Language of document : ECLI:EU:T:2014:927

Causa T‑422/11

Computer Resources International (Luxembourg) SA

contro

Commissione europea

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e di assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche – Rigetto di un’offerta – Offerta anormalmente bassa – Articolo 139, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 – Obbligo di motivazione – Scelta della base giuridica – Sviamento di potere»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 5 novembre 2014

1.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149)

3.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Decisione di rigetto di un’offerta – Obbligo di motivazione – Portata

(Regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 147, § 3, e 149)

4.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Offerta anormalmente bassa – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di sentire l’offerente

(Regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 139, § 1)

5.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Possibilità per un offerente di modificare la sua offerta iniziale nella fase della valutazione delle offerte da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 99; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 148)

6.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

7.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

(Art. 263 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 20)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 24, 26‑28)

3.      Sebbene l’articolo 147, paragrafo 3, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, precisi le menzioni che devono figurare nella decisione di aggiudicazione dell’appalto, esso non dispone che tali menzioni siano specificate nella lettera con cui si trasmette il contenuto della citata decisione agli offerenti esclusi. La comunicazione fra l’amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti, in particolare quelli che sono stati esclusi, nonché il contenuto di tale comunicazione sono, infatti, disciplinati dall’articolo 149 del regolamento n. 2342/2002. Pertanto, detto articolo 147 è privo di pertinenza ai fini di determinare il contenuto dell’obbligo di motivazione che incombe all’amministrazione aggiudicatrice, nei confronti di un offerente escluso, quanto alla lettera che gli trasmette il testo della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice.

(v. punto 45)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 57)

5.      In conformità dell’articolo 99 del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e dell’articolo 148 del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione di detto regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice non può accettare, nella fase di valutazione delle offerte, la modifica dell’offerta di un offerente, poiché dette disposizioni vietano la modifica dei termini dell’offerta iniziale.

(v. punto 87)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 94)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 110)