Language of document : ECLI:EU:T:2011:216

Causa T‑1/08

Buczek Automotive sp. z o.o.

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca — Recupero di crediti pubblici — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune e che ne dispone il recupero — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato — Criterio del creditore privato»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Fissazione degli importi da recuperare presso diversi beneficiari

(Art. 230, quarto comma, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Vantaggio derivante dall’astensione delle autorità dal chiedere, al fine di recuperare crediti pubblici, la messa in stato di fallimento di un’impresa in difficoltà finanaziarie

(Art. 87, n. 1, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Recupero dei crediti pubblici presso un’impresa che conosce difficoltà finanziarie

(Art. 87, n. 1, CE)

4.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri — Semplice ripetizione dei termini di cui all’art. 87, n. 1, CE — Motivazione insufficiente

(Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE)

1.      Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa così, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

Riguardo ad una decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e che ne dispone la restituzione, l’impresa ha interesse ad ottenere l’annullamento della decisione in parola nei limiti in cui con tale decisione la Commissione ordina presso di essa il recupero di un importo. Tuttavia non si può ritenere che nella fattispecie essa abbia del pari interesse a veder annullare l’integralità della decisione relativa alla fissazione degli importi da recuperare presso gli altri beneficiari dell’aiuto.

(v. punti 34-35, 37-38)

2.      Riguardo alla condizione relativa al vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE la nozione di aiuto è più ampia di quella di sovvenzione, dato che essa vale a designare non solo prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi statali che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la natura e producono effetti identici. Inoltre, l’art. 87 CE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti.

Nel caso di una società in difficoltà finanziarie, debitrice di creditori pubblici, il fatto che le pubbliche autorità non optino per un’istanza di fallimento della società e si accontentino di proseguire, per quanto diligentemente, le procedure legali di recupero di crediti pubblici può costituire un vantaggio. Infatti, qualsiasi procedura fallimentare, che abbia esito nel risanamento della società posta in stato di fallimento oppure nella sua liquidazione, ha quantomeno l’obiettivo della liquidazione del suo passivo. In tal contesto, la libertà di cui la società posta in stato di fallimento dispone nel gestire sia i suoi attivi sia la sua attività è limitata. Quindi, astenendosi dal presentare istanza di fallimento della società, le autorità consentono a tale società di disporre di un lasso di tempo nel corso del quale essa può fare libero uso dei suoi attivi e proseguire la sua attività, conferendole così un vantaggio che è idoneo a costituire aiuto di Stato.

(v. punti 68-69, 77)

3.      Per valutare se una misura statale costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, si deve determinare se l’impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. A tale scopo, per quanto riguarda i crediti pubblici non recuperati, gli enti pubblici di cui trattasi devono essere raffrontati ad un creditore privato che intende ottenere il pagamento di somme che gli sono dovute da un debitore che conosce difficoltà finanziarie.

Quando un’impresa, a fronte di un significativo peggioramento della sua situazione finanziaria, propone ai suoi creditori un accordo o una serie di accordi per la ristrutturazione del suo debito al fine di risanare la propria situazione e di evitare la messa in liquidazione, ciascun creditore è indotto ad operare una scelta tenendo conto, da una parte, dell’importo offertogli nell’ambito dell’accordo proposto e, dall’altra, dell’importo che ritiene di poter recuperare al termine dell’eventuale liquidazione dell’impresa. La sua scelta è influenzata da una serie di fattori, come la sua qualità di creditore ipotecario, privilegiato o ordinario, la natura e la portata delle eventuali garanzie che detiene, la sua valutazione delle possibilità di risanamento dell’impresa nonché l'utile che conseguirebbe in caso di liquidazione. Ne consegue che è compito della Commissione accertare, per ciascun ente pubblico in questione e tenendo conto dei suddetti fattori, se la cancellazione dei debiti che esso ha concesso fosse manifestamente più ampia di quella che avrebbe concesso un ipotetico creditore privato che si trovasse, nei confronti dell’impresa, in una situazione simile a quella dell’ente pubblico in questione e che cercasse di recuperare le somme che gli sono dovute. Nel caso in cui non sia stato concluso alcun accordo di ristrutturazione del debito, l’ipotetico creditore privato si trova dinanzi ad una scelta che deve tener conto, da una parte, del prevedibile ricavato della procedura legale di recupero dei crediti e, dall’altra, dell’importo che esso stima di poter recuperare all’esito della procedura di fallimento della società.

Poiché per le autorità nazionali che cerchino di recuperare crediti pubblici non esiste alcun obbligo di percorrere tutte le vie di recupero di cui dispongono, l’unico obbligo al quale dette autorità sono soggette affinché il loro intervento si sottragga alla qualificazione di aiuto di Stato consiste nel porre in essere il comportamento che sarebbe stato quello del creditore privato in condizioni normali di mercato.

Quando esistono diversi metodi di recupero, occorre paragonare i vantaggi rispettivi dei diversi metodi allo scopo di stabilire quello su cui sarebbe caduta la scelta del creditore privato e la Commissione, malgrado l’ampio potere discrezionale attribuitole, trattandosi di una valutazione economica complessa, non può astenersi dal giustificare la conclusione cui afferma di essere pervenuta al termine di tale comparazione con elementi sostanziali pertinenti.

Infatti, il giudice dell’Unione, per quanto il suo controllo sia limitato, è tenuto in particolare a verificare l’esattezza sostanziale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte.

(v. punti 70, 82-85, 87, 89)

4.      L’obbligo di motivazione, applicato alla qualificazione di un provvedimento come aiuto, esige che vengano indicati i motivi per i quali la Commissione ritiene che il provvedimento di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Per quanto riguarda le condizioni attinenti al pregiudizio arrecato agli scambi intracomunitari e al fatto di falsare o di minacciare di falsare la concorrenza, un’esposizione succinta dei fatti e delle considerazioni giuridiche svolte nella valutazione di tali condizioni è sufficiente. Non spetta alla Commissione procedere ad un’analisi economica della situazione reale dei settori interessati, della quota di mercato della ricorrente, della posizione delle imprese concorrenti e delle correnti di scambio di prodotti e servizi in causa tra Stati membri, una volta che essa abbia esposto da che punto di vista gli aiuti controversi falsavano la concorrenza e pregiudicavano gli scambi tra Stati membri. Tuttavia, anche nei casi in cui risulta dalle circostanze in cui l’aiuto è stato concesso che esso è idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, è quantomeno compito della Commissione menzionare tali circostanze nella motivazione della sua decisione.

Una decisione in materia di aiuti di Stato è motivata in misura insufficiente alla luce dell’art. 253 CE, quando, trattandosi del pregiudizio arrecato agli scambi tra Stati membri e della distorsione o della minaccia di distorsione della concorrenza, si limita ad una semplice ripetizione dei termini di cui all’art. 87, n. 1, CE e non contiene alcuna esposizione neppure succinta dei fatti e delle considerazioni giuridiche presi in esame nella valutazione di tali condizioni, neanche nel contesto della descrizione delle circostanze in cui la misura è stata adottata.

(v. punti 101-102, 105-107)