Sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 – Chin Haur Indonesia / Consiglio
(Causa T-412/13)1
(«Dumping - Importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia - Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina - Elusione - Omessa collaborazione - Articoli 13 e 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chin Haur Indonesia, PT (Tangerang, Indonesia) (rappresentanti: T. Müller-Ibold e F.-C. Laprévote, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito da R. Bierwagen, avvocato)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti); e Maxcom Ltd (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, è annullato, nei limiti in cui riguarda la Chin Haur Indonesia, PT.
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le spese della Chin Haur Indonesia nonché le proprie spese.
La Commissione europea e la Maxcom Ltd sopporteranno le proprie spese.
________________________1 GU C 274 del 21.9.2013.