand concessa alla Wendel KKR sia frutto delle stesse trattative, essa tuttavia non deriva dall’invalidità dell’atto, ma dalla libera volontà della Schneider di negoziare con le altre parti contraenti. In tale contesto, la Schneider non si trovava in una posizione particolarmente comoda, a causa della pressione cui la sottoponeva la Commissione affinché avviasse la separazione, ma tale fretta costituiva solo uno degli elementi che hanno inciso sulla configurazione definitiva dell’accordo con la Wendel KKR.

144. Nella controreplica, la Schneider fornisce una serie di informazioni che contribuiscono a chiarire le condizioni in cui ha preso forma il contratto di cessione della Legrand, elencando altri elementi che esercitavano una forte pressione sui dirigenti della Schneider inducendoli ad alienare rapidamente la società con cui avevano tentato di fondersi, come l’atteggiamento dello stesso presidente della Legrand (64), quello degli azionisti della Schneider, degli analisti finanziari e dei mercati (65). Tali dichiarazioni aiutano a completare il contesto in cui si sono formati gli accordi tra la Schneider e la Wendel KKR, dimostrando che l’obbligo di separare le due società che si erano fuse (alla fine dichiarato illegale) faceva unicamente da sfondo alla situazione, senza influenzare direttamente gli accordi stipulati e sottoscritti dalla Schneider nel contratto di compravendita della Legrand. Verosimilmente, tutte queste circostanze spiegano adeguatamente l’ansia della Schneider di chiudere la trattativa il 26 luglio 2002.

145. È normale che la Schneider si sia riservata il diritto di risolvere il contratto stipulato con la Wendel KKR, a seconda dell’esito che avrebbero avuto le controversie dinanzi al Tribunale di primo grado. Tuttavia, a parte gli elementi segnalati nel paragrafo precedente, nulla costringeva la detta società a concludere e a perfezionare i contratti di vendita entro una data tanto ravvicinata, come giustamente suggerisce la Commissione quando ribadisce che il termine del 5 febbraio concesso alla società medesima, oltre ad essere prorogabile, sembrava sufficiente per trovare un acquirente idoneo.

146. Sorge il sospetto che, adottando tale modo di procedere, la Schneider abbia inteso dare la priorità alla transazione con la Wendel KKR, relegando a mera ipotesi il proseguimento della fusione. Tale congettura, suffragata dalle suddette pressioni, ha trovato conferma allorché la società in parola, invece di salvare l’operazione di concentrazione, con la ripresa della fase II della procedura di controllo da parte della Commissione a seguito dell’annullamento delle citate decisioni, ha preferito dare esecuzione all’accordo concluso con la società acquirente.

147. Per il resto, i 180 milioni di EUR che la Schneider avrebbe sborsato rinunciando alla vendita erano solo il risultato del modo in cui tale società aveva condotto i negoziati; e l’eventuale diminuzione del valore patrimoniale della Legrand, dovuta al calo delle quotazioni dei titoli industriali durante il periodo considerato, mi sembra un argomento troppo vago e aleatorio per poter creare un nesso di causalità (66).

148. Infine, affrontando le sfide poste da ciascuna delle due suddette imprese (67), la Wendel KKR non ignorava il pensiero della Schneider, poiché sapeva bene che esisteva la possibilità che venisse dichiarata l’invalidità delle decisioni di compatibilità e di separazione, circostanza che, a rigor di logica, l’avrebbe privata dell’acquisizione della Legrand. Di conseguenza, tale società ha dotato il contratto degli strumenti idonei a proteggerla da qualunque pericolo: la riduzione del prezzo di vendita e l’indennizzo di EUR 180 milioni per la risoluzione del contratto, trasferendo così contrattualmente i propri rischi al venditore, che vi ha acconsentito liberamente.

149. Perciò la Schneider si è esposta ad un serio rischio nel percorrere la via che le veniva offerta dall’art. 7, n. 3, del regolamento. Tale disposizione si configura come una deroga al principio dell’esecuzione della concentrazione prima che la Commissione si sia pronunciata, espressamente o tacitamente (68). Pertanto, ogni imprenditore diligente deve essere consapevole delle conseguenze inerenti ad una valutazione negativa dell’operazione da parte dell’istituzione comunitaria competente, che comporta necessariamente l’adozione di una decisione di separazione, poiché, nonostante il tenore dell’art. 8, n. 4, dello stesso regolamento [«Se l’operazione di concentrazione è già stata realizzata, la Commissione può ordinare (…) la separazione (…)»], nella situazione descritta all’art. 7, n. 3, la Commissione è priva del margine discrezionale necessario per ristabilire lo status quo nel mercato, obiettivo dichiarato della disposizione in esame (69).

