Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 18 maggio 2011 – IIC – Intersport International / UAMI – McKenzie (McKENZIE)
(causa T‑502/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo McKENZIE – Marchi comunitari figurativo e denominativo anteriori McKINLEY – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 50-52)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 15 ottobre 2007 (procedimento R 1425/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra The McKenzie Corporation Ltd e la IIC – Intersport International Corp. GmbH. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | The McKenzie Corporation Ltd |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio comunitario figurativo McKENZIE per prodotti e servizi delle classi 18, 25, 36 e 37 – domanda di registrazione n. 2664423 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | IIC – Intersport International Corp. GmbH |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio comunitario anteriore MCKINLEY per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 22, 25 e 28 e marchio comunitario anteriore MCKINLEY per prodotti e servizi delle classi 12, 18, 20, 22, 25 e 28 |
Decisione della divisione di opposizione: | Parziale accoglimento dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto dell’opposizione nella sua interezza e autorizzazione alla registrazione del marchio |
Dispositivo
2) | | La IIC Intersport International Corp. GmbH è condannata alle spese. |