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Ricorso proposto il 17 giugno 2009 - Regione vallona / Commissione

(Causa T-237/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regione vallona (rappresentanti: avv.ti J.-M. De Backer, A. Lepièce, I.-S. Brouhns)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 27 marzo 2009 relativa al piano nazionale belga di assegnazione, in quanto tale decisione respinge l'assegnazione di quote all'impianto n. 116 per il periodo 2008 - 2012, e consentire un'assegnazione sulla base di scaglioni annuali, in conformità all'allegato Va del PNA;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 27 marzo 2009 relativa al piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dal Belgio per il periodo dal 2008 al 2012, con cui la Commissione aveva rifiutato la correzione apportata alla tabella "piano nazionale di assegnazione di assegnazione di quote" che assegnava quote all'impianto n. 116.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente invoca quattro motivi, relativi a:

una violazione dell'art. 44, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 2216/2004 1, nella parte in cui la Commissione si sarebbe basata su motivi non previsti dalla disposizione applicabile ;

una violazione dell'obbligo di motivazione della decisione impugnata, poiché questa non permette di determinare in che modo la correzione della tabella "piano nazionale di assegnazione di quote" del Belgio relativa all'impianto n. 116 non sarebbe fondata sul piano nazionale di assegnazione di quote di gas a effetto serra notificato dal Belgio e precedentemente approvato dalla Commissione;

una violazione del principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento, nella parte in cui la decisione impugnata sarebbe contraria al piano nazionale belga di assegnazione di quote di gas a effetto serra approvato dalla Commissione;

una violazione del principio di lealtà comunitaria e di buona amministrazione, poiché la Commissione ha adottato una decisione contraria a una prima decisione adottata sei mesi prima.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386, pag. 1)