Language of document :

Ricorso proposto l'8 giugno 2009 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-236/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione di respingere l'offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di appalti RTD-R4-2007-001 lotto 1 per "consulenza relativa allo sviluppo in loco (intra-muros)" e lotto 2 per "progetti di sviluppo non in loco (extra-muros)" (GU 2007/S 238-288854), comunicata alla ricorrente con due distinte lettere del 27 marzo 2009, e tutte le decisioni conseguenti e collegate della Commissione, compresa quella di affidare l'appalto al concorrente risultato vincitore;

ordinare alla Commissione di risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d'appalto, per un importo pari a EUR 69 445 200 (33 271 920 per il lotto 1 e 36 173 280 per il lotto 2);

condannare la Commissione a sopportare le spese legali sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della convenuta di respingere la sua offerta presentata in risposta ad un bando di appalto per prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (RTD-R4-2007-001-ISS-FP7), tanto per il lotto 1 per "consulenza relativa allo sviluppo in loco (intra-muros)" quanto per il lotto 2 per "progetti di sviluppo non in loco (extra-muros)" e di affidare l'appalto al concorrente risultato vincitore. la ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della procedura d'appalto.

La ricorrente invoca i seguenti motivi a sostegno delle proprie domande.

Con il primo, la ricorrente afferma che la convenuta ha commesso vari e manifesti errori di valutazione e si è rifiutata di fornire giustificazioni o spiegazioni alla ricorrente, in violazione del regolamento finanziario 1 e del relativo regolamento recante modalità di esecuzione, nonché della direttiva 2004/18 2 e dell'art. 253 CE.

Con il secondo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato il regolamento finanziario, obbligando gli offerenti a prorogare le offerte contro la loro volontà. Inoltre, la ricorrente osserva che anche se si ritenesse che la convenuta avesse diritto di operare in tal modo (il che è da escludere), la sua decisione di procedere al completamento del procedimento di attribuzione anche a seguito della scadenza della proroga costituisce una violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza e parità di trattamento, poiché, secondo la ricorrente, nessun contratto può essere firmato qualora una o più offerte non siano più valide.

Con il terzo, la ricorrente deduce che l'esito del procedimento fissato dal bando di appalto è stato alterato da una fuga di notizie associata ad un tentativo di impedire alla ricorrente l'esercizio dei propri diritti.

Inoltre, la ricorrente invoca argomenti specifici in relazione a ciascun lotto.

Con riguardo al lotto 1, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, poiché non ha osservato i criteri di esclusione previsti dagli artt. 93, n. 1, e 94 del regolamento finanziario con riguardo a uno dei membri del consorzio vincitore, che era contrattualmente inadempiente nei confronti della convenuta. La ricorrente deduce altresì che è stato illecitamente consentito all'offerente risultato vincitore di utilizzare risorse provenienti da società con sedi in paesi non appartenenti all'OMC/AAP e che questa pratica è illecita.

Con riferimento al lotto 2, la ricorrente osserva che la convenuta non dovrebbe consentire agli offerenti che subappaltano verso paesi non appartenenti all'OMC/AAP di partecipare alle procedure di gara; qualora lo consenta, ad avviso della ricorrente essa dovrebbe procedere in modo equo, trasparente e non discriminatorio, chiarendo i criteri di selezione di cui intende avvalersi per escludere determinate società e accettarne altre. Di conseguenza, secondo la ricorrente, la convenuta ha applicato un modus operandi particolarmente discriminatorio, non avendo specificato i criteri di selezione degli offerenti utilizzati. Inoltre, la ricorrente afferma che la convenuta non ha osservato i criteri di esclusione previsti dagli artt. 93, n. 1, e 94 del regolamento finanziario, dagli artt. 133, lett. a), e 134 del regolamento recante modalità di esecuzione e dall'art. 45 della direttiva 2004/18, diretti ad escludere dall'aggiudicazione di appalti pubblici le società che sono state condannate o coinvolte in attività illecite quali frodi, corruzioni attive e passive ed ipotesi di colpa grave professionale. La ricorrente sostiene che nel caso di specie l'offerente risultato vincitore ha ammesso il proprio coinvolgimento nelle attività sopra citate ed è stato condannato dai giudici tedeschi.

Infine, la ricorrente deduce che la convenuta ha commesso vari errori di valutazione relativamente ad entrambi i lotti e con riguardo alla qualità della proposta dell'offerente per la gestione complessiva del servizio, per le ordinazioni e la consegna dei servizi nonché per la sua offerta tecnologica nel settore dei lotti.

____________

1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).