Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2013 – IBSolution / UAMI – IBS (IBSolution)
(Causa T-533/12) 1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo IBSolution – Marchio comunitario figurativo anteriore IBS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: IBSolution GmbH (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: F. Ekey, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: IBS AB (Solna, Svezia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 21 settembre 2012 (procedimento R 771/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la IBS AB e la IBSolution GmbH.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La IBSolution GmbH è condannata alle spese.
________________________1 GU C 46 del 16.2.2013.