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Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 5 settembre 2024 (1)

Causa C526/23

VariusSystems digital solutions GmbH

contro

GR Inhaberin B & G

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Competenza speciale in materia contrattuale – Articolo 7, punto 1, lettera b) – Prestazione di servizi – Software sviluppato e utilizzato in uno Stato membro, adattato alle esigenze individuali di un utente residente in un altro Stato membro – Luogo di esecuzione »






I.      Introduzione

1.        L’utilizzo dei software (2) e di Internet da parte sia dei professionisti che dei privati è oggi permanente. Il servizio consistente nello sviluppo di un software adattato a specifiche esigenze professionali è parimenti molto diffuso nella pratica. Le questioni economiche in gioco in tale settore sono di ampia portata.

2.        È quindi sorprendente constatare che, ad oggi, la Corte non si sia mai occupata di una questione pregiudiziale relativa all’opzione di una competenza giurisdizionale internazionale in materia contrattuale, prevista dall’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 (3), nell’ambito di controversie di natura internazionale aventi ad oggetto la fornitura di servizi informatici online.

3.        L’esistenza di clausole attributive di competenza giurisdizionale o di scelta della legge applicabile, secondo gli usi contrattuali in tale settore di attività, spiega, a mio avviso, tale constatazione (4).

4.        Di conseguenza, l’assenza di un accordo, nella causa di cui al procedimento principale, offre alla Corte l’opportunità di precisare i criteri di collegamento al giudice competente e di superare tale contraddizione: come interpretare l’opzione di una competenza giurisdizionale internazionale che si basa su una concreta localizzazione della prestazione di servizi allorché i servizi siano forniti via Internet? In altri termini, come definire il criterio sostanziale utilizzato dal legislatore dell’Unione in un contesto immateriale?

5.        Invero, tale problematica non è nuova per la Corte, come si evince dalla sua giurisprudenza relativa all’opzione di competenza in materia di illeciti civili. Tuttavia, tale giurisprudenza si basa su approcci non trasponibili alla materia contrattuale. Infatti, la discussione verte sull’alternativa concreta, quale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) – il giudice del rinvio – che è la seguente: in assenza di previsioni contrattuali, si deve scegliere il luogo in cui il software è stato progettato o quello del suo utilizzo?

6.        Esporrò le ragioni per cui, in tale particolare contesto di fornitura di servizi informatici su una rete aperta come Internet, ritengo che il criterio da adottare sia quello del luogo in cui il servizio si concretizza nei confronti dell’utente (5).

II.    Contesto normativo

7.        I considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue:

«(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)

(16)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. (...)».

8.        L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

9.        L’articolo 7, punto 1, di detto regolamento così dispone:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

a)      in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

III. Fatti della controversia di cui al procedimento principale e questione pregiudiziale

10.      VariusSystems digital solutions GmbH (6), avente sede a Vienna (Austria), opera nel settore delle prestazioni di servizi IT. Essa ha sviluppato per conto di GR, proprietario dell’impresa B & G, con sede in Germania, un software per l’analisi dei test di COVID‑19 sulla base delle prescrizioni del legislatore tedesco e destinato all’utilizzo in centri di analisi tedeschi (7). L’oggetto del contratto era lo sviluppo (8) e il funzionamento (9) del software in Germania. Le parti nella causa di cui al procedimento principale non hanno stipulato alcun contratto scritto e non hanno designato né un giudice competente né un luogo di esecuzione, in caso di controversia.

11.      VariusSystems chiede a GR il pagamento di una somma totale di EUR 101 587,68, oltre ad interessi, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 3 giugno 2022, corrispondente alla fatturazione per ogni test COVID‑19 effettuato. Essa ha fondato la competenza dei giudici austriaci sull’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, in quanto, sebbene il software sia stato appositamente adattato e sviluppato in funzione delle esigenze specifiche dell’impresa di GR per essere utilizzato in Germania, tutti i lavori sono stati eseguiti a Vienna.

12.      Dai documenti del fascicolo trasmesso dal giudice del rinvio risulta che la controversia tra le parti è originata da difetti del software fornito, dedotti da GR, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni del legislatore tedesco e della Kassenärztliche Bundesvereinigung (associazione federale dei medici convenzionati, Germania) relative alla fatturazione dei test di screening nonché alle modalità di trasmissione dei certificati di test all’applicazione «Corona‑Warn‑App».

13.      GR ha contestato la competenza internazionale del giudice adito. Essa rileva che la prestazione caratteristica nel contratto in questione era costituita dall’impiego di un software operativo conforme alle prescrizioni del legislatore tedesco per soggetti tedeschi, e ne ha dedotto che il luogo di esecuzione rilevante è la sua sede legale.

14.      Il Landesgericht Wien (Tribunale del Land, Vienna, Austria) ha respinto il ricorso per difetto di competenza internazionale. Esso ha qualificato il contratto stipulato tra le parti come «contratto di compravendita» e ha considerato come luogo di esecuzione la sede dell’impresa di GR in Germania.

15.      L’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria) ha confermato tale decisione, accogliendo, tuttavia, la qualificazione come «prestazione di servizi» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, in particolare per il fatto che il software doveva essere specificamente adattato e sviluppato in base alle esigenze proprie all’impresa di GR, nel rispetto delle prescrizioni del legislatore tedesco. Considerando che i servizi che non si riferiscono a un determinato luogo si considerano resi laddove divengono accessibili al beneficiario, detto giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, tale luogo si trovi in Germania, dove è disponibile il software che deve essere adattato specificamente alla situazione tedesca, il che costituisce la prestazione caratteristica del contratto.

