Language of document :

Ricorso proposto il 22 settembre 2022 – Crown Holdings e Crown Cork & Seal Deutschland / Commissione

(Causa T-587/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Crown Holdings, Inc. (Yardley, Pennsylvania, Stati Uniti), Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH (Seesen, Germania) (rappresentanti: A. Burnside, C. Graf York von Wartenburg, A. Kidane e D. Strohl, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2022) 4761 final della Commissione europea, del 12 luglio 2022, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (Caso AT.40.522 – Imballaggi metallici) nella parte in cui riguarda le ricorrenti; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio patere legem quam ipse fecisti, un principio generale del diritto dell’Unione, accettando la riattribuzione del caso in carico all’autorità federale tedesca garante della concorrenza, discostandosi in tal modo dalle regole di condotta stabilite nella comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, accettando la riattribuzione del caso in carico all’autorità federale tedesca garante della concorrenza, ha violato le legittime aspettative delle ricorrenti, che avrebbe rispettato se si fosse conformata alle regole di condotta stabilite.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, accettando la riattribuzione del caso in una fase così avanzata del procedimento dell’autorità federale tedesca garante della concorrenza, ha violato il principio di sussidiarietà.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, accettando la riattribuzione del caso in carico all’autorità federale tedesca garante della concorrenza diversi anni dopo la scadenza del periodo iniziale di attribuzione di due mesi, ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, accettando la riattribuzione del caso successivamente alla scadenza del periodo iniziale di attribuzione di due mesi, non ha bilanciato in modo adeguato gli obiettivi di applicazione del diritto della concorrenza con quelli di certezza del diritto, di legittimo affidamento, nonché con i diritti della difesa delle ricorrenti, violando così il principio di proporzionalità.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, accettando la riattribuzione del caso in carico all’autorità federale tedesca garante della concorrenza successivamente alla scadenza del periodo iniziale di attribuzione di due mesi, ha violato il principio di buona amministrazione.

____________