Language of document : ECLI:EU:T:2012:38

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

1° febbraio 2012 (*)

«Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per il Belgio per il periodo intercorrente tra il 2008 ed il 2012 — Articolo 44 del regolamento (CE) n. 2216/2004 — Correzione posteriore — Nuovo entrante — Decisione che ordina all’amministratore centrale del catalogo comunitario indipendente delle operazioni di correggere la tabella del “Piano nazionale di assegnazione”»

Nella causa T‑237/09,

Région wallonne (Belgio), rappresentata da J.‑M. De Backer, A. Lepièce, I.‑S. Brouhns e S. Engelen, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da E. White e O. Beynet, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione del 27 marzo 2009, relativa al piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dal Regno del Belgio per il periodo intercorrente dal 2008 al 2012, che ordina all’amministratore centrale del catalogo indipendente comunitario delle operazioni [CITL] di correggere la tabella del «Piano nazionale di assegnazione» belga,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. J. Azizi (relatore), presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 (GU L 338, pag. 18), istituisce, ai sensi del suo articolo 1, un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità europea (in prosieguo: il «sistema dello scambio di quote»), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni, in particolare di biossido di carbonio, secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

2        A tal fine, la direttiva 2003/87 prevede in sostanza che le emissioni di gas a effetto serra degli impianti elencati nell’allegato I debbano essere previamente autorizzate e formare oggetto di un’assegnazione di quote conformemente a piani nazionali di assegnazione (in prosieguo: i «PNA»).

3        L’articolo 9 della direttiva 2003/87 dispone segnatamente quanto segue:

«1.      Per ciascun periodo di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un [PNA] che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il [PNA] si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell’allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico (…)

(…)

3.      Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un [PNA] di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l’articolo 10 o con i criteri elencati nell’allegato III. Lo Stato membro prende una decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. La Commissione giustifica ogni decisione di rigetto».

4        Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87:

«Per il quinquennio che ha inizio il 1º gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo in oggetto, sulla base del [PNA] di cui all’articolo 9 e nel rispetto dell’articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico».

5        L’articolo 38, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87 e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 916/2007 della Commissione, del 31 luglio 2007 (GU L 200, pag. 5), prevede, sotto il titolo «Tabella relativa al [PNA] per il periodo [di assegnazione intercorrente dal] 2005 [al] 2007»:

«1. Entro il 1° ottobre 2004 ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio [PNA], corrispondente alla decisione adottata a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE. Se la tabella è basata sul [PNA] notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all’amministrazione centrale di inserirla nel CITL (…)

2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio [PNA], insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul [PNA] notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87 o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è conforme alle metodologie indicate nel [PNA] o è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al [PNA] (…). In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio [PNA]; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al [PNA] (…)».

6        L’articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2216/2004, come modificato, stabilisce, sotto il titolo «Tabella relativa al [PNA] per il periodo [di assegnazione intercorrente dal] 2008 [al] 2012 (…)»:

«1. Entro il 1° gennaio 2007 (…), ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio [PNA] corrispondente alla decisione adottata a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE. Se la tabella è basata sul [PNA] notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nel CITL (…).

2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio [PNA], insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul [PNA] notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, o è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al [PNA] (…)

Tutte le suddette correzioni riguardanti i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di modifica automatica alla tabella relativa al [PNA] descritta nell’allegato XI bis del presente regolamento.

Le correzioni che non riguardano i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di inizializzazione descritta nell’allegato XIV del presente regolamento.

In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio [PNA]; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al [PNA] (…)».

 Fatti

7        Con lettera del 29 settembre 2006, il Regno del Belgio notificava alla Commissione delle Comunità europee, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, il proprio PNA per il periodo intercorrente dal 2008 al 2012.

8        Il PNA belga si componeva di tre piani di assegnazione stabiliti, rispettivamente, dalle regioni fiamminga, di Bruxelles e vallona, competenti, in particolare, per la protezione dell’ambiente. Si tratta del risultato di un coordinamento basato su accordi di cooperazione conclusi fra tali tre regioni e lo Stato federale.

9        Con decisione del 16 gennaio 2007 «relativa al [PNA] notificato dal [Regno del] Belgio conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», la Commissione ha dichiarato di non sollevare obiezioni contro il PNA belga, a condizione che fossero apportate alcune correzioni.

10      Il 28 febbraio 2008 il Regno del Belgio notificava alla Commissione un PNA modificato. Le modifiche che vi erano state inserite riguardavano in particolare la parte vallona del PNA.