16.      VariusSystems ha quindi presentato un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), che, a sua volta, ritiene necessario applicare l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, trattandosi dello sviluppo di software su misura.

17.      Secondo tale giudice, occorre determinare il luogo di fornitura principale dei servizi (10), il che porterebbe a considerare come luogo di esecuzione dei contratti di sviluppo di software il luogo di adempimento della prestazione intellettuale e non il luogo di accesso al software e di utilizzo dello stesso.

18.      Tuttavia, detto giudice si interroga sulla rilevanza di una tale soluzione a causa di alcune opinioni in dottrina, secondo le quali, quando un servizio non si riferisce a un luogo in particolare, esso si considera reso nel luogo in cui è accessibile al beneficiario del servizio.

19.      Esso sottolinea che, nel caso di specie, la prestazione intellettuale fornita in Austria non avrebbe di per sé alcun valore autonomo se non vi si accedesse e la si utilizzasse in Germania, tanto più che VariusSystems sostiene che avrebbe dovuto ricevere un compenso per ciascun test validamente effettuato. Esso aggiunge che i giudici del luogo di utilizzo del software sarebbero senza dubbio i più idonei a pronunciarsi su questioni di merito relative all’esecuzione del contratto, per ragioni di prossimità rispetto ai fatti e alle prove. Esso si chiede quindi se, ai fini della determinazione del luogo di esecuzione in caso di prestazioni a distanza, come quelle della presente fattispecie, sia rilevante il luogo in cui ha operato il prestatore di servizi o il luogo con riferimento al quale è stata resa la prestazione o quest’ultima è stata resa accessibile al creditore.

20.      In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che, per le azioni in materia contrattuale, il luogo di esecuzione relativo allo sviluppo e al normale funzionamento di un software messo a punto sulla base delle esigenze individuali di un consumatore residente nello Stato membro A (nella specie: la Germania) si trova nel luogo

a)      in cui viene realizzata la creazione intellettuale alla base del software (la «programmazione») da parte dell’impresa avente sede nello Stato membro B (nella specie: l’Austria), oppure

b)      in cui il software è messo a disposizione del consumatore, vale a dire in cui questi vi accede e lo utilizza».

21.      VariusSystems, GR e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

IV.    Analisi

22.      La Corte è investita di una questione inedita riguardante l’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 nel contesto della fornitura di un software sviluppato e gestito da un editore in uno Stato membro al fine di rispondere alle esigenze specifiche di un utente in un altro Stato membro.

23.      In via preliminare, è necessario stabilire la qualificazione del contratto. Date le caratteristiche degli obblighi contrattuali in questione (11), condivido l’opinione sia delle parti sia del giudice del rinvio secondo cui il contratto in questione rientra nella nozione di «prestazione di servizi».

24.      Occorre infatti fare riferimento ai principi ricordati nella sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA (12), e ai criteri definiti nella sentenza del 25 febbraio 2010, Car Trim (13). Essi permettono di decidere tra due qualificazioni del contratto, come «compravendita di beni» o come «prestazione di servizi» (14). Pertanto, secondo la giurisprudenza costante della Corte, occorre ricercare quale sia l’obbligazione caratteristica del contratto in questione e quale sia il corrispettivo per la sua esecuzione. Nel caso di specie, l’attività di VariusSytems consisteva nell’editing di un software su misura per le esigenze dell’impresa di GR e nel garantirne il funzionamento. Si tratta di prestazioni di servizi che sono state fornite in cambio di un corrispettivo dovuto da GR per ogni utilizzo (15). Sono pertanto soddisfatti i criteri della «prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (16).

25.      Di conseguenza, occorre esaminare la risposta da fornire all’unica questione pregiudiziale con cui il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se occorra stabilire come luogo di esecuzione di un contratto di «prestazione di servizi»,  ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, nel caso di fornitura online (17) di un software, quello in cui esso è stato sviluppato (18) da una società di servizi informatici o, invece, quello in cui esso è stato utilizzato dal suo cliente.

26.      In assenza di elementi ricavabili dalle disposizioni contrattuali che permettano di determinare il luogo di esecuzione del contratto, e in mancanza di qualsiasi accordo o di qualsiasi altro documento (19), la risposta a tale questione deve basarsi sulle seguenti due considerazioni principali, ricordate recentemente dalla Corte (20):

–        la norma sulla competenza speciale in materia contrattuale, prevista dall’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, giustificata dall’esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di cui trattasi e il giudice chiamato a conoscerne, completa la regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, e

–        il criterio di collegamento rispetto a tale contratto, definito, in modo autonomo, come il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base a detto contratto, è stato scelto al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione e di prevedibilità delle regole di competenza giurisdizionale e, pertanto, di certezza del diritto.

27.      In altri termini, tale norma sulla competenza speciale, concepita per distinguersi da quella sulla competenza generale, si basa su un criterio puramente fattuale che porta alla designazione di un giudice direttamente collegato alla causa al fine di soddisfare le esigenze di una buona amministrazione della giustizia (21).

28.      Tale logica e tale finalità mi portano a ritenere che, per quanto riguarda la prestazione di servizi online da parte di una società di servizi informatici e in assenza di qualsiasi scelta da parte del legislatore dell’Unione in un siffatto settore immateriale, il criterio di collegamento appropriato sia il luogo in cui il contratto viene effettivamente eseguito (22), cioè il luogo in cui il cliente accede concretamente alla prestazione online o, in altri termini, il «luogo dell’impatto più significativo dell’attività online» (23), o anche il «luogo della prestazione finale dei servizi» (24).

