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Ricorso d'impugnazione proposto il 24 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-351/03 (Schneider Electric SA/Commissione)

(Causa C-440/07 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Petite e F. Arbault, agenti)

Altre parti nel procedimento: Schneider Electric SA, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric SA/Commissione;

condannare la Schneider Electric SA all'integralità delle spese sostenute dalla Commissione.

Motivi e principali argomenti

Ricordando, in via preliminare, che sono necessarie tre condizioni cumulative per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ossia, rispettivamente, l'esistenza di un illecito, quella di un danno reale e certo nonché un nesso di causalità diretto tra l'illecito e il danno, la ricorrente deduce sette motivi a sostegno del suo ricorso d'impugnazione.

Con il primo motivo la Commissione fa valere che, constatando, da un lato, che essa ha "omesso" di formulare la censura relativa all'addossamento delle posizioni della Schneider e della Legrand nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, e, dall'altro, che tale formulazione non presentava "alcuna difficoltà tecnica particolare", il Tribunale ha violato l'autorità di giudicato, ha effettuato constatazioni materialmente inesatte, ha snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione ed è venuto meno all'obbligo di motivare le sue sentenze.

Con il secondo motivo la Commissione sostiene che il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, ha commesso un errore di diritto e non ha ottemperato al suo obbligo di motivazione ritenendo che il vizio di procedura riscontrato nella sentenza 22 ottobre 2002, causa T-310/01, Schneider Electric/Commissione, costituisse una violazione "sufficientemente qualificata" di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

Con il terzo motivo la Commissione sostiene che il Tribunale ha effettuato constatazioni materiali erronee, snaturato elementi di prova, qualificato in modo erroneo i fatti in causa e commesso un errore di diritto laddove ha ritenuto che sussistesse un "nesso di causalità sufficientemente diretto" tra l'illecito e la seconda voce di danno individuata, vale a dire la conclusione anticipata delle trattative della Schneider con il consorzio Wendel-KKR sul prezzo di cessione della Legrand SA.

Con il quarto motivo la Commissione denuncia una violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di motivazione ad esso incombente per via di una motivazione contraddittoria che inficia il suo ragionamento riguardante il nesso di causalità sussistente tra l'illecito e le varie voci di danno individuate.

Con il quinto motivo la Commissione sostiene che il Tribunale ha effettuato constatazioni di fatto materialmente inesatte, snaturato gli elementi di prova e commesso un errore di diritto laddove non è giunto alla conclusione che la Schneider avesse contribuito alla totalità della seconda voce di danno individuata. Infatti, sotto vari aspetti, tale impresa sarebbe venuta meno al suo obbligo di diligenza ragionevole per evitare il danno o limitarne la portata, segnatamente non avendo presentato una domanda di provvedimenti provvisori con riferimento all'obbligo di cessione della Legrand asseritamene impostole e avendo deciso di cedere tale impresa ad una data in cui essa non soggiaceva ad alcun obbligo in tal senso.

Con il sesto motivo la Commissione imputa al Tribunale di aver statuito ultra petita, violato le norme che disciplinano l'onere della prova e leso i diritti della difesa individuando una voce di danno che non era stata invocata dall'impresa ricorrente.

Infine, con il settimo ed ultimo motivo, la Commissione afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto accordando alla Schneider interessi compensatori decorrenti dal verificarsi della seconda voce di danno, il 10 dicembre 2002.

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