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Ricorso proposto il 18 marzo 2024 – DF / Commissione

(Causa T-153/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DF (rappresentanti: A. Guillerme, S. Napolitano, avvocate)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 12 maggio 2023 dell’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione della Commissione europea che ha posto fine al suo processo di assunzione;

concedere un indennizzo di euro 85.000 a titolo di compensazione per i danni morali e materiali subiti dalla ricorrente, importo che potrebbe essere eventualmente maggiorato nel corso del procedimento e soggetto a interessi di mora, da calcolarsi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza fino al pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di tre punti e mezzo percentuali;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’irregolarità del parere della commissione medica e su un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene, in particolare, che la commissione medica ha omesso di procedere ad un riesame completo ed imparziale della sua situazione, non avendo preso in considerazione tutti i documenti contenuti nel suo fascicolo medico.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo, la «AACC») relativo alla portata delle sue competenze. Secondo la ricorrente, la AACC ha commesso un errore di diritto ritenendo di non poter procedere, prima di adottare la decisione impugnata, a effettuare ulteriori verifiche sulla fondatezza dei presupposti fattuali sui quali la commissione medica si è basata e sull’esistenza di un nesso comprensibile tra i suoi accertamenti medici e la conclusione di inidoneità a cui quest’ultima era arrivata.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. La ricorrente ritiene che la Commissione, con la sua condotta e le sue decisioni, abbia violato il principio di buona amministrazione ed il dovere di sollecitudine. La ricorrente censura la lentezza ingiustificata nella gestione del processo di assunzione, i molteplici errori commessi e la condotta della Commissione nel contesto della trattazione del suo reclamo.

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