29.      Quattro tipi di argomenti – di ordine testuale, giurisprudenziale, pratico e relativo alla legge applicabile – depongono a favore della scelta del criterio dell’utilizzo del servizio piuttosto che di quello della sua prestazione.

30.      In primo luogo, si può avanzare un argomento testuale fondato sull’espressione «il luogo (…) in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto» (25). La prestazione di un servizio (26) deve quindi essere distinta dalla sua progettazione.

31.      In secondo luogo, nell’ipotesi non prevista dall’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, vale a dire l’assenza di criteri derivanti dal contratto, la Corte ha scelto, per la vendita a distanza di beni, il criterio della «destinazione finale» di tale operazione (27). Per la prestazione di servizi, in caso di pluralità di luoghi di esecuzione dell’obbligazione caratteristica di un tale contratto, qualora sia impossibile individuare, sulla base di tale contratto, il luogo in cui i servizi sono prevalentemente prestati (28), è stato preso in considerazione, in via subordinata, il luogo in cui le attività in esecuzione del contratto sono state svolte in misura prevalente (29). La Corte ha confermato la scelta del criterio dell’effettiva esecuzione del contratto (30) nella sentenza Saey Home & Garden (31). Pertanto, la scelta del criterio dell’utilizzo finale del servizio online sarebbe coerente con tale giurisprudenza (32), che, a mio avviso, non va circoscritta ai soli casi di esecuzione della prestazione dei servizi in più Stati membri (33).

32.      Tuttavia, osservo che anche dalla giurisprudenza della Corte emergono opinioni contrarie.

33.      In primo luogo, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dai documenti del fascicolo, la discussione verte sul criterio adottato nella sentenza Wood Floor per designare il luogo in cui il prestatore svolge principalmente il proprio lavoro, il che porterebbe a privilegiare, nel caso di specie, il luogo in cui è stata fornita la prestazione intellettuale.

34.      Da parte mia, ritengo che, in assenza di disposizioni contrattuali, sia dalla sentenza Wood Floor che dalla sentenza Saey Home & Garden, che si basano sul criterio dell’effettiva esecuzione del contratto, risulti che occorre ricercare il luogo in cui la prestazione del servizio si concretizza. Pertanto, nel rapporto tra un preponente e un agente commerciale, come quello esistente tra un fornitore e un distributore nell’ambito di un contratto di concessione di vendita, il foro prescelto è quello che corrisponde all’attività prevalente, consistente, nel primo caso, nell’esecuzione di varie prestazioni di preparazione, di negoziazione e, se del caso, di conclusione di transazioni commerciali da parte dell’agente per conto del preponente (34) e, nel secondo caso, nell’assicurare la distribuzione dei prodotti del fornitore (35).

35.      Occorre inoltre rilevare che tali decisioni sono state adottate alla luce di circostanze particolari, derivanti dalla localizzazione delle attività in più Stati membri, e che sono quindi in linea (36) con la sentenza Color Drack, in un caso di vendita di beni consegnati in luoghi diversi di uno stesso Stato membro (37), e con la sentenza del 9 luglio 2009, Rehder (38), in un caso di prestazione di servizi in due Stati membri (39).

36.      La portata di tale giurisprudenza sarebbe troppo ampia qualora se ne deducesse che, in tutti i casi, il luogo di prestazione del servizio è quello in cui il soggetto obbligato alla prestazione lo esegue. Infatti, da un lato, la Corte ha individuato elementi concreti utili all’identificazione del luogo di esecuzione della prestazione, che spetta al giudice nazionale definire in base alle situazioni sottoposte alla sua valutazione (40).

37.      Dall’atro lato, detta giurisprudenza riflette, a mio avviso, un interesse a ricercare la localizzazione dell’attività secondo un approccio economico, al fine di soddisfare al meglio i requisiti di prossimità e di prevedibilità. Tale approccio mi sembra particolarmente adatto alle prestazioni di servizi informatici eseguiti online, a causa della loro natura immateriale, fintantoché il loro beneficiario non vi ha avuto accesso.

38.      In secondo luogo, si può anche sostenere, a causa di tale natura immateriale (41), che la Corte si è già occupata di una situazione simile, vale a dire quella di un contratto di mutuo concesso da un istituto bancario (42). Considerando che l’obbligazione caratteristica è l’erogazione dell’importo mutuato, mentre l’obbligazione del mutuatario di rimborsare tale somma è soltanto la conseguenza dell’esecuzione della prestazione del mutuante, la Corte ha dichiarato che il luogo in cui i servizi sono stati prestati, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, è, in caso di erogazione di un mutuo da parte di un istituto di credito, il luogo in cui è situata la sede di tale istituto (43).

39.      A tal proposito, rilevo che la Corte ha preso in considerazione le caratteristiche della prestazione di servizi da parte di una banca che non si riferivano a un luogo specifico e che essa non doveva pronunciarsi su un caso di bonifico bancario verso un conto situato in uno Stato membro diverso da quello della sede di tale istituto (44).

40.      Per tali motivi, ritengo che la soluzione adottata nella sentenza Kareda non sia trasponibile al caso di una fornitura di software online, a maggior ragione in un contesto transfrontaliero.

41.      In terzo luogo, per quanto riguarda le considerazioni pratiche che contribuiscono a costituire la base della discussione, sono del parere che si debba respingere l’argomento secondo cui, in sostanza, l’obbligazione caratteristica di un contratto di prestazione di servizi online può essere solo quella del caricamento («upload» in lingua inglese) da parte del fornitore di contenuti digitali, in quanto la localizzazione di tale prestazione non può dipendere dall’intervento del cliente (45). In tale ipotesi, si dovrebbe scegliere il luogo a partire dal quale il prestatore di servizi svolge concretamente la sua attività.

