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Ricorso proposto il 4 agosto 2011 - Cementos Molins / Commissione

(Causa T-424/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cementos Molins, SA (Sant Vicenç dels Horts, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas e M. López Garrido)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La domanda è diretta all'annullamento, ai sensi dell'art. 263 TFUE, della decisione della Commissione europea 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione 1.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 107 TFUE.

Secondo la ricorrente, la decisione, considerando che l'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere previsto dall'art. 12, n. 5, della legge tributaria spagnola sulle persone giuridiche (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, TRLIS) costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, viola l'art. 107 TFUE. La ricorrente sostiene che tale ammortamento non presenta gli elementi di vantaggio, pregiudizio al commercio intracomunitario e selettività.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento e dell'obbligo di motivazione in combinato disposto con il principio del legittimo affidamento.

Tale motivo si divide in due parti, entrambe relative al periodo di legittimo affidamento stabilito ai nn. 2 e 3 dell'art. 1 della decisione impugnata.

Prima parte del secondo motivo : in via principale, violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente sostiene che il legittimo affidamento dovrebbe tutelare dal recupero degli aiuti tutti i beneficiari degli aiuti fino alla data di pubblicazione della decisione impugnata, poiché la pubblicazione della decisione di avvio non è sufficiente a minare il legittimo affidamento nato in seguito a dichiarazioni della Commissione europea dinanzi al Parlamento europeo.

Seconda parte del secondo motivo: in subordine, violazione del principio del legittimo affidamento e dell'obbligo di motivazione. La ricorrente ritiene che la Commissione europea abbia erroneamente escluso dal periodo di legittimo affidamento l'intero giorno di pubblicazione nella GU della decisione di avvio del procedimento che ha portato all'adozione della decisione impugnata. In primo luogo, poiché dalla normativa comunitaria risulta che l'ultimo giorno di una scadenza debba intendersi come interamente compreso nella stessa, in secondo luogo, poiché l'esclusione del suddetto giorno dal periodo di legittimo affidamento nel dispositivo della decisione impugnata non è coerente con la motivazione della stessa.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in combinato disposto con il principio del legittimo affidamento.

La ricorrente sostiene che risulta sproporzionato il fatto che la Commissione, per applicare il principio del legittimo affidamento nel caso dell'art. 1, n. 4 della decisione impugnata, esiga che vi siano impedimenti giuridici espressi all'aggregazione transfrontaliera d'imprese.

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1 - GU L 135, pag. 1.