Language of document :

Ordinanza della Corte 9 giugno 2010 - Commissione europea / Schneider Electric SA, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese

(Causa C-440/07 P) 1

(Impugnazione - Annullamento parziale della sentenza impugnata - Controversia definibile allo stato degli atti - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Valutazione del danno)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Petite, F. Arbault, T. Christoforou, R. Lyal e C.-F. Durand, agenti)

Altre parti nel procedimento: Schneider Electric SA (rappresentanti: avv.ti M. Pittie e A. Winckler), Repubblica federale di Germania, Repubblica francese

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione, con la quale il Tribunale ha condannato la Comunità europea a risarcire, da un lato, le spese sostenute dalla Schneider Electric per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell'operazione di concentrazione intervenuta a seguito della pronuncia delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, cause T-310/01 e T-77/02, Schneider Electric/Commissione, e, dall'altro, i due terzi del danno subìto dalla Schneider Electric corrispondente all'importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che la Schneider Electric ha dovuto concedere al cessionario in cambio del rinvio del termine per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand fino al 10 dicembre 2002 - Presupposti per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità - Nozioni di illecito, di danno e di causalità diretta tra l'illecito commesso e il danno subìto - Violazione "sufficientemente qualificata" del diritto comunitario inficiante una procedura di controllo della compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune

Dispositivo

L'importo del danno risarcibile contemplato al punto 3 del disposivo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 16 luglio 2009, causa C-440/07 P, Commissione/Schneider Electric (non ancora pubblicata nella Raccolta), viene fissato in misura pari ad EUR 50 000.

La domanda della Schneider Electric SA relativa alle spese è respinta.

____________

1 -

2 - GU C 22 del 26.01.2008.