Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2014 – Bermejo Garde / CESE
(Causa T-530/12 P)1
(«Impugnazione –Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Attività illecite lesive degli interessi dell’Unione – Grave mancanza agli obblighi dei funzionari – Articoli 12 bis e 22 bis dello Statuto – Denuncia da parte del ricorrente - Riassegnazione a seguito di tale denuncia – Mancata adizione dell’OLAF da parte del superiore gerarchico che ha ricevuto determinate informazioni – Atto lesivo – Buona fede – Diritti della difesa – Competenza dell’autore dell’atto»)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)
Altra parte nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: inizialmente G. Nijborg, successivamente U. Schwab e M. Lernhart, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Ricorso diretto all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione), del 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-41/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione), del 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-41/10) è annullata nella parte in cui respinge le conclusioni del sig. Moises Bermejo Garde volte all’annullamento della decisione del Comitato economico e sociale europeo (CESE) n. 133/10 A, del 24 marzo 2010, che ha posto fine alle sue precedenti funzioni e della decisione del CESE n. 184/10 A, del 13 aprile 2010, relativa alla sua riassegnazione.
L’impugnazione è respinta per il resto.
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
Le spese sono riservate.
________________________1 GU C 55 del 23.2.2013.