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Ricorso proposto il 31 agosto 2009 - Germania / Commissione

(Causa T-347/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 2 luglio 2009, SG-Greffe (2009) D/3985, nel procedimento in materia di aiuti di Stato n. NN 8/2009, nella parte in cui le misure notificate sono state qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 2 luglio 2009, C(2009) 5080 def., relativa ad un regime di aiuti, il quale comprende, da una parte, la cessione gratuita di siti appartenenti al patrimonio naturale nazionale di proprietà federale, e, dall'altra, la promozione di grandi progetti di tutela ambientale (Aiuto di Stato NN 8/2009 - Germania - Siti naturali protetti). In tale decisione la Commissione ha dichiarato il regime di aiuti notificato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE. La ricorrente contesta la decisione impugnata, nella parte in cui essa qualifica le misure notificate come aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce che la convenuta ha applicato erroneamente l'art. 87, n. 1, CE sotto molti profili. Al riguardo viene segnatamente allegato che la convenuta avrebbe errato nel qualificare come imprese le organizzazioni per la tutela ambientale e nel non valutare, come richiesto, globalmente le misure notificate. Inoltre le misure notificate non avrebbero dato alle organizzazioni di tutela ambientale un vantaggio rilevante dal punto di vista della normativa sugli aiuti di Stato. La ricorrente lamenta poi l'erronea applicazione del quarto criterio previsto dalla sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I-7747).

In subordine viene affermata una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

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