11      Con lettera del 18 aprile 2008, firmata dal direttore generale della direzione generale (DG) «Ambiente», la Commissione informava il Regno del Belgio che alcune modifiche introdotte al PNA belga riguardanti la parte vallona erano irricevibili.

12      Con lettera del 27 giugno 2008, il Regno del Belgio notificava alla Commissione un nuovo PNA modificato.

13      Alla pagina 37 del PNA belga modificato, sotto il titolo «Informazioni sulla gestione della riserva di quote per i nuovi entranti», è indicato, in particolare, quanto segue:

«(…) le quote che rientrano nell’obiettivo complessivo “Emission Trading” della Région wallonne sono riservate ai nuovi entranti, per 1 750 277 quote all’anno.

(…)

La Région wallonne intende utilizzare le quote della riserva per i nuovi entranti fondandosi su quanto segue:

Impianti interessati dalla riserva: il decreto vallone del 10 novembre 2004 che istituisce un sistema di scambio di quote (…) definisce i nuovi entranti come segue (…):

“(…) è un nuovo entrante nel sistema di scambio di quote (…), per un dato periodo di riferimento:

a)      ogni stabilimento che disponga di una o più attività o impianti che emettono gas a effetto serra specificati, non previsti nel piano regionale vallone di assegnazione notificato alla Commissione (…), che ha ottenuto un’autorizzazione ambientale riguardante tali emissioni di gas a effetto serra specificati successivamente alla menzionata notifica alla Commissione;

b)      ogni stabilimento che disponga di una o più attività o impianti che emettono gas a effetto serra specificati, previsti nel piano regionale vallone di assegnazione notificato alla Commissione (…), sia che abbia ottenuto un’autorizzazione ambientale riguardante tali emissioni di gas a effetto serra specificati in ragione di un cambiamento intervenuto riguardo alla sua natura o al suo funzionamento o a un’estensione dell’impianto, che aumenta significativamente le emissioni di gas a effetto serra specificati rispetto a quelle che sono servite come base per la determinazione dell’assegnazione iniziale, successivamente alla citata notifica alla Commissione, sia per il quale una trasformazione o estensione, registrata dal gestore (…), comporti un aumento significativo delle emissioni di gas a effetto serra specificati rispetto a quelle che sono servite da base per la determinazione dell’assegnazione iniziale, successivamente alla citata notifica alla Commissione”».

14      A pagina 38 del PNA belga modificato è precisato, in particolare, che la Région wallonne assegnerà le quote della riserva sulla «base di una regola primo arrivato, primo servito, fino a concorrenza del volume complessivo della riserva per il periodo intercorrente dal 2008 al 2012».

15      Alle pagine 51 e 52 del PNA belga modificato, figurano gli allegati Va, Vb e Vc.

16      L’allegato Va, intitolato «Nuovi entranti già considerati nel [PNA]» e «Nuovi entranti che devono essere assegnati dal 2008», contiene una tabella con una lista di impianti, fra i quali figura, al numero 11, quella di «Arcelor-Mittal altoforno 6». In una nota a piè di pagina, è precisato che tale impianto e un altro menzionato nella stessa tabella «saranno assegnati in base all’alimentazione della riserva». Per l’impianto «Arcelor-Mittal altoforno 6», tale tabella prevede, per il periodo intercorrente dal 2008 al 2012, una quantità complessiva di quote di 12 949 538. Inoltre, tale tabella contiene una ripartizione annua della quantità delle quote destinate a tale impianto nel corso del periodo indicato. Pertanto, nella seconda colonna di detta tabella riguardante l’anno 2008, la quantità di quote destinata all’impianto «Arcelor-Mittal altoforno 6» è di 700 000, mentre, nelle colonne dalla terza alla sesta riguardanti gli anni dal 2009 al 2012, tale quantità è di 1 000 000 per l’anno 2009 e di 3 749 846 per, rispettivamente, ogni anno dal 2010 al 2012.

17      L’allegato Vb contiene un elenco degli impianti sotto il titolo «Nuovi entranti che hanno ottenuto un’autorizzazione ambientale, ma non ancora in funzione (Stima)».

18      L’allegato Vc contiene un elenco degli impianti sotto il titolo «Nuovi entranti che non hanno ancora ottenuto un’autorizzazione ambientale e non ancora in funzione (Stima)».

