Language of document : ECLI:EU:T:2011:223





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 18 maggio 2011 – IIC – Intersport International / UAMI – McKenzie (McKENZIE)

(causa T‑502/07)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo McKENZIE – Marchi comunitari figurativo e denominativo anteriori McKINLEY – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 50-52)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 15 ottobre 2007 (procedimento R 1425/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra The McKenzie Corporation Ltd e la IIC – Intersport International Corp. GmbH.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

The McKenzie Corporation Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio comunitario figurativo McKENZIE per prodotti e servizi delle classi 18, 25, 36 e 37 – domanda di registrazione n. 2664423

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

IIC – Intersport International Corp. GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio comunitario anteriore MCKINLEY per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 22, 25 e 28 e marchio comunitario anteriore MCKINLEY per prodotti e servizi delle classi 12, 18, 20, 22, 25 e 28

Decisione della divisione di opposizione:

Parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto dell’opposizione nella sua interezza e autorizzazione alla registrazione del marchio

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La IIC Intersport International Corp. GmbH è condannata alle spese.