42.      Pur condividendo l’analisi su cui si basa in parte tale argomento, ovvero che le attività svolte online possono sempre essere collegabili a luoghi specifici (46), ritengo che la soluzione raccomandata non tenga conto della diversità di tali attività, sia per la loro natura (47) che per la loro potenziale localizzazione (48).

43.      Infatti, la prestazione di una società di servizi informatici può intervenire in varie fasi, in tutto o in parte: quella di sviluppo del software (o fase di creazione), quella di distribuzione (o fase di messa in servizio per il cliente) e quella di gestione (o fase di garanzia del corretto funzionamento). Tali diverse attività non si localizzano necessariamente presso la sede dell’impresa che presta il o i servizi in questione.

44.      Così come la Commissione, ne deduco, innanzi tutto, che la progettazione e la programmazione di un software non costituiscono l’obbligazione caratteristica del contratto di fornitura di un software, in quanto, senza distribuzione, il servizio non sarebbe effettivo per il cliente (49). È a partire da tale stadio che il software può essere utilizzato, dopo essere stato testato, e che la sua qualità può essere controllata. Tale operazione è eseguita nel luogo in cui l’utente ha accesso al software. Sono pertanto del parere che tale fase del servizio debba essere distinta da quella dell’utilizzo. Nella misura in cui questa non richiede nuovi sviluppi informatici, essa costituisce un’obbligazione meramente accessoria che non può costituire la base per un criterio di collegamento.

45.      Inoltre, come sottolinea giustamente la Commissione, l’attività dell’editore può svolgersi al di fuori della sede dell’impresa (50). Lo stesso vale per l’attività di distribuzione del software. Inoltre, questa può essere svolta dall’editore o da qualsiasi altro fornitore di contenuti digitali, sia direttamente online sulle apparecchiature del cliente, sia rendendo i contenuti disponibili online, tramite il sito del prestatore del servizio, utilizzando ad esempio Internet o mediante una piattaforma informatica (51), o anche nell’ambito di un contratto di servizio di nuvola informatica («cloud computing» in lingua inglese) (52).

46.      Di conseguenza, si possono prendere in considerazione molteplici criteri di localizzazione dell’attività di fornitura di software sulla base dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, ad eccezione, tuttavia, di qualsiasi collegamento relativo all’ubicazione del server (53). A tal proposito, le difficoltà concrete di localizzazione che il cliente di un servizio online può incontrare mi sembrano chiaramente emergere dalle circostanze di fatto descritte dal giudice del rinvio e dai suoi stessi interrogativi. Nel caso di specie, si pongono le seguenti questioni: occorre distinguere il servizio di sviluppo iniziale (o di progettazione) del software dal servizio di manutenzione (o di monitoraggio), sebbene essi siano strettamente collegati a causa dell’aggiornamento regolare del software? Tali servizi sono entrambi implementati a partire dallo stesso luogo? Come è stato distribuito (o reso disponibile) il software dall’editore (VariusSytems)? In assenza di precisazioni nella decisione di rinvio o di rilievi nelle precedenti decisioni rese nella causa di cui al procedimento principale, trasmesse alla Corte, non si può presumere, in ragione del metodo di fatturazione, che un software del tipo «Software as a Service» (54) sia stato distribuito su una piattaforma e non installato sulle apparecchiature del cliente che lo ha scaricato? Infatti, a quanto mi risulta, da una decina d’anni, nella maggior parte dei casi (55), per quanto riguarda i servizi informatici online, il cliente accede ai software tramite una rete (Internet, ad esempio) dal proprio computer o da qualsiasi altro supporto nell’ambito di un servizio di nuvola informatica («cloud computing») (56).

47.      Infine, la diversità di tali metodi di prestazione di servizi informatici nonché la loro costante evoluzione tecnologica ed economica (57) potrebbero essere sufficienti a giustificare, a mio avviso, che l’unico luogo certo e quindi prevedibile di esecuzione di un contratto di prestazione di servizi online sia il luogo in cui tali servizi sono effettivamente fruiti (58).

48.      Tale preferenza per il luogo di ricezione o di utilizzo del o dei servizi prestati presenta il vantaggio di non far variare i criteri di collegamento a seconda delle diverse fasi delle prestazioni di servizi e di non sottoporre l’utente alla scelta del luogo della loro esecuzione, tenuto conto, peraltro, della tendenza economica all’esternalizzazione verso paesi terzi. Per contro, ritenere che, in tutti i casi, i software siano sviluppati presso la sede sociale dell’editore potrebbe costituire una finzione, sancendo un forum actoris, contraria agli obiettivi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 (59).

49.      Inoltre, un tale adattamento dei criteri di collegamento alla complessità della concreta esecuzione dei servizi non sarebbe nuovo. Infatti, esso è già stato applicato in materia di trasporto aereo, avendo la Corte privilegiato il luogo di fruizione del servizio, ossia alla partenza del primo volo e all’arrivo dell’ultimo volo (60).

50.      Invero, l’adozione del criterio della destinazione finale del servizio può presentare difficoltà analoghe, qualora l’accesso a un servizio distribuito per un cliente venga utilizzato in luoghi diversi. Nel caso di specie, dalla lettura del fascicolo presentato alla Corte, sembra che questo sia il caso della Germania. Secondo la sua giurisprudenza consolidata, sarebbe sufficiente ricercare il luogo di esecuzione della parte principale dell’attività nello Stato membro interessato (61). Lo stesso varrebbe laddove il servizio online dovesse essere utilizzato in più Stati membri (62). Infine, tale luogo è, a mio avviso, prevedibile per il fornitore di servizi informatici. Infatti, le specifiche a cui quest’ultimo deve conformarsi in caso di sviluppo di un software sono generalmente soggette alla legge dello Stato in cui il software verrà utilizzato (63). In tali circostanze, in caso di utilizzo equivalente in luoghi diversi, mi sembra inutile applicare la norma sulla competenza prevista dall’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, non essendo giustificata dall’obiettivo della prossimità (64).