19      Infine, l’allegato VI del PNA belga, intitolato «Assegnazioni annuali medie destinate alle imprese esistenti e ai nuovi impianti (o aumento della produzione) già inclusi nell’assegnazione [dal] 2008 [al] 2012 (Tabella di assegnazione)», contiene una tabella di assegnazione di impianti. Fra gli impianti che vi sono enumerati figura, quale impianto recante il numero 11, quello di «Arcelor — Cockerill Sambre_HF6_Seraing», che è indicato, nei rispettivi casi di cui agli anni dal 2008 al 2012, come «[n]uovo [e]ntrante», senza tuttavia alcuna indicazione rispetto al numero di quote da assegnare.

20      Con lettera del 30 giugno 2008, firmata dal direttore generale della DG «Ambiente», la Commissione informava il Regno del Belgio che non avrebbe sollevato obiezioni contro il nuovo PNA belga modificato.

21      Con lettera del 30 luglio 2008, il Regno del Belgio notificava alla Commissione la propria decisione di assegnazione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, nonché la propria tabella «PNA», in virtù dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 2216/2004, per il periodo di assegnazione intercorrente dal 2008 al 2012.

22      Con l’articolo 1 della decisione del 10 ottobre 2008, la Commissione dava istruzione all’amministratore centrale di inserire la tabella «PNA» belga nel CITL. Al punto 2 di detta decisione, si dichiara che la «Commissione ritiene che la tabella [“PNA” belga] notificata corrisponda alla decisione di assegnazione e sia fondata sul [PNA] notificato dal Regno del Belgio, come modificato, senza obiezioni da parte della Commissione (…)». Ai termini dell’articolo 2 della decisione del 10 ottobre 2008, la tabella «PNA» belga figura in allegato a tale decisione.

23      Con lettera del 18 febbraio 2009, il Regno del Belgio notificava alla Commissione una tabella «PNA» belga modificata contenente correzioni. Nella tabella allegata a tale lettera, intitolata «correzioni della tabella PNA belga dal 2008 al 2012» e «correzioni di assegnazione», è fatto riferimento a un impianto di «Arcelor-Mittal» recante il n. 116, denominato «Arcelor-Cockerill Sambre_HF6_Seraing» situato a Seraing (in prosieguo: l’«impianto n. 116»), in favore del quale è prevista una quantità di 700 000 quote per l’anno 2008 e nessuna quota (caselle vuote) per gli anni dal 2009 al 2012. Pertanto, la totalità delle quote da assegnare a tale impianto per l’intero periodo di assegnazione intercorrente dal 2008 al 2012 è indicato nell’ultima colonna di tale tabella e ammonta a 700 000.

24      Con l’articolo 1 della decisione del 27 marzo 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata») adottata, in particolare, sulla base dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004, la Commissione dava istruzioni all’amministratore centrale di apportare le correzioni richieste nella tabella «PNA» belga nel CITL.

25      Secondo l’articolo 2 della decisione impugnata, le correzioni apportate alla tabella «PNA» belga sono indicate in allegato a tale decisione. Tale allegato non include correzioni relative all’impianto n. 116.

26      Il punto 3 della decisione impugnata indica quanto segue:

«La Commissione ritiene che le correzioni notificate relative all’impianto n. 116 (…) siano irricevibili, in quanto non sono conformi con la metodologia esposta nel [PNA belga] (…)».

27      Ai termini del punto 4 di detta decisione, la Commissione dichiara che il resto delle correzioni notificate è conforme al [PNA belga].

 Procedimento e conclusioni delle parti

28      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2009, la Région wallonne, ricorrente, ha proposto il ricorso in esame.

29      Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la Région wallonne ha chiesto che venisse statuito mediante il procedimento accelerato di cui all’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.

30      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2009, la Région wallonne ha ritirato la sua istanza di procedimento accelerato.

31      La Région wallonne chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, nella parte in cui respinge la correzione della tabella «PNA» belga riguardante l’assegnazione di quote all’impianto n. 116 per il periodo di assegnazione intercorrente dal 2008 al 2012;

–        condannare la Commissione alle spese.

32      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Région wallonne alle spese.

33      Nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura, il Tribunale ha chiesto alle parti di produrre taluni documenti e di rispondere per iscritto a quesiti. Le parti hanno ottemperato a tali misure di organizzazione del procedimento nei termini impartiti.

34      A causa dell’impedimento di un membro del collegio a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

35      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

36      Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 20 settembre 2011.

 In diritto

 Sintesi dei motivi di annullamento

37      A sostegno della propria domanda di annullamento parziale della decisione impugnata, la Région wallonne deduce quattro motivi.