150. In sintesi, rientrano nella suddetta sfera dei rischi assunti dalle società che si avvalgono dell’eccezione di cui al citato art. 7, n. 3 le normali vicissitudini che colpiscono le loro fusioni, poiché appaiono facilmente prevedibili alla luce della normativa sulle concentrazioni (70).

151. Anche se l’annullamento delle decisioni di incompatibilità e di separazione non rientra tra le vicissitudini «normali», potrebbe risultare giustificato il riconoscimento di alcuni danni, per esempio di quelli derivanti dalle trattative avviate in vista della vendita dell’impresa, come ho indicato in precedenza; tuttavia, laddove l’origine dell’invalidità sia riconducibile ad un errore procedurale commesso dalla Commissione, la cui eliminazione consenta di riaprire la procedura di controllo dell’operazione di concentrazione, non è necessario riconoscere altri tipi di danni, giacché il motivo di invalidità rilevato non inficia l’analisi economica, come si evince dalla sentenza impugnata nel presente procedimento.

152. Sulla base di tali premesse, la Commissione giustamente rileva che la nullità per vizi di forma non ha inciso sul merito dell’operazione esaminata, ragione per cui, una volta sanato il vizio relativo alla violazione dell’art. 18 del regolamento, il senso della decisione che sarebbe stata adottata dopo la riapertura della fase II non era predeterminato, potendo infatti risultare di senso positivo o negativo, in funzione, principalmente, dell’idoneità delle misure che avrebbe proposto la Schneider.

153. In definitiva, poiché la società Schneider aveva assunto tanto la propria sfera di rischi, quanto, per contratto, la sfera dei rischi della Wendel KKR, la concessione da parte del Tribunale di primo grado di un risarcimento per la riduzione del prezzo che la prima società ha dovuto offrire alla seconda per attendere la conclusione dei procedimenti allora pendenti, si risolve nel conferire alle imprese che scelgono di avvalersi dello sbocco offerto dall’art. 7, n. 3, del regolamento, una garanzia o un’assicurazione per tutte le categorie di costi supplementari che possano essere generati in ipotesi di violazione di una norma, anche laddove si tratti di norme di procedura senza una ripercussione diretta sul carattere economico dell’operazione di concentrazione.

154. Per tutte le suesposte considerazioni, ritengo opportuno accogliere questo motivo d’impugnazione e annullare la sentenza impugnata in quanto essa ha riconosciuto all’impresa Schneider un danno derivante dalla riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA, che la prima società ha dovuto offrire alla Wendel KKR per compensarla del differimento della vendita fino al 10 dicembre 2002.

2.      Sull’interruzione del nesso di causalità (terzo e quinto motivo di impugnazione)

a)      Sunto degli argomenti delle parti

155. Benché tale argomento sia trattato in maniera piuttosto dispersiva nelle memorie presentate nell’ambito del ricorso, la Commissione addebita al Tribunale di primo grado, essenzialmente, un errore di diritto, per il fatto di non aver considerato che, per diverse ragioni, il nesso causale si era interrotto per effetto del comportamento della parte convenuta nel ricorso di impugnazione.

156. Da un lato, nel suo terzo motivo, la Commissione sostiene che, nonostante il carattere formale dell’illecito commesso, era diventato indispensabile adottare una nuova decisione a seguito della riapertura della fase II, che comportava l’interruzione del citato nesso. Dall’altro, secondo tale istituzione all’origine del danno invocato sono la fissazione del termine per la vendita al 10 dicembre e la rinuncia della Schneider ad avvalersi della clausola di risoluzione inclusa nel suddetto contratto (71).

157. Inoltre, con il quinto motivo, la Commissione espone che la citata società francese era venuta meno al proprio obbligo di diligenza in tre occasioni: la prima, non chiedendo informazioni più dettagliate alla Commissione riguardo all’addossamento; la seconda, rinunciando a domandare le misure cautelari che avrebbe potuto chiedere prima e dopo la sentenza di annullamento; e la terza, dando esecuzione al contratto di cessione della Legrand in un momento in cui non era più legalmente obbligata a separarsi da tale società.

158. Tuttavia la Schneider, prima di respingere tali rilievi attinenti al merito della sentenza impugnata, deduce l’irricevibilità di tutti i suddetti argomenti esposti dalla Commissione, in quanto si tratterebbe di motivi nuovi, sui quali il Tribunale di primo grado non si è pronunciato.