51.      In quarto luogo, resta da pronunciarsi su un ultimo elemento complementare dell’analisi, che riguarda la legge applicabile al contratto. In assenza di una scelta della legge, come nel caso di specie, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (65), stabilisce che «il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale» (66). Pertanto, ciò sosterrebbe la scelta di un tale criterio di collegamento al giudice competente (67). Tale argomento non mi sembra decisivo. Infatti, da un lato, vi è una discrepanza legislativa tra l’obiettivo della prossimità che risulta dalla scelta di un criterio di competenza speciale in materia contrattuale (68) e quelli relativi alla determinazione della legge applicabile al contratto. Dall’altro lato, una volta adottato un criterio di competenza in funzione del luogo dell’effettiva esecuzione del contratto per il suo beneficiario, la soluzione consistente nell’applicare l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma I (69) mi sembra fondata (70).

52.      Di conseguenza, dall’esame dei motivi che giustificherebbero la preferenza, come criterio di competenza, per quello del luogo della sede della società che ha sviluppato un software, emerge che essi non sono tali da mettere in discussione quelli da me esposti su cui poggia la considerazione che, nell’ambito della fornitura di software – siano essi standard o personalizzati –, qualora una prestazione di un servizio, come un accesso online, condizioni il loro utilizzo, è particolarmente appropriato scegliere come criterio di competenza, sulla base dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, quello del luogo in cui, concretamente, il destinatario di tale prestazione ne fruisce effettivamente.

V.      Conclusione

53.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria):

L’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

il luogo di esecuzione della fornitura online di un software è, in assenza di disposizioni contrattuali che consentano di determinarlo, il luogo in cui il cliente utilizza tale software.


1      Lingua originale: il francese.


2      Secondo il sito https://www.culture.fr/franceterme, dedicato ai termini raccomandati dalla Commission d’enrichissement de la langue française (Commissione per l’arricchimento della lingua francese) e pubblicati nel Journal officiel de la République française (in prosieguo: il «JORF«), con il termine «logiciel» [corrispondente a «software« in lingua italiana] s’intende «l’insieme dei programmi, delle procedure e delle regole, ed eventualmente della documentazione, relativi al funzionamento di un insieme di trattamento di dati». Tale sito precisa che l’equivalente di «logiciel» in lingua inglese è «software». V. allegato al JORF n. 220, del 22 settembre 2000 (pag. 42063).


3      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


4      V., al riguardo, El Hage, Y., Le droit international privé à l’épreuve de l’Internet, Bibliothèque de droit privé, tomo 617, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 2022, punto 123, secondo paragrafo (pag. 102), nonché punti 170 (pag. 138) e 515 (pag. 427). Sull’impatto relativo della futura decisione da prendere quindi in considerazione, v. punto 614, terzo paragrafo (pag. 500).


5      Preciso da subito che tale posizione si basa in larga parte sull’analisi approfondita delle questioni di diritto internazionale privato, per quanto riguarda i contratti informatici, esposta da El Hage, Y., op. cit., e sulla sua dimostrazione della pertinenza della soluzione proposta, supportata da numerosi riferimenti in dottrina o in giurisprudenza, in varie versioni linguistiche. V., in particolare, punto 616 (pagg. da 500 a 502).


6      In prosieguo: «VariusSystems».


7      Dagli atti di causa inviati dal giudice del rinvio risulta che il software utilizzato da GR, via Internet, permetteva di registrare e di trattare i test di screening. Tale giudice fa riferimento a «servizi a distanza». V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.


8      Secondo il dizionario informatico (v., a titolo di esempio, definizioni disponibili al seguente indirizzo Internet: https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/), tale termine comprende, in particolare, le seguenti attività: la progettazione del software, la programmazione, la fase di test, la distribuzione e la manutenzione. Il responsabile dello sviluppo è qualificato come «editore».


9      In tale termine rientra l’attività diretta a garantire il corretto funzionamento del software, distinta da quella dello sviluppo.


10      Al riguardo, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza dell’11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger (C‑19/09; in prosieguo: la «sentenza Wood Floor», EU:C:2010:137, punti 38 e 40).


11      V., sull’obbligo di individuare un’obbligazione contrattuale in assenza di un contratto scritto, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 24).


12      C‑393/22, EU:C:2023:675, punti da 23 a 25 e 34, nonché giurisprudenza citata.


13      C‑381/08; in prosieguo: la «sentenza Car Trim», EU:C:2010:90, punti 31 e 32, nonché giurisprudenza citata.


14      Occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che argomenti relativi alla nozione di «servizi» fondati sull’articolo 57 TFUE, nonché sulle direttive dell’Unione in materia di IVA, o a strumenti di diritto derivato diversi dal regolamento n. 1215/2012, applicabili nel settore della cooperazione civile, devono essere respinti. V., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257, punti da 33 a 40). Per quanto riguarda le norme di conflitto, v. sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punti 62 e 63).