38      Il primo motivo attiene alla violazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004. Questo motivo si articola in due parti, una relativa a un errore di diritto e l’altra a un errore manifesto di valutazione.

39      Il secondo motivo attiene alla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 253 CE.

40      Il terzo motivo attiene alla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

41      Il quarto motivo attiene alla violazione del «principio di lealtà comunitaria e di buona amministrazione».

 Sull’operatività dei motivi sollevati dalla ricorrente

42      In via principale, la Commissione sostiene che i motivi di annullamento sollevati dalla Région wallonne sono inconferenti.

43      Secondo la Commissione, in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento n. 2216/2004, qualsiasi modifica del PNA non conforme ai criteri di cui all’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento deve essere oggetto di una nuova notifica da parte dello Stato membro in virtù della procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, in quanto la procedura di registrazione delle correzioni della tabella «PNA» non può sostituirsi a quella di notifica e autorizzare la Commissione a registrare correzioni che richiedono una modifica del PNA stesso. Orbene, nella fattispecie, il Regno del Belgio si sarebbe limitato a chiedere la registrazione di talune correzioni apportate alla tabella «PNA», fra cui quella relativa all’impianto n. 116, che avrebbe tuttavia necessitato di una modifica del PNA belga in quanto tale, poiché non era fondata sui metodi previsti da detto PNA. Di conseguenza, nella decisione impugnata, la Commissione non si sarebbe pronunciata sulla correzione relativa all’impianto n. 116. Infatti, la decisione impugnata riporterebbe la correzione richiesta al punto 3 e non nel dispositivo solo ad abundantiam. Pertanto, la menzione della mancanza di registrazione della correzione relativa all’impianto n. 116 non potrebbe modificare la sostanza o la natura della decisione impugnata e trasformarla in una decisione implicita di rigetto in tal senso, come invocato dalla ricorrente.

44      Occorre tuttavia constatare che la Commissione afferma ingiustamente che la decisione impugnata non produrrebbe effetti giuridici obbligatori che arrechino pregiudizio alla Région wallonne su tale punto.

45      È vero che, come riconosciuto da una costante giurisprudenza, solo il dispositivo di una decisione è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio, e ciò a prescindere dalla motivazione sulla quale si fonda tale decisione. Per contro, gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso di annullamento e possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice dell’Unione solo qualora, in quanto motivazione di un atto arrecante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 28 gennaio 2004, Paesi Bassi/Commissione, C‑164/02, Racc. pag. I‑1177, punto 21, nonché ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione, T‑387/04, Racc. pag. II‑1195, punto 127). Ciononostante, nella fattispecie, sebbene il dispositivo della decisione impugnata non respinga espressamente come irricevibile la correzione richiesta relativamente all’impianto n. 116, dal combinato disposto dell’articolo 2, dell’allegato e del punto 3 di detta decisione risulta che proprio a causa del motivo di irricevibilità di cui a tale punto detta correzione non è stata inclusa nell’allegato delle correzioni che l’amministratore centrale ha ricevuto ordine, in virtù dell’articolo 1 di tale decisione, di inserire nella tabella «PNA» belga.

46      Pertanto, pur ammettendo che, come fa valere la Commissione, il Regno del Belgio avesse dovuto seguire, nella fattispecie, la procedura di notifica del PNA modificato a titolo dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 e che la Commissione non abbia avuto il potere di esaminare e respingere la richiesta di correzione relativa all’impianto n. 116 sulla base dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004, resta comunque il fatto che dalla decisione impugnata, letta alla luce dei suoi motivi essenziali, risulta, in sostanza, che la Commissione ha esplicitamente preso posizione su tale richiesta e l’ha respinta in quanto irricevibile.

47      Né l’argomento della Commissione, secondo il quale non si sarebbe pronunciata sulla correzione in oggetto, né quello relativo all’irrilevanza del punto 3 della decisione impugnata rispetto al dispositivo rimettono in discussione tale valutazione, cosa peraltro ammessa dalla Commissione all’udienza. Infatti, precisando la portata sia dell’articolo 2 che dell’allegato alla decisione impugnata, che non includono la correzione richiesta relativa all’impianto n. 116, il punto 3 costituisce, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 45 supra, il supporto necessario non solo dell’articolo 2, ma anche dell’articolo 1 di detta decisione, disposizioni che determinano congiuntamente l’ampiezza della correzione demandata all’amministratore centrale e che devono essere lette alla luce di detto punto.