159. Di conseguenza, poiché ho suggerito l’accoglimento del motivo relativo all’insussistenza di un nesso di causalità, formulo le seguenti osservazioni a titolo sussidiario, per il caso in cui la Corte di giustizia non condivida la mia opinione e voglia esaminare nel merito gli altri motivi d’impugnazione.

b)      Sulla ricevibilità di alcuni argomenti

160. Il rilievo di questo genere mosso dalla Schneider al presente ricorso si estende quindi all’affermazione contenuta nel terzo motivo, che la accusava di negligenza, e a tutto il quinto motivo del ricorso, descritto infra, al paragrafo 167 di queste conclusioni; in entrambi i casi la detta società fonda la propria censura sul fatto che si tratta di elementi nuovi rispetto al dibattito, quale è avvenuto dinanzi al Tribunale di primo grado.

161. In primo luogo, riguardo all’asserita novità della negligenza che la Commissione addebita alla Schneider e che avrebbe provocato il danno, è sufficiente indicare che la giurisprudenza della Corte di giustizia ammette l’introduzione, nell’ambito di questo genere di ricorsi, di argomenti che non erano stati discussi in primo grado, sempreché servano a rafforzare un motivo che sia stato fatto valere in primo grado (72).

162. In secondo luogo, riguardo al quinto motivo, la Commissione adduce che ai punti 326‑335 della sentenza impugnata è stata esaminata la questione relativa all’attribuzione alla Schneider della responsabilità per il danno, almeno in una determinata misura. Ma tutti gli argomenti cui la Schneider attribuisce tale vizio sviluppano siffatto aspetto, ragione per cui neppure questa censura può essere accolta.

163. Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Schneider non può essere accolta e deve essere integralmente respinta.

c)      Nel merito

164. I criteri per effettuare la presente analisi sono forniti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale, in materia di responsabilità extracontrattuale delle istituzioni comunitarie, la mancanza di prudenza o di circospezione del soggetto che chiede il risarcimento può alterare il nesso di causalità tra l’atto illecito e il danno, fino a ridurre (73) tale responsabilità, se non, addirittura, ad estinguerla (74). Tuttavia, lasciando da parte tali affermazioni di carattere generale, le controversie sorte in questo ambito mostrano una casistica inevitabile.

165. In relazione alla sentenza oggetto della presente impugnazione, appare difficile capire il primo argomento della Commissione secondo cui l’adozione obbligatoria di una decisione di compatibilità a seguito della riapertura della fase II avrebbe interrotto il nesso di causalità tra le decisioni annullate e il danno causato alla Schneider, semmai tale nesso fosse esistito. A giudizio della Commissione, la nuova decisione formale avrebbe avuto l’effetto di interrompere il detto nesso causale giacché, con la dichiarazione di compatibilità dell’operazione, la Schneider non sarebbe stata costretta a vendere la Legrand e, in caso contrario, la nuova decisione avrebbe impedito l’insorgenza del danno.

166. Non è accoglibile questa tesi della Commissione che, come rileva la Schneider nel controricorso, rasenta il sofismo. Ad ogni modo, il ragionamento della Commissione è inoperante, riferendosi ad un’ipotesi che non si è concretizzata a seguito della cessione della Legrand alla Wendel KKR. Pertanto, questo argomento deve essere respinto, poiché dobbiamo giudicare i fatti che sono realmente accaduti e non quelli immaginari.

167. Pari sorte auspico per il primo punto del quinto motivo, riferito alla mancanza di diligenza della Schneider per il fatto di non avere chiesto alla Commissione di fornirle ulteriori chiarimenti in merito all’addossamento; così facendo, la Commissione tenta di porre a carico della detta società francese la sua mancanza di precisione nella redazione della comunicazione degli addebiti. Ma tale sotterfugio è troppo evidente per passare inosservato, ragione per cui deve essere respinto.

168. Nel secondo punto del quinto motivo, riferendosi ad alcune pronunce del Tribunale di primo grado (75) la Commissione asserisce che il nesso di causalità si sarebbe interrotto poiché la Schneider ha rinunciato alle misure cautelari che avrebbe potuto chiedere prima o dopo le sentenze di annullamento.