15      V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.


16      Al di là del caso di specie, in cui è indubbio che vengano prestati servizi (v., in tal senso, El Hage, Y., op. cit., punto 56, pag. 59), sono del parere che la personalizzazione del software non sia in tutti i casi il criterio decisivo. La fornitura di un software standard può essere accompagnata da un servizio di manutenzione o di gestione o anche di accesso tramite una rete, come Internet. In via generale, è la messa a disposizione di funzionalità del software a caratterizzare il servizio fornito. V., a proposito della «[f]ornitura di contenuti digitali attraverso un supporto fisico» (traduzione libera), El Hage, Y., op. cit., punto 55 (pag. 56). In tal senso, la mia analisi non contraddice le sentenze del 3 luglio 2012, UsedSoft (C‑128/11, EU:C:2012:407, punto 61), e del 16 settembre 2021, The Software Incubator (C‑410/19, EU:C:2021:742, punto 38). Invero, in quest’ultima sentenza la Corte ha dichiarato, citando la prima, che «dal punto di vista economico, la vendita di un programma per elaboratore su CD-ROM o DVD e la vendita di un programma siffatto mediante download via Internet sono analoghe, in quanto la modalità di trasmissione on‑line è l’equivalente funzionale della fornitura di un supporto informatico tangibile». Tuttavia, oltre al fatto che tale analisi si colloca nell’ambito di situazioni disciplinate dal diritto derivato relativo, rispettivamente, alla protezione giuridica dei programmi per computer e agli agenti commerciali indipendenti, si deve, a mio avviso, ritenere che essa si riferisca unicamente all’oggetto della compravendita, senza tener conto di eventuali servizi essenziali per l’utilizzo dello stesso.


17      Uso tale termine alla luce di quanto ricordato nella nota 7 delle presenti conclusioni.


18      Tale termine corrisponde al significato della lettera a) della questione sollevata dal giudice del rinvio. V. definizione ricordata nella nota 8 delle presenti conclusioni e, per quanto riguarda le conseguenze da trarre, paragrafo 44 delle stesse.


19      Su tale condizione, v. sentenze Car Trim (punto 54) e Wood Floor (punto 38), nonché del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punti da 60 a 62).


20      V. sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA (C‑393/22, EU:C:2023:675, punti 29 e 30, nonché giurisprudenza citata).


21      V., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2007, Color Drack (C‑386/05, in prosieguo: la «sentenza Color Drack», EU:C:2007:262, punto 40), nonché sentenza Car Trim (punti 52 e 53, per un richiamo agli antecedenti legislativi delle disposizioni equivalenti a quelle dell’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, nonché per l’esclusione del ricorso, in particolare, alle norme di diritto internazionale privato dello Stato membro del foro).


22      V., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2018, Saey Home & Garden, (C‑64/17; in prosieguo: la «sentenza Saey Home & Garden», EU:C:2018:173, punto 45).


23      V. El Hage, Y., op. cit., punto 502 (pag. 417). Al punto 517 (pag. 428), tale luogo è definito come quello «in cui il cliente trae effettivamente beneficio dal risultato della prestazione». V., parimenti, per una sintesi dell’approccio applicabile sia ai contratti informatici che agli illeciti informatici, punto 715 (pag. 592), ibidem.


24      V. Sindres, D., «Compétence judiciaire, Reconnaissance et Exécution des décisions en matière civile et commerciale. – Compétence. – Règles ordinaires de compétence. – Option de compétence en matière contractuelle. – Article 7, [sect] 1, du règlement (UE) no 1215/2012», JurisClasseur Droit international, LexisNexis, Parigi, 1º gennaio 2022, fascicolo 584-130, punto 71, primo e secondo paragrafo, in cui è utilizzata anche l’espressione «destinazione finale» dei servizi o della prestazione.


25      V. Sindres, D., op. cit., punto 71, terzo paragrafo.


26      Il termine «fornitura» è qui inteso come segue: fornire qualcosa a qualcuno, nel senso di consegnare, procurare, dare, approvvigionare e non come, ad esempio, di «compiere uno sforzo».


27      V. sentenza Car Trim (punto 62).


28      V. sentenza Wood Floor (punto 38).


29      V. sentenza Wood Floor (punto 40). V., nello stesso senso, sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 64).


30      V., anteriormente, sentenza Wood Floor (punto 41).


31      V. sentenza Saey Home & Garden (punto 45).


32      Su tale analogia, v. Fawcett, J., Harris, J., e Bridge, M., International Sale of Goods in the Conflict of Laws, Oxford University Press, Oxford, 2005, citato da El Hage, Y., op. cit., punto 528 (pagg. 436 e 437).


33      V., parimenti, nello stesso senso, Sindres, D., op. cit., punto 76, sesto paragrafo.


34      V., in tal senso, sentenza Wood Floor (punti 35 e 38).


35      V., in tal senso, sentenza Saey Home & Garden (punti 43 e 45).


36      V. sentenza Wood Floor (punti 22, nonché 25 e 26).


37      V. sentenza Color Drack (punto 8).


38      C‑204/08, EU:C:2009:439.


39      V. sentenza del 9 luglio 2009, Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439, punto 2).


40      V., in tal senso, sentenza Wood Floor (punto 40 e giurisprudenza citata).


41      Tale aspetto è sottolineato da Mailhé, F., nel suo commento alla sentenza del 15 giugno 2017, Kareda (C‑249/16; in prosieguo: la «sentenza Kareda», EU:C:2017:472), in Payan, G., Espace judiciaire civil européen: Arrêts de la CJUE et commentaires, Collection «Droit de l’Union européenne», Bruylant, Bruxelles, 2020, punto 372 (pag. 315).


42      Per l’evocazione di una tale ipotesi, v. Sindres, D., op. cit., punto 71, undicesimo paragrafo.


43      V. sentenza Kareda (punto 42).


44      V. sentenza Kareda (punti 18, 41 e 42).


45      V., in tal senso, Mankowski, P., «Article 7», in Magnus, U., e Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation, 2ª ed., Otto Schmidt, Colonia, 2023, pagg. 222 e 223, in particolare il punto 184 (pag. 222).


