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Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2014 – Wilmar Trading / UAMI - Agroekola (ULTRA CHOCO)

(Causa T-232/12)1

Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ULTRA CHOCO – Marchio nazionale denominativo anteriore ultra choco – Marchio utilizzato nella prassi commerciale nell’Unione europea e in Bulgaria non registrato anteriore ULTRA CHOCO – Articolo 60 del regolamento (CE) n. 20/2009 – Mancato rispetto dell’obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine – Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wilmar Trading Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: E. Miller, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: C. Negro e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Agroekola EOOD (Sofia, Bulgaria)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 marzo 2012 (procedimento R 87/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Wilmar Trading Pte Ltd e la Agroekola EOOD.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Wilmar Trading Pte Ltd è condannata alle spese.

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1     GU C 243 dell’11.8.2012.