169. Tuttavia, dai fatti accertati (76) si desume che la società francese ha presentato, insieme al ricorso di annullamento, una domanda di provvedimenti provvisori, per ottenere la sospensione degli effetti della decisione di separazione; inoltre, la successiva rinuncia a proseguire il citato procedimento si deve a due fatti concomitanti: da un lato, l’ammissione della causa T‑310/01 al procedimento accelerato; e, dall’altro, la proroga al 5 febbraio 2003 del termine fissato dalla Commissione per separarsi dalla Legrand.

170. In tale contesto, contrariamente al parere della Commissione, la Schneider ha agito con la dovuta diligenza, poiché la strategia adottata le ha permesso di ottenere praticamente lo stesso risultato che avrebbe ottenuto con le misure cautelari, essendosi risolta l’incognita circa la validità delle due decisioni impugnate con grande rapidità, e, indipendentemente dagli sviluppi di tali controversie, avendo ottenuto un aumento del suo margine di manovra temporale per effettuare la cessione della Legrand.

171. Di conseguenza, il comportamento adottato dalla Schneider in tali circostanze non può essere considerato negligente e nemmeno idoneo a interrompere il nesso di causalità in questione, ragione per cui la tesi della Commissione dev’essere respinta in quanto infondata.

172. Infine, dato il loro oggettivo collegamento, si devono studiare congiuntamente il terzo punto del quinto motivo, che imputa alla Schneider la vendita della Legrand quando non era più legalmente obbligata a disfarsi di quest’ultima, e la censura della Commissione relativa alla proroga del termine della vendita fino al 10 dicembre, nonché la rinuncia da parte della Schneider di utilizzare la clausola risolutiva prevista da tale contratto; secondo l’istituzione comunitaria, tutte queste circostanze hanno propiziato il danno invocato dalla Schneider, eliminando in tal modo il nesso causale controverso.

173. La Schneider dichiara di essere stata spinta a vendere da un duplice motivo: in primo luogo, per soddisfare l’obbligo di separarsi dalla Legrand, e in secondo luogo, a seguito dell’annullamento delle decisioni, per evitare il rischio di far conto sull’autorizzazione, conoscendo la posizione inflessibile della Commissione nella seconda procedura di controllo dell’operazione di fusione.

174. Per i motivi di seguito esposti sarebbe opportuno accogliere tali argomenti, seppur, ripeto, in via subordinata, in quanto ho già espresso la convinzione che non sussiste alcun nessun di causalità.

175. Allorché ha dato esecuzione al contratto di cessione della Legrand il 10 dicembre 2002, la Schneider era vincolata esclusivamente dal proprio contratto, poiché le decisioni di incompatibilità e di separazione erano state annullate dal Tribunale di primo grado il 22 ottobre del medesimo anno. Anche tenendo presente che il detto contratto era stato stipulato in osservanza dell’obbligo legale dichiarato nullo, la vendita si è consumata quale atto volontario della società interessata, che ha accelerato la conclusione della procedura di analisi della concentrazione, seguendo alcune clausole che erano il frutto delle trattative condotte con l’acquirente, sulle quali la Commissione non esercitava alcuna influenza.

176. Inoltre, oltre al fatto che la Schneider poteva allora aspirare ad una decisione positiva al termine della procedura di controllo, poiché le si era presentata l’opportunità di proporre misure per neutralizzare l’addossamento, opportunità alla quale ha rinunciato esplicitamente disfandosi della Legrand, non mi sembra che tale società abbia agito diligentemente nell’ignorare la clausola risolutiva.

177. Nelle condizioni sopra descritte, azzardando l’ipotesi che la Schneider volesse ancora portare a termine la fusione con la Legrand (77), sarebbe stato più logico ritirarsi dalla cessione, invocando la detta clausola, al fine di contenere il danno lamentato, poiché l’importo di EUR 180 milioni non è paragonabile al risarcimento richiesto che ammonta a circa EUR 1 700 milioni. Un’azione di risarcimento per responsabilità extracontrattuale della Comunità per l’importo di cui alla clausola risolutiva sarebbe risultata più ragionevole e più coerente con il corso degli avvenimenti.

178. Ritengo quindi che, procedendo alla vendita senza essere legalmente obbligata a farlo e non avendo agito con la dovuta diligenza, la Schneider abbia interrotto il nesso di causalità, cosicché propongo, in subordine, di accogliere il quinto motivo d’impugnazione.

3.      Sul motivo basato su una motivazione contraddittoria

179. Con il quarto motivo d’impugnazione la Commissione censura una contraddizione nel ragionamento del Tribunale di primo grado, in quanto sarebbe incoerente, da un lato, negare il nesso causale tra la violazione che ha determinato l’annullamento delle due decisioni di cui trattasi e il presunto danno (ai punti 260‑286) e, dall’altro, dichiararne la sussistenza riguardo ai due tipi di danno riconosciuti alla Schneider (punto 288).

