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Ricorso proposto il 21 febbraio 2024 – Airbus Defence and Space e Marlink Events / AED

(Causa T-105/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Airbus Defence and Space SAS (Tolosa, Francia), Marlink Events SAS (Choisy-le-Roy, Francia) (rappresentanti: F. Salat-Baroux, M. Lordonnois, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la difesa

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni dell’Agenzia europea per la difesa (i) del 12 dicembre 2023, con cui essa ha respinto l’offerta del gruppo composto dalle società Airbus Defence and Space SAS e Marlink Events SAS, presentata nell’ambito della procedura di gara 23.ISE.JP.001 relativa all’appalto per la fornitura di comunicazioni satellitari nelle bande C, Ku, (civ)Ka, L e UHF, di apparecchiature a bande (mil)Ka & X e servizi connessi, e con cui ha deciso di aggiudicare tale appalto alla società Telespazio France SAS, (ii) del 23 gennaio 2024, con cui essa ha deciso di revocare la sospensione della firma del contratto 23.ISE.JP.001 disposta l’8 gennaio 2024 in seguito alle osservazioni della società Airbus Defence and Space SAS, e con cui ha confermato il risultato della procedura di gara 23.ISE.JP.001 che ha aggiudicato l’appalto alla società Telespazio France SAS, e (iii) del 24 gennaio 2024, con cui essa ha deciso di firmare il contratto 23.ISE.JP.001 con la società Telespazio France SAS;

condannare l’Agenzia europea per la difesa a versare alla società Airbus Defence and Space l’importo di EUR 21.650.734, corrispondente al pregiudizio derivante dalle decisioni impugnate, e a indennizzare la Marlink, versandole l’importo di EUR 2.552.350, corrispondente al pregiudizio derivante dalle decisioni impugnate; importi maggiorati di interessi di mora e capitalizzati;

condannare l’Agenzia europea per la difesa alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione e sull’errore di diritto nel motivare il rifiuto di comunicare i dettagli relativi al punteggio finanziario ottenuto da ciascun candidato, laddove la semplice informazione relativa a tale punteggio, prevista dall’articolo 170 del regolamento 2018/1046 del 18 luglio 2018, non arreca pregiudizio alla riservatezza delle offerte di ciascun candidato.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto e sull’errore manifesto di valutazione nell’analisi della conformità dell’offerta dell’aggiudicataria, laddove l’amministrazione aggiudicatrice non si è pienamente assicurata che l’aggiudicataria avesse dimostrato in modo preciso di soddisfare la totalità dei requisiti dei documenti di consultazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 56 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sul travisamento nell’esame delle rispettive offerte delle due candidate in relazione al sotto-sottocriterio opzionale O-007 del sottocriterio 4 del criterio «Technical Award Criteria» (criteri tecnici di aggiudicazione), dato che l’aggiudicataria non ha dimostrato di essere in grado di soddisfare tale sotto-sottocriterio, che sul mercato non era disponibile nessuna capacità UHF , e che le caratteristiche del servizio UHF proposto dalle ricorrenti avrebbero dovuto comportare che venisse loro attribuito il punteggio massimo.

Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sul travisamento nell’esame dell’offerta dell’aggiudicataria in relazione al sotto-sottocriterio «Scénario C» (scenario C) del sottocriterio 3 del criterio «Technical Award Criteria» (criteri tecnici di aggiudicazione), dato che l’aggiudicataria non ha dimostrato di disporre di un contratto stipulato anteriormente alla gara d’appalto con uno degli operatori satellitari che offrono il servizio LEO richiesto in base a tale sotto-sottocriterio.

Quinto motivo, vertente sull’errore di diritto, sull’errore manifesto di valutazione e sul travisamento nell’esame dell’offerta dell’aggiudicataria in relazione ai sotto-sottocriteri O-003 e O-004 del sottocriterio 4 del criterio «Technical Award Criteria» (criteri tecnici di aggiudicazione), poiché l’aggiudicataria non ha dimostrato di disporre di contratti stipulati anteriormente alla gara d’appalto con alcuni degli operatori satellitari che offrono i servizi richiesti in base a questi due sotto-sottocriteri opzionali.

Sesto motivo, vertente sull’errore di diritto, sull’errore manifesto di valutazione, sul travisamento del principio della parità di trattamento e sul travisamento nell’esame dell’offerta delle ricorrenti in relazione al sotto-sottocriterio «equipment» (attrezzatura) del sottocriterio 2 del criterio «Technical Award Criteria» (criteri tecnici di aggiudicazione), poiché le ricorrenti hanno effettivamente fornito l’estensione della garanzia e le certificazioni richieste per i terminali, e l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto in ogni caso rivolgere alle ricorrenti una domanda di chiarimenti, laddove intendesse sollevare interrogativi in merito alle certificazioni fornite.

Settimo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sul travisamento nell’esame dell’offerta delle ricorrenti in relazione al sotto-sottocriterio «Scénario B» (scenario B) del sottocriterio 3 del criterio «Technical Award Criteria» (criteri tecnici di aggiudicazione), dato che le risposte fornite dalle ricorrenti rientravano nell’ambito del capitolato d’oneri della gara d’appalto.

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