48      Ne risulta che i motivi di annullamento invocati a sostegno del ricorso sono rilevanti e che, su tale punto, occorre respingere l’argomento della Commissione.

 Sul motivo attinente alla violazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004

49      Nel quadro della prima parte del presente motivo, attinente a un errore di diritto, la Région wallonne sostiene, in sostanza, che la Commissione non aveva il diritto di adottare la decisione impugnata, nella parte in cui respinge la correzione richiesta riguardante l’impianto n. 116, fondandosi sull’articolo 44, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2216/2004, di cui non avrebbe adeguatamente considerato la portata. A differenza dell’articolo 38, paragrafo 2, seconda frase, dello stesso regolamento, applicabile al periodo di assegnazione intercorrente dal 2005 al 2007, tale disposizione non riguarderebbe il rigetto di una correzione della tabella «PNA» per il motivo invocato dalla Commissione, vale a dire l’asserita non conformità della correzione in oggetto con i metodi indicati nel PNA.

50      Nel quadro della seconda parte, relativa a un errore manifesto di valutazione, la Région wallonne rileva che l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004 distingue due tipi di correzioni che gli Stati membri possono apportare alla tabella «PNA», ossia, da un lato, al primo comma, le correzioni che si basano sulle disposizioni del PNA non respinto dalla Commissione e che sono il risultato di un miglioramento dei dati e, dall’altro lato, al quarto comma, quelle che implicano una modifica del PNA e necessitano pertanto di un esame in conformità con l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87. Secondo la Région wallonne, la correzione richiesta relativa all’impianto n. 116 si fonda sul PNA belga, senza che occorra modificarlo in virtù della seconda modalità di correzione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004. Al riguardo essa precisa, in sostanza, che dall’allegato Va del PNA belga risulta chiaramente che l’assegnazione di quote all’impianto n. 116 si farà «in base all’alimentazione della riserva», cosa che ne rende anche possibile l’assegnazione progressiva in quote, in osservanza delle esigenze di bilancio e dello stato della riserva, tenuto conto, in particolare, delle eventuali chiusure di impianti esistenti e della realizzazione effettiva dei progetti industriali annunciati.

51      In subordine, la Commissione sostiene che il presente motivo di annullamento è infondato.

52      Con riferimento alla prima parte del motivo, la Commissione sostiene, in sostanza, che la tabella «PNA» può essere considerata basata sul PNA solo se si fonda sui meccanismi di assegnazione di cui al detto PNA, e non su altri metodi che in questo non sono contemplati. Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004, dovrebbero essere soddisfatte due condizioni, vale a dire che la correzione richiesta sia basata sul PNA e sia il risultato di un miglioramento dei dati, il che non sarebbe avvenuto nella fattispecie. Secondo la Commissione, la mancata registrazione con la motivazione che la correzione controversa non era basata sul PNA belga includeva il motivo di non conformità con i metodi di cui al detto PNA. Pertanto, essa avrebbe potuto basare la decisione impugnata e la mancata registrazione della correzione controversa sul motivo attinente all’incompatibilità di tale correzione con i metodi di cui al PNA belga.

53      Con riferimento alla seconda parte del motivo, la Commissione rileva, in sostanza, che l’assegnazione di quote richiesta a vantaggio dell’impianto n. 116 contrasta con i metodi di cui al PNA belga, che prevede che, per la totalità dei nuovi entranti, il rilascio di quote sarà deciso fino alla fine del periodo intercorrente fra il 2008 e il 2012. Inoltre, ai sensi di detto PNA, l’impianto n. 116 non beneficerebbe dell’accesso alla riserva, ma si vedrebbe rilasciare quote solo «in base all’alimentazione della riserva». Orbene, tale metodo di assegnazione non può essere interpretato in modo da conferire all’autorità competente un potere discrezionale per determinare annualmente l’ammontare delle quote che intende assegnare all’impianto in oggetto. Al contrario, occorrerebbe interpretare l’insieme dei metodi di assegnazione di cui al PNA belga in modo coerente e «nel senso che esso impone all’autorità competente di attribuire all’impianto [n. 116,] per la totalità del periodo [intercorrente dal] 2008 [al] 2012[,] quote il cui ammontare complessivo e l’ammontare annuale possono essere inferiori a quelli previsti dall’allegato Va del PNA belga, in funzione dello stato della riserva».

