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Ricorso proposto il 26 febbraio 2024 – Global Legal Action Network e CAN-Europe / Commissione

(Causa T-120/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Global Legal Action Network (Galway, Irlanda), Climate Action Network Europe (CAN-Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: H. Leith, Barrister-at-Law)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione (in prosieguo, la «decisione impugnata»), inviata con lettera del 14 dicembre 2023, con la quale essa ha respinto una richiesta di riesame interno del 23 agosto 2023, presentata dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di Aarhus 1 ;

condannare la Commissione a pagare le spese di causa delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, secondo il quale la decisione impugnata ha erroneamente rigettato la Sezione IV della richiesta di riesame interno in quanto inammissibile. Parimenti erronee sono le constatazioni con cui la Commissione ha ritenuto che i motivi contenuti nella sezione IV della richiesta di riesame interno fossero inidonei a suffragare la richiesta di riesame interno delle ricorrenti. Tali errori sono derivati dall’applicazione di un criterio giuridico erroneo e/o da errori manifesti di valutazione.

Secondo motivo, a tenore del quale la decisione impugnata ha erroneamente rigettato in quanto infondati i motivi delle ricorrenti finalizzati ad ottenere un riesame interno della decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 della Commissione, del 28 giugno 2023 1 . Questo motivo si suddivide in quattro sottomotivi, che dimostrano che è stato applicato il criterio giuridico erroneo e/o che la decisione impugnata è stata fondata su errori manifesti di valutazione.

Primo sottomotivo, secondo il quale la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto che non sussista alcun obbligo giuridico applicabile di valutare le riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra che sarebbero necessarie per mantenere il riscaldamento globale a 1.5 °C (il che comporterebbe l’obbligo di valutare l’idoneità di percorsi di emissione a conseguire tale obiettivo, ivi compresa la possibilità di fare affidamento sulle tecnologie di rimozione dell’anidride carbonica previste da alcuni percorsi). La decisione impugnata è inoltre erronea in quanto ha indicato che era stato esaminato in che misura è possibile fare affidamento sulle tecnologie di rimozione dell’anidride carbonica.

Secondo sottomotivo, secondo il quale la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto che non sussista in capo all’Unione europea l’obbligo giuridico di fissare i propri obiettivi di emissione per il 2030 in maniera coerente con una misura ragionevole del giusto contributo alla riduzione delle emissioni globali cui è tenuta al fine di mantenere il riscaldamento globale a 1.5 °C.

Terzo sottomotivo, secondo il quale la decisione impugnata ha erroneamente respinto il motivo volto a richiedere un riesame interno secondo il quale l’Unione è tenuta, nella prospettiva di una ragionevole determinazione del proprio giusto contributo, a realizzare pienamente le riduzioni delle emissioni che può attuare internamente. La decisione impugnata non ha contestato l’esistenza di tale obbligo né ha tentato di dimostrare che le assegnazioni annuali di emissioni sono state fissate conformemente a tale obbligo.

Quarto sottomotivo, secondo il quale la decisione impugnata ha erroneamente respinto il motivo volto a richiedere un riesame interno secondo il quale la valutazione a sostegno delle assegnazioni annuali di emissioni ha omesso di considerare diritti fondamentali, o l’impatto del cambiamento climatico su diritti fondamentali, o il contributo al cambiamento climatico che risulterebbe dagli obiettivi di emissioni dell’Unione. La decisione impugnata ha solamente fatto riferimento alla considerazione, fornita in quella valutazione, di alcuni ma non tutti i diritti fondamentali. Tale valutazione non esamina affatto la misura in cui il cambiamento climatico (incluso il cambiamento climatico a cui gli obiettivi di emissione dell’Unione contribuirebbero) inciderebbe su quei diritti fondamentali.

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1 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 (GU 2006, L 264, pag. 13).

1 Decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 della Commissione, del 28 giugno 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2023 al 2030 (GU 2023 L 163, pag. 9).