180. Per confutare tale censura, basta ricordare che la prima delle due analisi menzionate dalla Commissione si riferisce al suddetto nesso causale rispetto alla perdita totale di valore degli attivi della Legrand nel periodo compreso tra l’acquisto e la vendita di quest’ultima nel dicembre 2002, mentre la seconda analisi si riferisce alle perdite subite, secondo il Tribunale di primo grado, dalla società francese. Non si rileva pertanto alcuna contraddizione nel ragionamento seguito nella sentenza impugnata e, di conseguenza, va respinto anche il quarto motivo d’impugnazione.

E –    Sul settimo motivo

181. In subordine, la Commissione chiede l’annullamento della sentenza impugnata, nei limiti in cui ha concesso alla Schneider gli interessi di mora a decorrere dalla data in cui si è verificato il danno materiale, ossia il 10 dicembre 2002, fino alla data in cui sarebbe stato versato l’importo del risarcimento.

182. Poiché suggerisco di annullare la sentenza impugnata per mancanza del nesso di causalità e, in subordine, per l’interruzione di tale nesso, non occorre esaminare gli argomenti su cui si fonda il settimo motivo, che si riferisce unicamente al danno che la mia analisi ha considerato privo di fondamento.

VII – La pronuncia della Corte di giustizia sul merito della causa

183. Ai sensi dell’art. 61, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Una delle ipotesi in cui si può applicare la possibilità offerta da tale disposizione è quello dell’errore in iudicando, sempreché l’esposizione dei fatti sia completa e sufficiente per il giudizio definitivo e non occorra assumere alcuna prova. Così è solita fare la Corte, sebbene, generalmente, essa non spieghi i motivi per cui ritiene che lo stato della causa le consenta di risolvere la controversia(78).

184. Sarebbe opportuno che la Corte si pronunciasse nel merito quando risulti dagli atti che la controversia è in condizione di essere decisa (79), in linea con la configurazione ad opera del legislatore comunitario, quale moderna corte di cassazione, dotata di ampi poteri per emanare una sentenza di annullamento, qualora lo ritenga opportuno (80).

185. Nel presente caso è indubbio che la questione sottoposta alla Corte di giustizia con il ricorso d’impugnazione rivesta natura puramente giuridica. Malgrado abbia circoscritto il dibattito all’insorgenza del danno, senza pronunciarsi sulla sua quantificazione, il Tribunale di primo grado ha demandato tale compito, di notevole complessità nel contesto della presente controversia, ad un procedimento successivo nella fase di esecuzione della sentenza. Sarebbe contrario al principio dell’economia processuale rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché, in pratica, proceda unicamente a valutare l’importo dovuto dalla Commissione a titolo dell’unico danno che è tenuta a risarcire. Nulla osta a che tale compito sia svolto dalla Corte di giustizia, come è accaduto in passato (81), alla luce del metodo indicato nella sentenza impugnata.

VIII – Sulle spese relative ai due gradi di giudizio

186. La soluzione che propongo non obbligherebbe a condannare la Schneider a sopportare integralmente le spese, giacché la Commissione è rimasta parzialmente soccombente, benché non si tratti delle domande principali.

187. Poiché il Tribunale di primo grado si è riservato la decisione sulle spese del procedimento, e poiché propongo che sia la Corte di giustizia ad effettuare la valutazione del danno della Schneider afferente alle spese sostenute per partecipare alla ripresa della procedura di controllo dell’operazione di concentrazione, sarebbe necessario statuire sulle spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione.

188. Al riguardo, una giusta valutazione degli elementi della controversia nel loro insieme porterebbe a condannare la società Schneider a sopportare i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea in entrambi i gradi di giudizio.

IX – Conclusione

189. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di:

1)         annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007 nella causa T‑351/03, per aver condannato la Comunità europea a corrispondere alla società Schneider Electric SA un risarcimento pari ai due terzi del danno subito, a causa della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che la Schneider Electric ha dovuto concedere al cessionario in cambio del rinvio del termine per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand fino al 10 dicembre 2002.

2)         Annullare parimenti i punti 5‑10 del dispositivo della sentenza impugnata, in cui si dispone una perizia al fine di valutare l’importo del detto danno e si accordano interessi di mora.