54      La Commissione considera che tale valutazione è conforme allo spirito della direttiva 2003/87, in particolare al suo articolo 9, paragrafo 1, in virtù del quale i PNA devono rispettare i criteri dell’allegato III, in particolare i criteri nn. 5 e 6 riguardanti il principio di non discriminazione fra imprese e l’obbligo di garantire l’accesso dei nuovi entranti al sistema di scambio. Al riguardo, l’argomento attinente alla differenziazione tra i nuovi entranti «di primo grado», che sarebbero i soli a vedersi applicare le regole della sezione 5 del PNA belga, e quelli «di secondo grado», che sarebbero sottoposti a una regola di assegnazione supplementare, vale a dire l’assegnazione «in base all’alimentazione della riserva», è inoperante, in quanto le regole generali di detta sezione devono essere applicate alla totalità dei nuovi entranti, compresi quelli «di secondo grado». Infatti, secondo la Commissione, nel caso in cui la riserva non fosse sufficiente a consentire il rilascio di quote ai nuovi entranti «di secondo grado» e se tale riserva non venisse nuovamente alimentata, tali nuovi entranti non riceverebbero alcuna quota, in applicazione della regola «primo arrivato, primo servito». La Commissione ne conclude che, in conformità con la regola di assegnazione delle quote per la totalità del periodo intercorrente tra il 2008 e il 2012, a un nuovo entrante «di secondo grado», qual è l’impianto n. 116, devono essere rilasciate quote per gli anni dal 2008 al 2012, e non invece solamente per uno o due anni. Il numero di quote da rilasciare dovrebbe pertanto essere determinato in anticipo per la totalità di tale periodo — e non annualmente e discrezionalmente — in base al numero esistente di quote nella riserva nuovamente alimentata, in conformità con il divieto di utilizzare la riserva per procedere a misure di adeguamento a posteriori dell’assegnazione iniziale ricevuta dagli impianti in oggetto. Pertanto, nella fattispecie, per la totalità di detto periodo sarebbero state disponibili per l’impianto n. 116 solo 700 000 quote.

55      Il Tribunale ricorda che l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004 stabilisce due criteri cumulativi affinché una correzione possa essere apportata alla tabella «PNA», senza che occorra seguire la procedura di notifica di un PNA modificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87. Da una parte, tale correzione deve basarsi sul PNA, come notificato alla Commissione e da questa non respinto e, dall’altra parte, essa deve essere il risultato di un «miglioramento dei dati». Inoltre, quando tali due criteri cumulativi sono soddisfatti, la Commissione è tenuta, in virtù dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, in fine, del regolamento n. 2216/2004, a ordinare all’amministratore centrale di inserire la correzione in questione nella tabella «PNA».

56      Con riferimento al primo di tali criteri, occorre valutare se la Commissione abbia dimostrato di avere il diritto di concludere, nella decisione impugnata, per la non necessità di ordinare all’amministratore centrale di inserire nella tabella «PNA» belga la correzione richiesta relativa all’impianto n. 116, in quanto tale correzione non «si basava sul [PNA] notificato alla Commissione e [da questa] non respinto».

57      Al riguardo occorre rilevare, innanzi tutto, che, anche se la decisione impugnata si fonda formalmente sull’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004, il punto 3 di detta decisione si limita a constatare, nella sostanza, che la richiesta di correzione relativa all’impianto n. 116 è irricevibile, in quanto non «è conforme alla metodologia esposta nel [PNA belga]», motivazione che corrisponde, nella sostanza, a quella di cui all’articolo 38, paragrafo 2, dello stesso regolamento, che non è applicabile al caso di specie in quanto relativo al primo periodo di assegnazione intercorrente dal 2005 al 2007.

58      Inoltre, anche volendo accettare l’argomento della Commissione secondo il quale il criterio da essa applicato nella fattispecie, ossia quello relativo alla conformità con la «metodologia esposta nel [PNA belga]», si confonderebbe con quello relativo al fatto che la richiesta di correzione dovrebbe essere «fondata sul [PNA]», il motivo per il quale la correzione richiesta riguardante l’impianto n. 116 non si fonderebbe sul PNA belga, come notificato alla Commissione e da questa non respinto, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004, non emerge né dalla decisione impugnata né dalle prese di posizione della Commissione nel corso del procedimento.

