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Sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 - Buczek Automotive / Commissione

(Causa T-1/08) 1

("Aiuti di Stato - Ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca - Recupero di crediti pubblici - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune e che ne dispone il recupero - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Nozione di aiuto di Stato - Criterio del creditore privato")

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentanti: inizialmente T. Gackowski, successivamente D. Szlachetko-Reiter e infine J. Jurczyk, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Gross, M. Kaduczak, A. Stobiecka-Kuik e K. Herrmann, successivamente A. Stobiecka-Kuik, K. Herrmann e T. Maxian Rusche, agenti)

Parte interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Niechciała, successivamente M. Krasnodębska-Tomkiel e M. Rzotkiewicz, agenti)

Oggetto

Annullamento parziale della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all'aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek (GU 2008, L 116, pag. 26).

Dispositivo

L'art. 1 della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all'aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek, è annullato.

L'art. 3, nn. 1 e 3, e gli artt. 4 e 5 della decisione 2008/344 sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Buczek Automotive sp. z o.o.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Buczek Automotive, incluse quelle relative al procedimento sommario.

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 64 dell'8.3.2008.