3)         Respingere il ricorso quanto al resto.

4)         Ordinare alle parti di trasmettere alla Corte di giustizia entro un termine di tre mesi dalla pronuncia della sentenza, una loro stima, raggiunta di comune accordo, dell’importo delle spese sostenute dalla Schneider Electric per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione a seguito della pronuncia delle sentenze del Tribunale di primo grado 22 ottobre 2002, nelle cause riunite T‑310/01 e T‑77/02, Schneider Electric/Commissione.

5)         In mancanza di un accordo tra le parti, ordinare a queste ultime di presentare alla Corte di giustizia, entro il medesimo termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione dell’importo.

6)         Condannare la società Schneider Electric a pagare i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea nel procedimento d’impugnazione e in primo grado, nonché a sopportare le proprie spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.


1 – Lingua originale: lo spagnolo.


2 – Causa T‑351/03, Schneider Electric/Commissione (Racc.pag. II‑2237).


3 – Punti 16‑78.


4 – Regolamento del Consiglio 21 dicembre 1989, 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [(GU L 395, pag. 1), rettificato (GU 1990, L 257, pag. 13) e modificato dal regolamento (CE) del Consiglio, 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1)]. L’ultima versione, il Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139 (GU L 24, pag. 1), non è applicabile nella presente causa.


5 – Caso COMP/M.2283 – Schneider-Legrand, in cui si dichiara l’operazione incompatibile con il mercato comune (GU 2004, L 101, pag. 1).


6 – Descritti più dettagliatamente ai punti 35 e 36 della sentenza impugnata.


7 – Decisione della Commissione 30 gennaio 2002, C(2002) 360 def., che ordina una separazione di imprese (Caso COMP/M.2283 — Schneider/Legrand).


8 – Sentenza del Tribunale di primo grado 22 ottobre 2002, causa T‑310/01, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑4071).


9 – Sentenza del Tribunale di primo grado 22 ottobre 2002, causa T‑77/02, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑4201).


10 – Paragrafo 39 e segg. di queste conclusioni.


11 – Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 15 novembre 2002, C‑279 (pag.  22).


12 – Ordinanza 31 gennaio 2006, causa T‑48/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑111), che ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento T‑48/03, in quanto la decisione di apertura della fase II e la decisione di chiusura censurate non costituivano atti arrecanti pregiudizio alla Schneider.


13 – Ordinanza 9 marzo 2007, causa C‑188/06 P, Schneider Electric/Commissione.


14 – Addebito relativo all’addossamento delle posizioni.


15 – Punti 444 e 445 della sentenza Schneider I.


16 – Punti 453‑461 della sentenza Schneider I.


17 – Ordinanze del 29 ottobre 2004, cause T‑310/01 DEP e T‑77/02 DEP.


18 – Punti 100‑106 della sentenza impugnata.


19 – Sentenza 19 aprile 2007, causa C‑282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione (Racc. pag. I‑2941; in prosieguo: la sentenza «Holcim», punto 47, e giurisprudenza ivi citata).


20 – Soluzione criticata da Dawes, A./Peci, K., «“Sorry but there’s nothing we can do to help”: Schneider II and extra‑contractual liability of the European Commission in merger cases», in European Competition Law Review, 2008, 29(3), pag. 151‑161.


21 – Punti 129‑138 della sentenza impugnata.


22 – Punto 81 della sentenza impugnata.


23 – Punti 263 e 264 della sentenza impugnata.


24 – Punti 260‑287.


25 – Ai punti 289‑297 della sentenza impugnata. Nel primo caso, in quanto le spese invocate derivavano direttamente dall’applicazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento e, nel secondo caso, poiché non si poteva presumere che la Schneider non avrebbe dovuto sostenere tali spese qualora fosse stata adottata una decisione legittima (spese di separazione), vuoi perché erano già state incluse nelle spese (spese di giudizio comunitarie), vuoi perché erano legate ad un’imputazione che non era stata riconosciuta come fonte della responsabilità della Comunità (oneri pecuniari relativi ai procedimenti giudiziari nazionali).


26 – Punti 298‑302 della sentenza impugnata.


27 – Punti 303‑317 della sentenza impugnata.


28 – Punti 318‑325.


29 – Basandosi sulla sentenza 7 novembre 1985, causa C‑145/83, Adams/Commissione (Racc. pag. 3539, punto 54).


30 – Punti 326‑335.


31 – Prendendo come base i tassi fissati dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorati di due punti, purché non superiore al tasso del 4% (punti 336‑346).