59      Occorre constatare, inoltre, che l’allegato Va del PNA belga, intitolato «Nuovi entranti già considerati nel [PNA]» e «Nuovi entranti che devono essere assegnati dal 2008», contiene una tabella nella quale figura, al numero 11, l’impianto di «Arcelor-Mittal altoforno 6». Le parti hanno unanimemente riconosciuto, in risposta a quesiti scritti del Tribunale, che tale impianto coincideva con quello di «Arcelor — Cockerill Sambre_HF6_Seraing» indicato, da una parte, con lo stesso numero, nella tabella dell’allegato VI di detto PNA, e, dall’altra, con il numero 116 nella richiesta di correzione controversa della tabella «PNA» belga, come inviata alla Commissione con lettera del Regno del Belgio del 18 febbraio 2009, che prevedeva una quantità di 700 000 quote destinata a tale impianto sia per l’anno 2008 sia per la totalità del periodo di assegnazione intercorrente dal 2008 al 2012 (v. punto 23 supra).

60      È inoltre pacifico che la tabella dell’allegato Va del PNA belga prevede, per il periodo intercorrente dal 2008 al 2012, una quantità totale di quote di 12 949 538 destinata all’impianto di «Arcelor-Mittal altoforno 6», con una ripartizione annua, suddivisa in 700 000 per l’anno 2008, 1 000 000 per l’anno 2009 e 3 749 846 per, rispettivamente, ogni anno dal 2010 al 2012 (v. punto 16 supra), ripartizione che tuttavia non figura nella tabella dell’allegato VI del PNA belga dove, nei casi corrispondenti agli anni dal 2008 al 2012, appare unicamente il termine «[n]uovo [e]ntrante» (v. punto 19 supra).

61      Pertanto, la quantità di 700 000 quote destinate all’impianto n. 116 per l’anno 2008, che è oggetto della richiesta di correzione controversa della tabella «PNA» belga, corrisponde manifestamente, in maniera precisa, a quella prevista, in favore dello stesso impianto, nella tabella dell’allegato Va del PNA belga. Orbene, la Commissione non contesta tale coincidenza, né il fatto che essa non abbia contestato il contenuto di tale PNA nell’ambito della procedura di controllo prevista a titolo dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87.

62      Al riguardo, la Commissione si è limitata a sostenere, in sostanza, che tali 700 000 quote dovrebbero essere considerate come la quantità massima disponibile per l’impianto n. 116 per la totalità del periodo di assegnazione intercorrente dal 2008 al 2012 e non solo per l’anno 2008 (v. punto 54 supra, in fine). Una siffatta interpretazione è certamente corroborata dalla lettura dell’ultima colonna della tabella «PNA» belga modificata, come notificata dal Regno del Belgio in data 18 febbraio 2009, nella quale figura, oltre alla quantità di quote prevista nella prima colonna per il 2008, il volume complessivo di 700 000 quote per la totalità del periodo intercorrente dal 2008 al 2012. Tuttavia, tale circostanza non è di per sé idonea a supportare l’obiezione principale della Commissione, secondo la quale la richiesta di correzione controversa non si fonderebbe sul PNA belga, come notificato e non respinto, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004, ma al contrario conferma che il volume complessivo di quote destinato all’impianto n. 116, richiesto per tale stesso periodo nel suo insieme, era nettamente inferiore al tetto massimo di quote di cui alla tabella Va del PNA belga. Pertanto, nel corso del procedimento, la Commissione non può contestare al Regno del Belgio di aver introdotto una richiesta di correzione volta a modificare il volume di quote che sarebbe disponibile solo per l’anno 2008 e non per gli anni successivi al periodo di assegnazione in oggetto.

63      In tali condizioni, occorre considerare che la Commissione, affermando, in sostanza, che la richiesta di correzione controversa riguardante l’impianto n. 116 non si fondava sul PNA belga, come notificato alla Commissione e da questa non respinto, ha commesso un errore relativamente all’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004. Non occorre quindi pronunciarsi sulla questione se tale richiesta mirasse a un «miglioramento dei dati», aspetto sul quale, del resto, la Commissione non si è espressa né nella decisione impugnata né nelle sue memorie.

64      Infine, la Commissione non può rimettere in discussione tale valutazione facendo valere che la richiesta di correzione controversa era comunque incompatibile con il PNA belga in quanto, da una parte, non rispondeva ai metodi previsti da detto PNA e, dall’altra, come essa ha sostenuto soprattutto all’udienza, conformemente ai principi generali che regolano il funzionamento del sistema di scambio di quote, il numero massimo di quote da assegnare a tutti i nuovi entranti doveva essere determinato in anticipo e per il periodo di assegnazione in oggetto considerato nel suo insieme.

