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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Andrea Balduini contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 19 febbraio 2005

(causa T-77/05)

Lingua processuale: l'italiano

Il 19 febbraio 2005, Andrea Balduini, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Balduini, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullata la decisione dell'AIPN 12.11.2004, ADMIN. B.2-PC/amd-D (2004)27617, comunicata con raccomandata a.r. 15.11.2004, ricevuta in data 22.11.2004, procedere alla neutralizzazione delle due domande n. 11 e n. 36 del Test A (conoscenza del campo) del concorso EPSO/A/11/03, ovvero anche di una sola di esse;

-    e, conseguentemente, annullata la decisione della giuria del concorso EPSO/A/11/03, resa nota al ricorrente con comunicazione 14.05.2004 EPSO/5000LM - EN, accertare e dichiarare che il ricorrente rientra nel numero dei 450 migliori punteggi e, pertanto, ammetterlo alle successive fasi del concorso EPSO/A/11/03;

-     in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa ha preso parte al concorso generale EPSO/A/11/03, che prevedeva, nella sua prima fase, lo svolgimento di tre test di preselezione.

Con comunicazione del 14.5.2004, la Giuria rendeva noto al ricorrente che il risultato complessivo che egli aveva ottenuto nei test di preselezione, 44,726 punti, non era idoneo ad includerlo nel novero dei 450 migliori punteggi, non essendo così ammesso alle ulteriori prove.

Con successiva comunicazione, la giuria precisava a tutti i candidati che i risultati dei test di preselezione erano stati determinati dopo che la giuria stessa aveva proceduto all'annullamento di cinque domande dei detti test (la n. 17 del test A, le n. 4 e 20 del test B e le n. 45 e 52 del test C).

Le istanze di revisione, presso la giuria, e di reclamo, presso l'EPSO, sono state respinte. In queste due istanze si chiedeva venissero annullate altre due domande del test A (le n. 11 e 36), in quanto del tutto errate, illogiche ed incomprensibili, così da ottenere un risultato idoneo ad includerlo nel numero dei 450 migliori candidati ed a farlo proseguire nelle successive fasi del concorso. Le due istanze sono state respinte.

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere la violazione del principio di eguaglianza di trattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello Statuto.

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