32 – Fax del 21 settembre.


33 – Benché la formulazione delle conclusioni nel ricorso risulti poco chiara, in realtà la ricorrente allude alle spese di entrambi i gradi di giudizio.


34 – Fax del 21 dicembre.


35 – Fax del 10 marzo.


36 – Fax del 6 maggio.


37 – È stato detto che non è indispensabile attenersi a tale metodo e che è possibile alterare l’ordine di analisi delle tre componenti della responsabilità extracontrattuale; v. Ruffert, M., «EG-Vertrag – Art. 288», in Callies, Chr./Ruffert, M. (a cura di.), Kommentar des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 2ª ed., Ed. Luchterhand, Neuwied, 2002, pag. 2414. Tuttavia, anche se tale interpretazione agevola il compito della Corte di giustizia, non credo che si concili necessariamente con l’operato dell’avvocato generale, che è obbligato a pronunciarsi su tutti i punti in discussione.


38 – Punto 155 della sentenza impugnata.


39 – Sentenza Holcim, cit. punto 50, e la giurisprudenza ivi citata.


40 – Punto 453 della sentenza Schneider I.


41 – Punto 152 della sentenza impugnata.


42 – Punto 155 della sentenza impugnata.


43 – Sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame (Racc. pag. I‑1029, punto 55); 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I‑5291, punto 43; in prosieguo: la sentenza «Bergaderm»); 10 dicembre 2002, causa C‑312 P, Commissione/Camar e Tico (Racc. pag. I‑11355, punto 54); 10 luglio 2003, causa C‑472/00 P, Commissione/Fresh Marine (Racc. pag. I‑7541, punto 26); 12 luglio 2005, causa C‑198/03 P, Commissione/CEVA e Pfizer (pag. I-6357, punto 64), e Holcim, cit.,punto 47). La dottrina ha posto in rilievo il ruolo fondamentale del potere discrezionale ai fini della valutazione della gravità della violazione commessa; v. Wilson, C., «The role of discretion in EC law on non-contractual liability», in Common Market Law Review, n. 42, 2005, pag. 686.


44 – Punto 445 della sentenza Schneider I.


45 – Sentenze Bergaderm, cit. (punto  40), e Holcim, cit. (punto 50).


46 – Art. 18, n. 1, in fine, del regolamento.


47 – Art. 18, n. 3, del regolamento.


48 – Punti 145 e 146 della sentenza impugnata.


49 – In tal senso si pronuncia anche la dottrina; v., per esempio, Lenaerts, K./Arts, D./Maselis,I., Procedural Law of the European Union, 2ª ed., Ed. Sweet & Maxwell, Londra, 2006, pag. 395; e Schremers, H.G./Waelbroeck, D.F., Judicial Protection in the European Union, 6ª ed., Ed. Kluwer Law International, L’Aia / Londra / New York, 2001, pag. 552. Nella giurisprudenza si ammette soltanto che, nei casi in cui il margine di discrezionalità sia ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario «può» essere sufficiente a comprovare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata; v., per tutte, la sentenza Commissione/CEVA e Pfizer, cit. (punto 65).


50 – Nonostante il suo carattere di atto preparatorio, la giurisprudenza riconosce alla comunicazione degli addebiti la funzione di delimitare l’oggetto del procedimento amministrativo avviato dalla Commissione, vietando in tal modo alla detta istituzione di formulare nuove censure nella decisione che chiude il procedimento [sentenza 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (Racc. pag. I‑4951, punto 63); ordinanza 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, British American Tobacco e Reynolds Industries/Commissione (Racc. pag. 1899, punti 13 e 14)].


51 – Punto 86 in collegamento con il punto 260 della sentenza impugnata.


52 – Punto 286 della sentenza impugnata.


53 – Parti prima e seconda, nonché primo argomento della terza parte del terzo motivo d’impugnazione.


54 – Gli altri argomenti del terzo motivo e tutto il quinto motivo.


55 – Quarto motivo d’impugnazione


56 – Punto 114 in fine della decisione di separazione.


57 – Ai punti 311‑316 della sentenza impugnata.


58 – Punto 311 della sentenza impugnata.


59 – Punto 312 della sentenza impugnata.


60 – Primo punto del dispositivo della sentenza oggetto del presente ricorso.


61 – Toth, A.G., «The concepts of damage and causality as elements of non‑contractual liability», in Heukels, T./McDonnell, A. (a cura di), The Action for Damages in Community Law, Ed. Kluwer Law International, L’Aia‑Londra‑Boston, 1997, pag. 192.


