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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 luglio 2009 - Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania, Schneider Electric SA, Repubblica francese

(Causa C-440/07 P)1

(Impugnazione - Operazioni di concentrazione tra imprese - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Decisione della Commissione che dichiara un'operazione incompatibile con il mercato comune - Annullamento - Responsabilità extracontrattuale della Comunità per l'illegittimità constatata - Presupposti)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Petite, F. Arbault, T. Christoforou, C.-F. Durand e R. Lyal, agenti)

Altre parti nel procedimento: Schneider Electric SA (rappresentanti: M. Pittie e A. Winckler, avocats), Repubblica federale di Germania, Repubblica francese

Oggetto

Ricorso d'impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione, con cui il Tribunale ha condannato la Comunità europea a risarcire, da un lato, le spese sostenute dalla Schneider Electric per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell'operazione di concentrazione intervenuta dopo la pronuncia delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T-310/01, Schneider Electric/Commissione, e causa T-77/02, Schneider Electric/Commissione, e, dall'altro, i due terzi del danno subito dalla Schneider Electric corrispondente all'importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che la Schneider Electric ha dovuto concedere al cessionario come corrispettivo del rinvio, fino al 10 dicembre 2002, della scadenza della realizzazione effettiva della vendita della Legrand - Condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità - Nozioni di illecito, di danno e di causalità diretta tra l'illecito commesso e il danno subito - Violazione "sufficientemente qualificata" del diritto comunitario inficiante un procedimento di controllo della compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune

Dispositivo

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione, è annullata nella parte in cui:

ha condannato la Comunità europea a risarcire i due terzi del danno lamentato dalla Schneider Electric SA corrispondente all'importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che essa avrebbe concesso al cessionario in cambio del rinvio del termine per la realizzazione effettiva della vendita fino al 10 dicembre 2002;

ha disposto una perizia ai fini della valutazione di tale voce di danno;

ha concesso interessi sull'indennità risarcitoria corrispondente a tale voce di danno.

L'impugnazione è respinta per il resto.

Le parti trasmetteranno alla Corte di giustizia delle Comunità europee, entro un termine di tre mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, la valutazione del danno costituito dalle spese sostenute dalla Schneider Electric SA per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell'operazione di concentrazione intervenuta dopo la pronuncia delle sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 ottobre 2002, causa T-310/01, Schneider Electric/Commissione, e causa T-77/02, Schneider Electric/Commissione, valutazione che sarà effettuata di comune accordo secondo le modalità indicate al punto 216 della presente sentenza.

In mancanza di tale accordo, le parti presenteranno alla Corte di giustizia delle Comunità europee, entro il medesimo termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.

Il ricorso della Schneider Electric SA è respinto per il resto.

La Schneider Electric SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese afferenti il procedimento di primo grado e quello presente, i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee in entrambi tali procedimenti.

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1 - GU C 22 del 26.1.2008.