65      Con riferimento al primo argomento, occorre constatare che, come riconosciuto dalla stessa Commissione, la tabella dell’allegato Va del PNA belga include una disposizione, che figura in nota a piè di pagina, nella quale viene precisato che gli impianti elencati in tale tabella «saranno assegnati in base all’alimentazione della riserva». Orbene, la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo nel corso della procedura di controllo del PNA belga a titolo dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, né ha contestato, nel corso del procedimento, che tale disposizione riguardava un «metodo di assegnazione» particolare di quote in favore di nuovi entranti «di secondo grado» (v. punto 53 supra). Infatti, secondo le spiegazioni della Région wallonne, non rimesse in discussione in quanto tali dalla Commissione, tale disposizione autorizza le autorità belghe ad assegnare agli impianti interessati quote a concorrenza della quantità annuale massima prevista in detta tabella unicamente nella misura in cui la riserva sia a tal fine sufficientemente alimentata. Pertanto, nella misura in cui la richiesta di correzione relativa all’impianto n. 116 è effettivamente fondata su tale metodo di assegnazione, la Commissione non può farne valere l’incompatibilità con il PNA belga (v., in particolare, il punto 3 della decisione impugnata). Peraltro, al riguardo, è inconferente l’argomento della Commissione secondo il quale tale metodo di assegnazione non potrebbe essere interpretato nel senso che conferisce all’autorità competente un potere discrezionale per determinare ogni anno l’ammontare delle quote che essa intende assegnare all’impianto in oggetto, in quanto la richiesta di correzione controversa si limita precisamente a chiedere l’iscrizione, nella tabella «PNA» belga, della stessa quantità di quote destinata all’impianto n. 116 per l’anno 2008 di quella prevista dalla tabella dell’allegato Va del PNA belga nonché una quantità di quote nettamente inferiore al tetto massimo previsto in detta tabella per la totalità del periodo intercorrente dal 2008 al 2012.

66      Con riferimento al secondo argomento, relativo alla non osservanza dei principi generali che regolano il funzionamento del sistema di scambio di quote che richiede agli Stati membri di fissare in anticipo la quantità massima di quote disponibili per gli impianti interessati per la totalità del periodo di assegnazione, occorre rilevare che tale argomento non trova alcun sostegno nella decisione impugnata. Inoltre, come emerge già dal punto 62 supra, nella fattispecie, la Commissione non ha dimostrato che il rilascio di 700 000 quote all’impianto n. 116, sia per il solo anno 2008, come previsto dalla prima colonna della tabella dell’allegato Va del PNA belga, sia per la totalità del periodo intercorrente dal 2008 al 2012, come previsto nell’ultima colonna della stessa tabella, contrasterebbe con tali principi generali. È vero che, tenuto conto del principio generale che richiede, in virtù dell’articolo 11, paragrafo 2, in combinato disposto con i criteri di assegnazione di cui all’allegato III della direttiva 2003/87, di fissare in anticipo la quantità totale di quote disponibili nel corso del periodo di assegnazione interessato, i criteri cumulativi di «correzione» e di «miglioramento dei dati» devono ricevere, in quanto eccezioni, un’interpretazione restrittiva, al fine di preservare l’effetto utile della procedura di notifica in conformità con l’articolo 44, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento n. 2216/2004, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87. Infatti, solo un’interpretazione restrittiva è idonea a garantire un controllo preventivo completo, con riferimento ai detti criteri di assegnazione, delle modifiche successive richieste dallo Stato membro. Orbene, in conformità con quanto esposto al punto 62 supra, ne risulta unicamente che la richiesta di correzione controversa deve essere interpretata nel senso che copre la totalità del periodo intercorrente dal 2008 al 2012.

67      Ciò posto, occorre accogliere il primo motivo e annullare la decisione impugnata, nella parte in cui respinge la richiesta di correzione controversa relativa all’impianto n. 116, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e censure dedotte dalla Région wallonne.

 Sulle spese

68      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Région wallonne.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione del 27 marzo 2009, che ordina all’amministratore centrale di inserire una correzione nella tabella «Piano nazionale di assegnazione» belga nel catalogo indipendente comunitario delle operazioni, nella parte in cui rifiuta di ordinare a tale amministratore di inserire una correzione di assegnazione di quote in favore dell’impianto n. 116 denominato «Arcelor-Cockerill Sambre_HF6_Seraing», come richiesta dal Regno del Belgio nella lettera del 18 febbraio 2009, è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Azizi

Martins Ribeiro

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° febbraio 2012.

Firme


* Lingua processuale: il francese.