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Ricorso proposto il 1º marzo 2024 – Aylo Freesites/Commissione

(Causa T-138/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aylo Freesites LTD (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: C. Thomas, A. Bray, A. Ghalamkarizadeh e J. Beckedorf, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2023) 8842 final della Commissione, del 20 dicembre 2023, che designa Pornhub come piattaforma online di dimensioni molto grandi conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 (in prosieguo: la «decisione impugnata»);

dichiarare inapplicabile l’articolo 39 del regolamento 2022/2065, nella misura in cui esso impone che il registro della pubblicità sia reso accessibile al pubblico; e

condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, il quale determina i requisiti necessari per designare le piattaforme online di dimensioni molto grandi. L’Articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2022/2065, o l’applicazione da parte della Commissione di tale disposizione, non rispetta i principi generali della certezza del diritto e di proporzionalità.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, nel respingere il calcolo del numero mensile di destinatari attivi della ricorrente, è incorsa in errori di fatto e in errori manifesti di valutazione, non ha rispettato il proprio obbligo di motivazione ed ha violato l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065, nonché i principi della certezza del diritto e di proporzionalità.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, nel designare la ricorrente sulla base di due dati e metodologie specifici di terzi, ha violato l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065 e i principi della certezza del diritto e di proporzionalità, così come i diritti della ricorrente ad un processo equo e alla motivazione.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’articolo 39 del regolamento 2022/2065 è illegittimo nella misura in cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi devono rendere accessibile al pubblico il loro registro della pubblicità. Esso interferisce ingiustificatamente con la libertà d’impresa della ricorrente e il suo diritto di proprietà, e discrimina la ricorrente.

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1 Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1).