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Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2012 - Région wallonne / Commissione europea

(Causa T-237/09) 

["Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per il Belgio per il periodo 2008-2012 - Articolo 44 del regolamento (CE) n. 2216/2004 - Correzione successiva - Nuovo entrante - Decisione che ordina all'amministratore centrale del catalogo indipendente comunitario delle operazioni di apportare una correzione nella tabella "Piano nazionale di assegnazione""]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région wallonne (Belgio) (rappresentanti: J.-M. De Backer, A. Lepièce, I.-S. Brouhns e S. Engelen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White e O. Beynet, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione del 27 marzo 2009, relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dal Regno del Belgio per il periodo 2008-2012, che ordina all'amministratore centrale del catalogo indipendente comunitario delle operazioni di apportare una correzione alla tabella "Piano nazionale di assegnazione" belga

Dispositivo

La decisione della Commissione del 27 marzo 2009, che ordina all'amministratore centrale di apportare una correzione alla tabella "Piano nazionale di assegnazione" belga nel catalogo indipendente comunitario delle operazioni, è annullata nella parte in cui essa rifiuta di ordinare a detto amministratore di apportare una correzione all'assegnazione delle quote in favore dell'impianto n. 116, denominato "Arcelor-Cockerill Sambre_HF6_Seraing", richiesta dal Regno del Belgio nella sua lettera del 18 febbraio 2009.

La Commissione europea è condannata alle spese.

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1 - GU C 193 del 15.8.2009.