Language of document : ECLI:EU:C:2009:459

Causa C‑440/07 P

Commissione delle Comunità europee

contro

Schneider Electric SA

«Impugnazione — Operazioni di concentrazione tra imprese — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione della Commissione che dichiara un’operazione incompatibile con il mercato comune — Annullamento — Responsabilità extracontrattuale della Comunità per l’illegittimità constatata — Presupposti»

Massime della sentenza

1.        Impugnazione — Motivi di ricorso — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

2.        Concorrenza — Concentrazioni — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Limiti — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 18)

3.        Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità — Portata dell’obbligo di motivazione

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

4.        Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario

(Art. 288, secondo comma, CE)

5.        Concorrenza — Concentrazioni — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 18, n. 3)

6.        Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento — Controllo da parte della Corte dell’esistenza di un nesso causale tra un danno e un fatto generatore — Inclusione

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

7.        Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illiceità — Danno — Nesso causale

(Art. 288, secondo comma, CE)

1.        L’accertamento dei fatti e la valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale costituiscono questioni di diritto soggette al controllo della Corte in sede di impugnazione, rispettivamente, qualora l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti acquisiti in atti e qualora sussista uno snaturamento degli elementi di prova.

(v. punto 104)

2.        La menzione, in una comunicazione degli addebiti, di una censura quale quella relativa ad un addossamento non presuppone una piena dimostrazione della sua fondatezza al termine di un’analisi economica esaustiva. Una dimostrazione siffatta, la quale, nel settore delle concentrazioni, può effettivamente presentare rilevanti difficoltà, deve essere perfezionata soltanto nel seguito del procedimento, alla luce, in particolare, delle osservazioni delle imprese interessate, debitamente informate dell’esistenza del problema di concorrenza attraverso la comunicazione degli addebiti ai fini di un efficace esercizio dei loro diritti della difesa. Nella fase della comunicazione degli addebiti, la Commissione è tenuta ad esporre in maniera sufficientemente chiara e precisa soltanto il problema di addossamento potenzialmente atto ad ostacolare una dichiarazione di compatibilità dell’operazione di concentrazione.

(v. punti 130-132)

3.        L’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

(v. punti 135, 175)

4.        Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato al sussistere di un insieme di condizioni, tra le quali figura, quando è in discussione l’illegittimità di un atto giuridico, l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli. Per quanto riguarda tale condizione, il criterio decisivo per considerare una violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata è quello della violazione grave e manifesta, da parte di un’istituzione comunitaria, dei limiti imposti al suo potere discrezionale. Qualora tale istituzione disponga solo di un margine di valutazione considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per affermare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. Il regime sviluppato dalla Corte di giustizia in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene conto, ove occorra, della complessità delle situazioni da disciplinare.

(v. punti 160-161)

5.        La comunicazione degli addebiti è un documento essenziale per l’attuazione del principio del rispetto dei diritti della difesa sancito dall’art. 18, n. 3, del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Al fine di garantire l’esercizio efficace dei diritti della difesa, tale documento circoscrive l’oggetto del procedimento amministrativo avviato dalla Commissione, impedendo così a quest’ultima di formulare altre censure nella decisione con cui essa conclude il procedimento. A questo scopo, l’art. 18, n. 3, del regolamento n. 4064/89 implica che la Commissione, ove constati nel corso della procedura di esame approfondito, successivamente alla comunicazione degli addebiti, che un problema di concorrenza idoneo a provocare una dichiarazione di incompatibilità non è stato enunciato in tale comunicazione, o lo è stato solo insufficientemente, è tenuta, in alternativa, o a rinunciare a tale addebito al momento della propria decisione finale, o a mettere le imprese interessate in condizione di formulare, prima di tale decisione, tutte le osservazioni sul merito e le proposte di misure correttive giudicate utili.

(v. punti 162-165)

6.        Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. Orbene, in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità, la questione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il fatto generatore e il danno, presupposto per l’insorgere di tale responsabilità, costituisce una questione di diritto, che dunque soggiace al controllo della Corte. Ciò premesso, un motivo con cui si deduce che il Tribunale avrebbe a torto affermato l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra un illecito della Commissione e il danno lamentato dall’impresa ricorrente è ricevibile, in quanto mira appunto ad un controllo della qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale al fine di affermare l’esistenza del nesso di causalità diretto, e nella misura in cui tale controllo può essere realizzato senza rimettere in discussione le constatazioni e le valutazioni dei fatti compiute.

(v. punti 191-193)

7.        Qualora, a seguito dell’acquisizione del controllo di una società, un’impresa − la quale si sia vista notificare dalla Commissione una decisione che dichiara la suddetta operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune, e successivamente una decisione che ordina la separazione delle due imprese − abbia concluso un contratto di cessione della detta società ad efficacia differita − con facoltà per l’impresa di risolvere tale contratto entro una data stabilita mediante il pagamento di un’indennità di risoluzione − ed abbia poi deciso di non esercitare tale facoltà di risoluzione, malgrado che le due decisioni della Commissione fossero state annullate per un illecito della Commissione idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, erra il Tribunale allorché, per constatare l’esistenza di un diritto al risarcimento del danno subito dall’impresa a motivo della riduzione del prezzo di cessione che questa ha dovuto accordare al cessionario in cambio del rinvio degli effetti della cessione, afferma l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra l’illecito della Commissione e il danno subito dall’impresa.

In una situazione siffatta, si deve constatare l’assenza di un nesso di causalità diretto tra la riduzione di prezzo controversa e l’illegittimità inficiante la decisione che ha dichiarato l’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune, dato che la causa diretta del danno lamentato è costituita dalla decisione dell’impresa − cui essa non era costretta − di lasciar divenire effettiva la cessione della detta società, quando invece la logica conseguenza dell’annullamento della decisione che aveva dichiarato l’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune sarebbe stata che l’impresa partecipasse alla ripresa della procedura di esame approfondito fino al termine di quest’ultima, momento in cui, in alternativa, sarebbe stata adottata una decisione che constatava la compatibilità dell’operazione di concentrazione − nel qual caso l’impresa non sarebbe stata tenuta a cedere la detta società e dunque non avrebbe subito l’asserita riduzione di prezzo − oppure sarebbero state nuovamente adottate una decisione di incompatibilità ed una di separazione, nel qual caso la cessione sarebbe stata la legale conseguenza dell’incompatibilità constatata e dunque non avrebbe cagionato un danno risarcibile.

(v. punti 200-202, 204-205, 221)