62 – Sentenza 15 gennaio 1987, causa 253/84, GAEC de la Ségaude/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 123, punto 10).


63 – Paragrafo 99 delle presenti conclusioni.


64 – In merito alle questioni controverse tra la Schneider e la Legrand discusse dinanzi agli organi giurisidizionali nazionali faccio rinvio ai punti 27, 67 e 219 e segg. della sentenza impugnata.


65 – Paragrafo 100 di queste conclusioni.


66 – V. sentenza 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette/Commissione (Racc., pag. 677, punto 23) e le relative conclusioni dell’avvocato generale Trabucchi (a pag. 694).


67 – Su tale delimitazione della responsabilità propria in materia di aiuti di Stato, v. le sentenze 25 maggio 1978 [cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77] HNL/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 1209, punto 6) e 19 maggio 1992, causa C‑104/89, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑3061, punto 13). V., inoltre, Koenig, Ch. «Haftung der Europäischen Gemeinschaft gem. Art. 288 II EG wegen rechtswidriger Kommissionsentscheidungen in Beihilfensachen», Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, n. 7/2005, pag. 205.


68 – Ablasser‑Neuhuber, «Artikel 7. Aufschub des Vollzugs von Zusammenschlüssen», in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht – Band 1 Europäisches Recht – Kommentar, Ed. C. H. Beck Verlag, Monaco di Baviera, 2005, pag. 1192.


69 – Immenga, U./Körber, T., «Fusionskontrollverordnung – Artikel 8. Entscheidungsbefugnisse der Kommission», in Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht – EG/Teil 2 – Kommentar zum Europäischen Kartellrecht, 4ª edizione, Ed. C. H. Beck, Monaco di Baviera, 2007, pag. 673.


70 – In merito ai rischi inerenti alle attività economiche, v. la recente sentenza 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar (UK)/Commissione (Racc. p.I‑9761, punti 59 e 93).


71 – Al riguardo, la Commissione cita la sentenza 19 settembre 1985, causa 33/82, Murri Frères/Commissione (Racc. pag. 2759, punti 37 e 38), e in extenso vari punti della sentenza del Tribunale di primo grado 19 luglio 2007, causa T‑360/04, FG Marine/Commissione (punti 51‑56 e 75‑77).


72 – Sentenze 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. I‑7869, punto 178), e 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punto  66).


73 – Sentenze Adams/Commissione, cit. (punti 53‑55), e 27 marzo 1990, causa C‑308/07, Grifoni/CEEA (Racc. pag. I‑1203, punti 16 e 17).


74 – Per esempio, sentenze 4 febbraio 1975, causa 169/73, Compagnie Continentale France/Consiglio (Racc. pag. 117, punti 22‑32); 1º luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione (Racc. pag. 1139, punti 46 e 47); 8 giugno 1977, causa 97/76, Merkur/Commissione (Racc. pag. 1063, punto 9), e 19 maggio 1992, Mulder e a., cit. (punto  33).


75 – Sentenze del Tribunale di primo grado 28 gennaio 1999, causa T‑230/95, BAI/Commissione (Racc. pag. II‑123, punto 36) e, FG marine/Commissione, cit.  (Racc. pag. II‑92, punto 74).


76 – Punti 50‑52 della sentenza impugnata.


77 – Rinvio ai paragrafi 146 e segg. di queste conclusioni.


78 – Normalmente si limita ad affermare, in modo piuttosto laconico, che ciò accade nel caso concreto. Sentenza 5 ottobre 2000, cause riunite C‑432/98 P e C‑433/98 P, Consiglio/Chvatal e a. (Racc. pag. I‑8535, punto 37); 9 gennaio 2003, causa C‑76/00, Petrotub e Republica/Consiglio (Racc. pag. I‑79, punto 93), e 18 luglio 2007, causa C‑326/05 P, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (Racc. pag. I‑6557, punto 71).


79 – Héron, J. Droit judiciaire privé, Ed. Montchrétien, Parigi, 1991, pag. 517; Vincent, J. e Guinchard, S., Procédure civile, Ed. Dalloz, Parigi, 1994, pag. 922.


80 – Nieva Fenoll, J., El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Ed. Bosch, Barcellona, 1998, pag. 430.


81 – Sentenze 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks‑Arkady/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 2955); Adams/Commissione, cit.; 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/Commissione (pag. I‑2477), e Mulder e a./Consiglio e Commissione, cit.