46      V. Mankowski, P., op. cit., punto 184 e, nello stesso senso, Sindres, D., op. cit., punto 70. V., al riguardo, per una distinzione, che ritengo fondata, tra la semplice consulenza e una prestazione riferita a un luogo specifico, Gottwald, P., «Art. 7 [Besondere Gerichtsstände]», in Rauscher, T., e Krüger, W., Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, 6ª ed., C.H. Beck, Monaco, 2022, punto 31, da confrontare con Simotta, D-A., «Art 7 EuGVVO 2012», in Fasching, H. W., e Konecny, A., Zivilprozessgesetze, 2ª ed., Manz, Vienna, 2022, punto 203, articoli citati dal giudice del rinvio. Tale distinzione giustifica la mancata equiparazione di due tipi di prestazioni che sono stati oggetto di precedenti, vale a dire la prestazione di un avvocato e quella di un architetto, nonché di un editore di software. Per una motivazione contraria in tale ambito, v. sentenza 20 U 3515/09 dell’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco, Germania) del 23 dicembre 2009, e il relativo commento di Mankowski, P., «Internationale Zuständigkeit am Erfüllungsort bei Softwareentwicklungsverträgen», Computer und Recht, Otto Schmidt, Colonia, 2010, n. 137, a sua volta citato dal giudice del rinvio.


47      Per un’esposizione dettagliata, v. El Hage, Y., op. cit., punti 517 e seguenti. V., parimenti, Reymond, M., «Jurisdiction under Article 7 no. 1 of the Recast Brussels I Regulation: the case of Contracts for the Supply of Software», Yearbook of Private International Law, vol. 16 (2014/2015), pagg. da 219 a 239, in particolare pagg. da 220 a 224, per le spiegazioni tecniche, e pag. 224, per tale sintesi: «l’espressione “fornitura di software” non permette di identificare un solo tipo di operazioni facilmente individuabile. Al contrario, essa designa una serie di diversi tipi di transazioni che, pur avendo la caratteristica comune di trattare il trasferimento di un software, si distinguono non solo per i loro dettagli operativi, ma anche per il contenuto dei diritti e degli obblighi attribuiti alla parte a cui il software viene trasferito» (traduzione mia).


48      V. osservazioni di Mankowski, P., «Internationale Zuständigkeit am Erfüllungsort bei Softwareentwicklungsverträgen», op. cit., basate sulla constatazione che i servizi rientranti in un contratto di sviluppo di software sono generalmente prestati nel luogo in cui il software viene sviluppato e che questo è generalmente la sede dello sviluppatore del software quale indicata dal contratto.


49      V., nello stesso senso, El Hage, Y., op. cit., punto 528, secondo paragrafo (pag. 435). Inoltre, in una causa avente ad oggetto l’interpretazione della nozione di «vendita di beni» da parte di un agente commerciale, la Corte ha sottolineato che «[n]el caso specifico di vendita di una copia del software, la Corte [aveva] dichiarato che il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt’uno indivisibile. Infatti, il download di una copia di un programma siffatto è privo di utilità qualora la copia stessa non possa essere utilizzata dal suo detentore». V. sentenza del 16 settembre 2021, The Software Incubator (C‑410/19, EU:C:2021:742, punto 41 e giurisprudenza citata).


50      Sull’esternalizzazione dei servizi, v. Le Tourneau, P., Contrats du numérique: informatiques et électroniques, 12ª ed., Dalloz, Parigi, 2022, punto 342.11 (pag. 550).


51      Secondo la definizione fornita in Beelen, A., Charlier, C. e Vigneron, J., Guide pratique des plateformes: 20 Legal designs commentés, Larcier, Bruxelles, 2021, pagg. 44 e 45, «[l]e piattaforme informatiche offrono applicazioni di tutti i tipi e consentono interazioni tra gli utenti di tali applicazioni e sviluppatori terzi. (…) Apple iOS, Google Android, o Microsoft Windows sono esempi di piattaforme informatiche». (Traduzione libera).


52      V. definizione e osservazioni nella nota 56 delle presenti conclusioni. V., parimenti, analisi di Marchadier, F., «Internet et droit international privé», JurisClasseur Droit international, LexisNexis, Parigi, 2 gennaio 2023, fascicolo 544-60, punto 23, sul fatto che «privilegiare il luogo in cui si svolge l’attività del prestatore di servizi (...) suppone di determinare se tale luogo dipenda dalla sede del prestatore di servizi o dall’hosting del sito dello stesso».


53      Come molti autori, preciso che tale ubicazione è spesso incerta e facilmente modificabile. V., in particolare, El Hage, Y., op. cit., punti 87 e 88 (pagg. 78 e 79), nonché punto 528, ultimo paragrafo (pag. 437); Mankowski, P., «Articolo 7», op. cit., punto 184, e Gottwald, op. cit., punto 31. V., parimenti, Marchadier, F., op. cit., punto 8, in particolare sulla giurisprudenza della Corte in materia di violazione del diritto dei marchi. V., inoltre, sentenza 20 U 3515/09 dell’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land di Monaco di Baviera), del 23 dicembre 2009, punto 48.


54      Per un’esposizione dettagliata, v. Le Tourneau, P., op. cit., punto 342.14 (pag. 552), nonché articolo citato da tale autore redatto da Alterman, H., e Perbost, F., «Les points essentiels du contrat Saas», Revue de jurisprudence commerciale, Thomson Reuters, 2010, n. 1.


