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Sentenza del Tribunale 15 marzo 2012 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-236/09) 

("Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto - Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici - Rigetto delle offerte di un offerente - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Trasparenza - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Bambara, poi E. Manhaeve, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 27 marzo 2009, che respingono le offerte presentate dalla ricorrente, rispettivamente, per il lotto n. 1, intitolato "Consulenza relativa allo sviluppo in loco (intra muros)", e per il lotto n. 2, intitolato "Progetti di sviluppo non in loco (extra muros)", nell'ambito della gara d'appalto RTD-R4-2007-001, relativa a prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici per la Commissione (GU 2007, S 238), nonché delle decisioni di attribuire tali lotti ad altri offerenti e, dall'altro lato, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L'Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 - GU C 193 del 15.8.2009.