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Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2024 – Belshyna/Consiglio

(Causa T-115/22)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Sostegno al regime di Lukashenko – Sostegno finanziario – Impresa di proprietà dello Stato – Repressione della società civile – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Belshyna AAT (Bobrouïsk, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Boggio-Tomasaz e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Con il presente ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 16), nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 1), e, in secondo luogo, della decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 41), nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 20), nella parte in cui tali atti la riguardano.

Dispositivo

La decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano la Belshyna AAT.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

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1 GU C 171, del 25.04.2022.