55      V. conferma tratta dall’analisi del 2015 di Reymond, M., op. cit., pag. 231.


56      L’espressione «cloud computing» è talvolta utilizzata nel linguaggio corrente. La prestazione a cui si fa qui riferimento consente di memorizzare dati su server remoti interconnessi, generalmente appartenenti a un prestatore di servizi esterno, di accedervi e di utilizzare le risorse di calcolo dei server. Su tali caratteristiche, v. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:649, paragrafi 1 e 2). Le Tourneau, P., op. cit., punti da 342.12 a 342.14 (pagg. da 550 a 552), sottolinea che, in tale ambito, «l’informatica è decentralizzata e (...) la localizzazione delle applicazioni non è nota al cliente», che si tratta di «informatica su richiesta», che presenta il vantaggio che le imprese, così come i privati, non hanno più bisogno di investire in computer di grande capacità per la memorizzazione dei dati. Il prezzo del servizio varia «in funzione del consumo reale del cliente, come per l’elettricità». (Traduzione libera). El Hage, Y., op. cit., punto 520 (pagg. 429 e 430), rileva che, sebbene il cliente possa accedere a tale luogo di memorizzazione di contenuti digitali «da qualsiasi luogo mediante una semplice connessione a Internet», l’esecuzione della prestazione non è concentrata nel luogo in cui si trovano i server remoti, poiché detto cliente deve trasferire i suoi dati per accedervi, il che consente di determinare il paese in cui «gli effetti concreti del contratto si fanno principalmente sentire». (Traduzione libera).


57      Sul principio della neutralità tecnologica che giustifica il silenzio dei testi di diritto internazionale privato relativi alle reti, tra cui Internet, v. spiegazioni di Azzi, T., «Rapport général: droit international privé et immatériel», in L’immatériel, Journées internationales espagnoles de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, 2014, citato da El Hage, Y., op. cit., pag. 112, nonché analisi di quest’ultimo, punti da 135 a 142 (pagg. da 113 a 119).


58      V., al riguardo, nota sul sito Internet https://www.culture.fr/franceterme in cui si precisa che «[i]l cloud computing è una forma particolare di gestione dell’informatica, in cui l’ubicazione e il funzionamento del cloud non sono resi noti ai clienti». (Traduzione libera). V. JORF n. 129, del 6 giugno 2010 (pag. 42).


59      V., a titolo di confronto, la scelta di criteri alternativi, ossia il luogo in cui il titolare del trattamento (o il responsabile) ha una sede, o quello in cui l’interessato risiede abitualmente, operata dal legislatore dell’Unione in materia di protezione dei dati nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1), all’articolo 79, paragrafo 2. V. anche, in pratica, scelta, tra le clausole attributive di competenza giurisdizionale, di quella dello Stato membro nella cui giurisdizione si trova il prestatore di servizi, da confrontare con le condizioni generali applicabili agli appalti di lavori informatici e agli appalti di manutenzione di singoli software applicabili in Svizzera, nella sfera pubblica, citata da Reymond, M., op. cit., pag. 238, nota 60. V., per l’aggiornamento di tale citazione, https://backend.bkb.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-bkbadminch-files/files/2024/08/13/9d43df1a-4ff8-45fe-b530-1ea8d9716399.pdf.


60      V. sentenze del 9 luglio 2009, Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439, punti 42 e 43), e del 7 marzo 2018, Flightright e a. (C‑274/16, C‑447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160, punto 73).


61      V., per analogia, sentenza Color Drack (punto 40).


62      V., in particolare, sentenza Wood Floor (punto 36). V., anche, in tal senso, El Hage, Y., op. cit., punto 549 (pag. 447) e punto 617 (pag. 502). V., inoltre, per l’adozione di una soluzione che consiste nel ricercare lo Stato membro in cui avviene la prestazione più importante del servizio nell’Unione, anche qualora la prestazione principale fosse fornita in uno Stato terzo, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007), 7ª ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection «Droit des affaires», Parigi, 2024, punto 221 (pag. 340).


63      V., in tal senso, El Hage, Y., op. cit., punto 550 (pag. 447), in cui è parimenti esposto, a titolo illustrativo, l’esempio di una società che fornisce un software di contabilità a un’impresa straniera, da confrontare con la causa di cui al procedimento principale in cui era necessario rispettare la normativa tedesca.


64      Su tale obiettivo, v. El Hage, Y., op. cit., punto 617 (pagg. 502 e 503), nonché, sulla soluzione, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., nota 257 (pag. 340), e, in caso di difficoltà o di impossibilità di determinare il luogo di esecuzione, punto 222 (pag. 341).


65      GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I».


66      Sulla compatibilità di tale norma con Internet, v. parere di Cachard, O., La régulation internationale du marché électronique, Bibliothèque de droit privé, tomo 365, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 2002, e di Usunier, L., «La loi applicable aux contrats électroniques», in Rochfeld, J., L’acquis communautaire - Le contrat électronique, Economica, Parigi, 2010, citati da El Hage, Y., op. cit., punto 132 (pag. 111).


67      V., in tal senso, Mankowski, P., «Article 7», op. cit., punto 184, che fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento Roma I.


68      V. nota 21 delle presenti conclusioni.


69      Ai sensi di tale disposizione, «[s]e dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese».


70      V. El Hage, Y., op. cit., punto 616 (pag. 501). Per quanto riguarda le giustificazioni dell’applicazione in particolare dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma I, denominata «clausola di eccezione», v. punti 592 (pag. 480) e 598 (pag. 486). V., inoltre, quanto esposto ai punti da 594 a 596 (pagg. da 484 a 486).