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Ricorso proposto il 27 maggio 2010 - Ungheria / Commissione

(Causa T-240/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 2 marzo 2010, 2010/135/UE, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido;

annullare la decisione della Commissione 2 marzo 2010, 2010/136/UE, che autorizza l'immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;

in subordine, nell'ipotesi in cui venisse respinta la domanda di annullamento della decisione 2010/136/UE, annullare il suo art. 2, lett. b) e c);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna le decisioni della Commissione 2 marzo 2010, 2010/135/UE 1 e 2010/136/UE 2.

Nella motivazione del ricorso la ricorrente sostiene, nell'ambito del primo motivo, che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione e ha violato il principio di precauzione per il fatto di aver autorizzato l'immissione in commercio della patata geneticamente modificata "Amflora" (in prosieguo: la "patata GM"), sebbene, nel valutare i rischi, siano emerse fondate obiezioni da cui risulta che l'autorizzazione, tenuto conto degli obiettivi di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, avrebbe potuto causare danni alla salute delle persone, degli animali e dell'ambiente. A giudizio della ricorrente l'autorizzazione alla commercializzazione si basa su un'analisi dei rischi priva di fondamento o carente sotto vari punti di vista, il che si ripercuote sulla legittimità delle decisioni della Commissione.

In relazione ai rischi per la salute determinati dalla patata GM di cui trattasi, il ricorrente deduce che il gene marcatore della resistenza agli antibiotici e il trasferimento di tale gene dalle piante GM ai batteri comportano un tale rischio per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente che è inammissibile - in particolare alla luce dell'obbligo di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e del fatto che esiste quantomeno una significativa incertezza scientifica per quanto riguarda i rischi - che la Commissione non lo abbia scongiurato in modo soddisfacente. Ne consegue che, secondo la ricorrente, l'autorizzazione alla commercializzazione viola il principio di precauzione nonché l'art. 4, n. 2, della direttiva 2001/18/CE 3, che ne costituisce la concreta espressione giuridica. Inoltre, il parere scientifico emesso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), su cui si fondano le decisioni della Commissione Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), è anche in contrasto con le posizioni assunte al riguardo dall'Organizzazione mondiale della sanità, dall'Organizzazione Mondiale per la sanità animale nonché dall'Agenzia europea per i medicinali.

Secondo la ricorrente la valutazione sui rischi per l'ambiente derivanti dalla patata GM è incompleta e inadeguata tenuto conto:

dell'assenza di sperimentazioni in campo aperto su tutte le regioni biogeografiche dell'Unione europea,

dell'assenza di un'analisi degli effetti sugli organismi non bersaglio, degli effetti cumulativi a lungo termine nonché degli effetti sulla dinamica delle popolazioni di specie e di quelli sulla diversità genetica,

dell'insufficiente verifica degli eventuali effetti sulla salute degli animali e delle eventuali conseguenze sulla catena alimentare.

Come secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il regolamento 1829/2003/CE 4. A tale riguardo, la ricorrente deduce che l'art. 2, lett. b) e c), della decisione 2010/136/UE, che autorizza la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile, in alimenti o mangimi, di organismi geneticamente modificati in una percentuale non superiore allo 0,9%, è illegittimo, considerato che, per quanto riguarda l'autorizzazione, il regolamento 1829/2003/CE non prevede alcun margine di tolleranza né consente che la Commissione applichi un siffatto margine nel caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM.

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1 - Decisione della Commissione 2 marzo 2010, 2010/135/UE, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido (GU L 53, pag. 11).

2 - Decisione della Commissione 2 marzo 2010, 2010/136/UE, che autorizza l'immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53, pag. 15).

3 - Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

4 - Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).