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Ricorso proposto il 21 febbraio 2024 – Stanecki/Commissione

(Causa T-108/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rafal Stanecki (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione impugnata e, nei limiti del necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

condannare la convenuta a risarcire i danni da esso subìti in base a un importo valutato ad EUR 50 000;

condannare la convenuta al risarcimento del danno subìto dal ricorrente e valutato ad un importo pari a EUR 50 000 nonché alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina tripartita in sede disciplinare, del 3 luglio 2023, che infligge al ricorrente la sanzione della sospensione dell’avanzamento di scatto per un periodo di dodici mesi, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione che viziano diversi atti preparatori.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 12 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 17 bis dello Statuto, ossia del diritto alla libertà d’espressione riconosciuto peraltro dall’articolo 11, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 10 e 22 dell’allegato IX dello Statuto, ossia del principio di proporzionalità.

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